Colli Orientali del Friuli Doc - Modifica al disciplinare di produzione - 1992
Il disciplinare di produzione della doc Colli orientali del Friuli, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decret
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 18 giugno 1992
Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli".
(GU n.147 del 24-6-1992)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Colli orientali del Friuli" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979
con il quale sono state approvate le modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 con
il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del
Friuli";
Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
proposto dagli interessati, inteso ad ottenere l'annullamento del
citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 nella
parte in cui attribuisce la specificazione geografica "Ramandolo" al
vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (clone
autoctono Verduzzo giallo) prodotte nell'intera zona "Colli orientali
del Friuli", cosi' come indicata all'art. 3, lettera a), del
disciplinare di produzione;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
n. 1499/91, passata in giudicato, con la quale, in accoglimento della
citata istanza, veniva annullato il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1989 nei termini sopra citati;
Ritenuto di ottemperare all'ordine di esecuzione della decisione
del tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Colli orientali del Friuli", approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970,
successivamente modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1979 e con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1989, e' sostituito per intero con il testo
annesso al presente decreto che entra in vigore a far data dalla
pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 2.
Ai vini "Colli orientali del Friuli Ramandolo" e "Ramandolo
classico" prodotti conformemente al disciplinare di produzione cosi'
come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1989, che alla data di entrata in vigore
dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o
in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di
capacita' non superiore a cinque litri, e' concesso, alla predetta
data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse
da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento; a condizione che, entro
quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano de-
nunciate all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi
agro-alimentari, competente per territorio e che sui recipienti sia
apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento e'
ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi, per le
eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo
stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate
all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-
alimentari competente per territorio entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le
rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da
un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che
ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la
destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa
denuncia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 1992
Il Ministro: GORIA
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli orientali del Friuli"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Colli orientali del
Friuli" accompagnata da una delle menzioni di cui all'art. 2, e'
riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di
produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
a) La denominazione "Colli orientali del Friuli" con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay,
Malvasia istriana,
Picolit,
Pinot bianco,
Pinot grigio,
Ribolla gialla,
Riesling renano,
Sauvignon,
Tocai friulano,
Traminer aromatico,
Verduzzo friulano,
Cabernet,
Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon,
Merlot,
Pinot nero,
Refosco del peduncolo rosso,
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai
corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono
concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni
Cabernet franc e Sauvignon.
Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al
precedente comma anche le uve dei vitigni a bacca bianca di colore
analogo, facenti parte di quelli sopra elencati e presenti nei
vigneti in misura non superiore al 10% del totale.
L'indicazione di vitigno in etichetta deve essere effettuata in
posizione immediatamente sottostante all'indicazione della
denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli" ed
in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
b) La denominazione "Colli orientali del Friuli" seguita dalla
specificazione "rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve del
vitigno Merlot.
Per la trasformazione delle uve destinata alla produzione del vino
"Colli orientali del Friuli rosato" deve attuarsi una spremitura
soffice delle uve; con un breve periodo di macerazione delle vinacce,
al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore.
c) La denominazione "Colli orientali del Friuli" seguita dalla
specificazione "Ramandolo" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
del vitigno Verduzzo friulano (clone autoctono Verduzzo giallo)
prodotte nella zona indicata all'art. 3, lettera b).
Art. 3.
a) Le uve destinate alla produzione dei vini "Colli orientali del
Friuli" aventi diritto alla menzione di cui all'art. 2, lettere a) e
b), devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la
delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla
stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea
ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-
Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo,
sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il
corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est
lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire
la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la
linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di
trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione, segue la strada per Casali Gallo,
il macello comunale, borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia
verso est, per borgo Corfu' per discendere lungo la strada statale n.
356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo
punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord
della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone
verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa
delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al
suo raccordo con la strada statale n. 56.
La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione
sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa
Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C.
Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per
raggiungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere
attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue
verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.
Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-
Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e,
raggiunto S. Pietro Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino
a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il con-
fine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine
di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Sa qui lungo una
retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m
559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana
(m 369) al colle S. Giorgio (m 379) a monte Zuc (m 470) al monte
Pocivalo (m 791) a borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m
213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che
attraversa borgo Foranesi, e giunta nei pressi di borgo Polla devia
verso ovest per raggiungere la strada statale n. 356 che segue fino
alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
Nel caso in cui un vigneto, alla data di pubblicazione del
presente decreto, ricada anche in parte al di dentro della verticale
della linea elettrica, citata alla fine del primo capoverso del
presente articolo, il vigneto deve essere incluso nella zona sopra
delimitata; esso pertanto, qualora risponda ai requisiti previsti dal
presente disciplinare puo' essere iscritto nel relativo albo dei
vigneti.
b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Colli orientali del Friuli" Ramandalo devono
essere prodotte nella zona appresso indicata:
partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la
strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est),
raggiunge q. 518 in prossimita' di localita' Tamar. Da qui segue una
linea retta in direzione sud-est che, attraverso q. 250 (punto di
confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di
sotto e da Torlano di sopra), arriva a localita' S. Giorgio (q. 469).
Di qui, in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La
Croce (q. 370) - attraversando Pecol di Centa - ed il M. Mache Fave
(q. 365).
Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che
interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).
Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente
Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza
con il torrente Torre (q. 178).
Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla localita'
Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la
strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso localita' Aprato
e S. Biagio, sino a q. 214.
Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito,
q. 261 in localita' Menoli.
Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e,
toccando q. 415 e 440 raggiunge localita' Beorchian.
Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e,
attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).
Segui indi una linea retta verso nord-est fino al borgo Gaspar (q.
253) e, poi, la strada che porta a localita' Zomeais (q. 244).
Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a localita'
Ciserus (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q.
457, a monte di localita' Compare, raggiunge borgo Patochis (q. 406).
Prende poi verso est, toccando q. 478 e, quindi, verso sud,
attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di localita' Sedilis.
Da qui, prosegue verso est seguendo una linea che, attraversando Case
Dri (q. 376) raggiunge, attaverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di
Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.
Art. 4.
I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Colli orientali del Friuli" di cui all'art. 2,
devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni di favorevole giacitura ed esposizione di origine
eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista
per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Allo scopo di favorire l'impollinazione del vitigno Picolit, e'
ammessa l'alternazione della coltura con uno dei vitigni di cui
all'art. 2.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa
l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ammessa per i "Colli orientali del
Friuli" Picolit e' di quintali 40 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, di quintali 80 per ettaro per il "Colli orientali del
Friuli" Ramandolo e di quintali 110 per ettaro per tutte le altre
tipologie di vigneto di cui all'art. 2.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto
all'effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero
territorio della provincia di Udine, nonche' nei comuni di Dolegna
del Collio e di Cormons in provincia di Gorizia.
Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del
"Colli orientali del Friuli" Ramandolo devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera b).
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Colli orientali del Friuli" un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo del:
14% per il Picolit;
12% per il Ramandolo;
10% per Tocai friulano, Ribolla gialla, Riesling renano, Malvasia
istriana, Traminer aromatico, Merlot, Cabernet, Cabernet franc,
Cabernet Sauvignon, Pinot nero e Refosco dal peduncolo rosso;
10,5% per Verduzzo friulano, Pinot bianco, Pinot grigio,
Sauvignon, Chardonnay e Schioppettino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art. 6.
I vini "Colli orientali del Friuli" all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Malvasia istriana:
colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, aromatico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Picolit:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino chiaro o dorato;
odore: delicato, richiama la crosta di pane;
sapore: vellutato, morbido, armonico, con sentore di banana;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot grigio:
colore: giallo dorato chiaro o ramato;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Ramandolo:
colore: giallo dorato intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato;
sapore: fruttato, di corpo, moderatamente tannico, tipicamente
amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno il
12% svolto;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Ribolla gialla:
colore: paglierino chiaro tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Riesling renano:
colore: giallo chiaro tendente al citrino;
odore: intenso tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Sauvignon:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: delicato, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Tocai friulano:
colore: paglierino, dorato chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero retrogusto di mandorla
amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico, pieno, robusto, di
corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso e caratteristico di fruttato particolarmente nel
tipo dolce;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, fruttato, di corpo,
lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Cabernet:
colore: rosso intenso con sfumature violacee specialmente nel
tipo invecchiato;
odore: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo
caratteristico;
sapore: di corpo, fine, morbido, erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profuno erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine,
asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: pieno, sapido, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o leggermente granato nel
tipo invecchiato;
odore: marcato, caratteristico, delicato;
sapore: un po' aromatico, gradevole, leggermente amarognolo,
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso violaceo intenso o rosso granato nel tipo
invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, amarognolo, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso anche con sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico e fruttato;
sapore: pieno e caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosato:
colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto - per i vini di cui al presente
disciplinare - i limiti sopraindicati, per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
Art. 7.
I vini "Colli orientali del Friuli", Merlot, Cabernet, Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso,
Picolit, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve) possono portare in etichetta come
specificazione aggiuntiva la dizione "riserva".
Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione
di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo.
L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' consentita
per tutti i vini della denominazione; e' obbligatoria per i vini
designati in conformita' dell'art. 7 e per i "Colli orientali del
Friuli" Ramandolo.
I vini "Colli orientali del Friuli" Picolit e Ramandolo dovranno
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita'
non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli
orientali del Friuli" vino che non risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
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