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Salame Felino Igp - Modifica disciplinare di produzione 2024

Pubblicato da disciplinare
Salame Felino Igp

Il disciplinare di produzione della IGP Salame Felino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013 e' così modificato: Art. 5. - I tipi  genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e,  comunque, un peso medio per partita peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno 10%

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 gennaio 2024  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino» registrata in qualita'  di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 186/2013 della Commissione  del 5 marzo 2013. (24A00560)

(GU n.29 del 5-2-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012,
come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del
Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di
produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell'imposizione di
misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle
autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre
2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che
integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l'art.
6-quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - Serie L 62 del 6
marzo 2013, con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette la indicazione geografica protetta «Salame Felino»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una
malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate
conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una
zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della
malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori
elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'Autorita' centrale
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che
stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste
suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da
Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile
2021;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
Peste suina africana in Italia;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione
della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione
della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione
della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare,
l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della Peste suina africana PSA), convertito con la legge
di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16
aprile 2022;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per
allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;
Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei
sopra citati requisiti di biosicurezza;
Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina
africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare
le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla
malattia;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della Peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22
aprile 2023;
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26
maggio 2023;
Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 14
luglio 2023;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
Peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della
peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione
del 28 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2023/594, stabilendo misure speciali di controllo della peste suina
africana;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2894 della Commissione
del 19 dicembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo per la peste suina africana;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C 1504 del 18 dicembre 2023,
relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e
sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«orientamenti sulla PSE»);
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero della salute quale Autorita' centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei
servizi veterinari delle AASSLL;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
Peste suina africana in Italia per il 2023, inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il manuale
delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini
selvatici del 12 dicembre 2022;
Considerato che la Peste suina africana e' un malattia infettiva
virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)
2016/429 «normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la Peste suina africana puo' avere gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette
che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi
e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle
esportazioni;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini
iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», con
cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere
contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che
potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della Peste suina africana e' stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei
suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino» di
cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto
nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela del Salame
Felino IGP, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n.
526/99, acquisita con protocollo n. 0034674 del 24 gennaio 2024, di
modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 del
disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del
valore massimo del peso medio per partita peso vivo) di chilogrammi
160 piu' 15%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da
fronteggiare la situazione di criticita' che coinvolge la filiera
suinicola della IGP «Salame Felino»;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di
bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate;
Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP «Salame Felino», connessa
alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla
produzione di «Salame Felino» IGP, rispetto a quanto stabilito dal
citato disciplinare di produzione della IGP;
Vista la dichiarazione, resa in data 19 gennaio 2024 da Ente di
certificazione prodotti agro-alimentari - ECEPA, organismo di
controllo della IGP «Salame Felino», attestante che dal 1° gennaio al
31 dicembre 2023, le partite di suini di peso vivo medio comprese tra
176,01 kg e 184,00 kg sono state 14.336 su un totale di partite
avviate alla macellazione di 18.030, pari quindi a 79,51% del totale
e che, dal 1° gennaio a 31 dicembre 2023, gli allevamenti che hanno
consegnato suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e
184,00 kg sono stati 1.967 su un totale di 2.582 allevamenti che
hanno avviato animali alla macellazione ai fini della produzione
della IGP nel periodo considerato, pari quindi a 76,2% del totale;
Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della
Peste suina africana;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno dodici
mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere
esclusi dalla filiera di «Salame Felino» IGP a causa del loro peso di
macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio
concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti
iscritti;
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti
in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Salame Felino», e sara' intimamente connessa alle future
decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a contrastare la
sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento del
valore massimo del peso medio per partita (peso vivo);
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in
debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie
nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina
africana;
Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna,
acquisita al protocollo n. 0037902 del 25 gennaio 2024, che conferma
quanto comunicato dal Consorzio di tutela sopra citato e
dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino», ai sensi del
citato art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come
modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell'art. 6-quinquies
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Salame Felino» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Salame Felino» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 69 del 22 marzo 2013 e' modificato
come di seguito riportato:
Art. 5. - «I tipi genetici utilizzati devono assicurare il
raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un
peso medio per partita peso vivo) di chilogrammi 160 piu' 15% o meno
10%».
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Salame Felino», sara' in vigore dalla data di pubblicazione dello
stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste per mesi dodici e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2024

Il dirigente: Cafiero

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