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Latisana del Friuli Doc - parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione - 1993

Pubblicato da disciplinare
Friuli Latisana

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la  modifica del disciplinare di produzione della doc Latisana del Friuli, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5  novembre 1975) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1› ottobre 1987  (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai  fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di  modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli".

(GU n.75 del 31-3-1993)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1975 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 5 novembre 1975) e
successivamente modificata con decreto del Presidente della
Repubblica 1› ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo,
ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il
disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Friuli" accompagnata
obbligatoriamente dalla specificazione "Latisana" e' riservata ai
vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
La denominazione "Friuli-Latisana", con una delle seguenti
specificazioni:
Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Franconia;
Refosco dal peduncolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay;
Malvasia istriana;
Riesling renano;
Pinot nero,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
costituiti per almeno il 90% dalle corrispondenti varieta' di viti.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non
superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da
vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di
Udine.
Per la produzione di vino Cabernet possono concorrere
congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e
Cabernet sauvignon.

Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende in tutto il territorio comunale di: Varmo Rivignano,
Roachis, Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Teor,
Lignano Sabbiadoro ed in parte il territorio comunale di Morsano al
Tagliamento, Muzzana del Turgnano, Castions di Strada.
Tale zona e' delimitata: a sud dalla foce del Tagliamento, il
limite segue verso nord il confine provinciale tra Udine e Venezia
fino ad incrociare il confine tra Varmo e Morsano al Tagliamento per
riprendere, all'altezza di Belgrado, a seguire il confine comunale di
Varmo. Segue questo confine prima verso nord e poi verso est sino ad
incrociare quello di Rivignano e proseguendo lungo quest'ultimo verso
est raggiunge quello di Pocenia (Rog. a Belizza). Segue il confine
comunale di Pocenia in direzione est e sud fino ad incontrare, in
prossimita' del M.o del Paradiso, la strada che si immette nella
strada statale della Bassa Friulana (n. 353), e quindi la segue verso
est sino alla strada statale n. 353, in prossimita' del km 10; pro-
cede verso sud lungo quest'ultima fino all'incrocio, nelle vicinanze
di Muzzana del Turgnano, con la strada statale della Venezia Giulia
(n. 14).
Dal punto di incrocio prende la strada per S. Gervasio fino alla
strada ferrata e lungo questa procede verso ovest raggiungendo il
confine comunale di Palazzolo dello Stella, segue quest'ultimo verso
sud sino ad incrociare, in prossimita' del C. Sterpo del Moro, il
confine di Precenicco.
Segue il confine costiero di tale comune a quelli di Latisana e di
Lignano Sabbiadoro e, superato Porto Lignano, prosegue lungo la costa
verso ovest fino alla foce del fiume Tagliamento da dove e' iniziata
la delimitazione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo previsto all'art. 10 el decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in
terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da
escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione
soltanto come mezzo di soccorso.
La resa massima di uva per la produzione dei vini "Friuli-
Latisana" non deve essere superiore, per ettaro di coltura
specializzata a q.li 130 per il Tocai friulano, il Pinot bianco, il
Verduzzo friulano, lo Chardonnay, il Merlot, il Refosco dal peduncolo
rosso ed a q.li 120 per il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il
Sauvignon, il Cabernet, il Cabernet franc, il Cabernet Sauvignon, la
Malvasia istriana, il Riesling renano, il Franconia ed il Pinot nero.
Fermi restando i limiti massimi sopra riportati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Friuli-Venezia Giulia con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione
puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ad al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione di uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Friuli-Latisana" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
almeno il 10% per tutte le varieta' e dell'11% per i tipi qualificati
"superiore".

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia
tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione e'
consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della regione.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La denominazione di origine controllata "Friuli-Latisana"
accompagnata dalla specificazione "Rosato" e' riservata al vino
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione di vitigni:
Merlot dal 70 all'80%;
Cabernet franc, Cabernet sauvignon;
Refosco nostrano e Refosco del peduncolo rosso da soli o
congiuntamente dal 20 al 30%.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino
"Friuli-Latisana Rosato" deve attuarsi una spremitura soffice delle
uve; con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di
assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore.
I vini "Friuli-Latisana", nelle varieta' "Chardonnay, Pinot
bianco, Verduzzo friulano, Malvasia istriana, Pinot nero e Rosato"
possono essere elaborati e commercializzati come vino "frizzante"
(naturale) la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da
fermentazione in recipiente chiuso.
Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo
zuccherino, espresso in grammi/litro:
a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
b) non superiore a 10 per le altre qualita'.
E' consentito elaborare i vini "Friuli-Latisana" nella tipologia
"Novello", se rossi o rosati.
E' consentita la produzione di vino spumante bianco di qualita'
prodotto in una regione determinata denominato "Friuli-Latisana" a
condizione:
a) che la cuve'e sia ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti
o vini derivanti da varieta' Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot
nero, nonche' dalle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite
massimo del 10%;
b) che il titolo alcolometrico volumico naturale della cuve'e
non sia inferiore a 9% vol.;
c) che sia posto in commercio nei tipi "extra brut", "brut" o
"demi sec".

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Friuli-Latisana"
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Rosato:
colore: rosato;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Merlot:
colore: rosso rubino; piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico erbaceo;
sapore: caratteristico; leggermente erbaceo fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato; talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Traminer aromatico:
colore: paglierino, chiaro;
odore: tipico, caratteristico;
sapore: aromatico, pieno, piu' o meno intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Chardonnay:
colore: paglierino chiaro; talvolta con sfumature verdognole;
odore: profumo caratteristico;
sapore: secco vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Malvasia istriana:
colore: paglierino; talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Cabernet:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Franconia:
colore: rosso rubino, intenso;
odore: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Tocai friulano:
colore: paglierino, chiaro, talvolta' tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Riesling renano:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: secco, armonico;
sapore: tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
Il vino spumante "Friuli-Latisana" senza altra qualificazione
aggiuntiva, ottenuto con mosti o vini rispondenti alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare, all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste,
ivi compresi gli aggettivi "extra fine", "scelto", "selezionato",
"superiore", "riserva", "vecchio", ecc.
E', tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione
di nomi di fattorie e vigneti.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona
delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui i vini, cosi' qualificati, sono stati
ottenuti.
L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e
documentabile, e' consentita per tutti i vini della denominazione di
origine controllata.
La denominazione di origine controllata "Friuli-Latisana" di norma
deve essere stampata in etichetta nella medesima riga.
E' tuttavia consentito che, rispetto al nome geografico "Friuli",
l'indicazione "Latisana" sia riportata, congiuntamente o
disgiuntamente al nome del vitigno in una o due righe immediatamente
successive alla dicitura "denominazione di origine controllata",
quale "Chardonnay di Latisana".
Per i vini "Friuli-Latisana" posti in commercio come frizzanti e
spumanti deve essere dichiarata la loro natura merceologica.
L'indicazione dell'annata di raccolta' delle uve:
a) e' obbligatoria: per i vini designati come "superiore,
riserva o novello";
b) e' facoltativa: per i vini di cui al presente disciplinare
diversi da quelli indicati alla lettera a).
I vini a denominazione di origine controllata "Friuli-Latisana"
con nome di vitigno di cui all'art. 2 possono essere presentati e
designati con la menzione "superiore" a condizione che il titolo
alcolometrico minimo delle uve alla produzione e dei vini al consumo
sia almeno 1% vol. superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente
disciplinare per le corrispondenti varieta'.
I vini rossi con nome di vitigno, aventi diritto alla qualifica
"superiore", possono essere altresi' designati e presentati con la
menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due
anni, in contenitori di legno o altri materiali, a decorrere dall'11
novembre dell'annata di vendemmia.
I vini a D.O.C. "Friuli-Latisana", limitatamente alle qualita'
"rosato" ed ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati
e presentati con il termine "novello", purche' la vinificazione,
l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a
quanto prescritto dalle vigenti disposizioni.

Art. 8.
Le tipologie contraddistinte dalla menzione "riserva" debbono
essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non
superiore a 750 ml.
Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonche'
recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni
celebrative.

 

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