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Albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini Doc - Istituzione

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Legislazione Argomenti : assaggiatori degli oli, olio evo, olio
assaggiatori degli oli

E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 23 giugno 1992  

Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di
oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata.

(GU n.151 del 29-6-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, concernente "Disciplina per
il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli
oli di oliva vergini ed extravergini";
Visto, in particolare, l'art. 17 di detta legge, che prevede
l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, dell'albo nazionale degli assaggiatori;
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11
luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli
oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;


E M A N A


il seguente decreto:


Art. 1.
Istituzione dell'albo
1. E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, Direzione generale della produzione agricola, l'albo
nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed
extravergini a denominazione di origine controllata.

Art. 2.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo
1. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1, sono richiesti i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma della scuola dell'obbligo;
diploma di perito agrario o diplomi equiparati;
diploma di perito agrario specializzato in elaiotecnica;
laurea in scienze agrarie o in scienze forestali;
laurea in chimica;
laurea in biologia;
laurea in scienze delle preparazioni alimentari;
titoli di studio equipollente, anche conseguiti all'estero;
b) essere in possesso di diploma o attestato rilasciato a seguito
di partecipazione a corsi di specializzazione in degustazione di oli
organizzati da associazioni o enti regionali, nazionali o
internazionali operanti nel settore della degustazione degli oli,
secondo i criteri stabiliti nell'allegato XII al regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991;
c) dimostrazione, mediante appositi attestati o documentazione,
di avere esercitato l'attivita' di assaggiatore per almeno un
biennio;
d) essere in possesso del requisito dell'idoneita' morale ai
sensi del successivo art. 3.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), e' richiesto
obbligatoriamente a partire dal terzo anno dalla istituzione
dell'albo nazionale di cui all'art. 1.

Art. 3.
Requisito dell'idoneita' morale
1. Il requisito dell'idoneita' morale si considera insussistente
quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli
articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640- bis del codice penale, ovvero
condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata
superiore a tre anni;
b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n.
327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Art. 4.
Domanda per l'iscrizione nell'albo
1. Gli interessati all'iscrizione nell'albo presentano apposita
domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del luogo di residenza.
2. Nella domanda i richiedenti dichiarano:
a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la
residenza, il domicilio e la dimora, nonche' l'esatto recapito;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma
1, con l'indicazione dell'universita', dell'istituto, dell'ente,
dell'organizzazione o dell'organismo che ha rilasciato il titolo o
l'attestato e della relativa data.
3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 2.
4. Il requisito dell'idoneita' morale e' comprovato:
a) dal certificato generale del casellario giudiziale, di data
non anteriore a tre mesi;
b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge
31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo
1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.
203.
5. Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando
per le condanne penali sia intervenuta la riabilitazione a norma
delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.
Procedimento per l'iscrizione nell'albo
1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica la regolarita' della domanda e la completezza della
documentazione allegata e provvede alla trasmissione della domanda
stessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola.
2. L'scrizione nell'albo e' disposta con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda. Il Ministro, ove lo ritenga necessario,
puo' richiedere, tramite la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, chiarimenti e integrazioni sulla
documentazione allegata alla domanda di iscrizione. In tal caso, il
termine e' sospeso e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data di
ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.
3. Il decreto ministeriale di iscrizione e' trasmesso alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la quale ne da'
comunicazione all'interessato.

Art. 6.
Cancellazione dell'iscrizione nell'albo
1. La cancellazione dell'iscrizione nell'albo e' disposta con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su domanda
dell'interessato, ovvero per il venir meno del requisito
dell'idoneita' morale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 7.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 1992
Il Ministro: GORIA

 

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