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Ciliegia di Vignola Igp - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 2023

Pubblicato da disciplinare
Ciliegia di Vignola

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Igp Ciliegia di Vignola

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» (23A02360)

(GU n.95 del 22-4-2023)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di
Vignola», registrata con regolamento CE 1032/2012 della Commissione
del 26 ottobre 2012, pubblicato l'8 novembre 2012 nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 308/5.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela della Ciliegia di Vignola IGP, con sede in Via
dell'Agricoltura, 354 - 41058 Vignola (MO), quale soggetto
riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, che
possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto 14
ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste acquisito il parere positivo della Regione Emilia-Romagna
circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Ciliegia di Vignola», cosi' come modificato.
Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-ter
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento
delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento delle politiche competitive della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Divisione
PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la proposta di modifica
sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla
Commissione europea.

Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola»

Art. 1

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Ciliegia di Vignola» e'
riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Ciliegia di Vignola» designa il frutto delle
seguenti cultivar di ciliegio:
precoci: Early Bigi e Lory, Bigarreau Moreau e Burlat, Mora di
Vignola;
medie: Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star,
Santina, Vera, Cristalina, Durone dell'Anella, Anellone, Giorgia,
Durone Nero I, Samba, New Star, Black Star, Canada Giant, Van;
tardive: Durone Nero II, Durone della Marca, Lapins, Ferrovia,
Sweet Heart, Regina, Summer Charm (Staccato);
coltivate nel territorio definito nel successivo art. 3.

Caratteristiche qualitative
La «Ciliegia di Vignola» deve rispondere alle seguenti
caratteristiche qualitative:
polpa consistente e croccante ad esclusione della Mora di
Vignola;
buccia sempre lucente ma di colore giallo e rosso brillante per
la varieta' Durone della Marca e di colore dal rosso brillante al
rosso scuro per tutte le altre varieta';
sapore dolce e fruttato;
gradi brix non inferiori a 10° per le varieta' precoci e 12°
per tutte le altre;
acidita' minima non inferiore a 5 g/l di acido malico.
In relazione alla tipologia varietale vengono definiti i seguenti
calibri minimi:
20 mm: Mora di Vignola;
21 mm: Durone dell'Anella, Giorgia, Durone Nero II, Durone
della Marca, Sweet Heart;
22 mm: Bigarreau Moreau e Burlat, Lapins, Van, Early Bigi e
Lory, Celeste, Giant Red - Primegiant, Carmen, Grace Star, Santina,
Vera, Cristalina, New Star, Black Star, Canada Giant, Regina, Summer
Charm (Staccato);
23 mm: Durone Nero I, Anellone, Samba, Ferrovia.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere:
integri, senza danni;
provvisti di peduncolo;
puliti, privi di sostanze estranee visibili;
sani, esenti da marciumi e da residui visibili di fitofarmaci;
esenti da parassiti.

Prodotto destinato alla trasformazione
Solo per il prodotto destinato alla trasformazione i frutti
possono:
essere danneggiati (es. danni da cracking o grandine
cicatrizzati ed asciutti, senza problemi di marciume);
essere sprovvisti di peduncolo;
avere calibro minimo pari a 15 mm,
ferme restando le altre caratteristiche previste dal disciplinare
di produzione.
Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Vignola»
ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Vignola» consiste nella
fascia formata dal tratto pedemontano del fiume Panaro e altri corsi
d'acqua minori, dai 30 metri s.l.m. fino alla quota di 950 metri e
comprende il territorio dei seguenti comuni delle Province di Modena
e Bologna:
1) in Provincia di Modena: Castelfranco Emilia, Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul
Panaro, Modena, Montese, Pavullo nel Frignano, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Spilamberto, Vignola,
Zocca;
2) in Provincia di Bologna: Bazzano, Casalecchio di Reno,
Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Gaggio Montano,
Marzabotto, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno,
Vergato, Zola Predosa.

Art. 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5

Metodo di ottenimento

Forme di allevamento
Le forme di allevamento sono palmetta libera, bandiera, vaso
basso, vaso ritardato, fusetto, con densita' per ettaro fino a 2000
piante.

Concimazione
Il piano di concimazione prevede comunque di non superare
annualmente le seguenti dosi massime:
azoto 100 Kg/Ha;
anidride fosforica 70 Kg/Ha;
ossido di potassio 100 Kg/Ha.

Potatura
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno.

Difesa fitosanitaria
La difesa dei ceraseti viene condotta:
attuando la lotta convenzionale in uso nella zona, con
osservanza delle norme di buona pratica colturale dettate dalla
Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta integrata, ottenuta nel rispetto delle norme
tecniche previste dal disciplinare della Regione Emilia-Romagna;
attuando la lotta biologica, secondo il regolamento CE n.
834/2007 e successive modifiche.
Il metodo prescelto viene utilizzato in modo esclusivo per
l'intero processo produttivo.
L'utilizzo di regolatori di crescita per l'incremento
dell'allegagione e del calibro dei frutti e prevenzione dello spacco
e' ammesso nei termini previsti dalla normativa vigente.
E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per
prevenire il cracking indotto dalle piogge.

Raccolta
Le varieta' precoci vengono raccolte dal 1° maggio al 30 giugno;
le varieta' medie dal 15 maggio al 15 luglio e le tardive dal 25
maggio al 30 luglio.
Le ciliegie devono essere raccolte a mano provviste di peduncolo.
Solo nel caso del prodotto destinato alla trasformazione e' ammessa
l'assenza del peduncolo.

Art. 6

Legame con l'ambiente

La produzione della «Ciliegia di Vignola» e' legata a molti
fattori, in connessione tra loro, pedoclimatici, tecnici, agronomici,
sociali, culturali ed economici, specifici dell'areale di
coltivazione.
Il range di coltivazione delle ciliegie va dai 30 metri ai 950
metri sul livello del mare. Al di fuori della zona geografica
delimitata non viene coltivato ciliegio; nelle zone limitrofe infatti
la coltivazione e' stata da tempo abbandonata, in quanto la
produzione e la qualita' del prodotto risultavano nettamente
inferiori rispetto al prodotto proveniente dall'interno della zona
delimitata, tali da renderne economicamente non vantaggiosa la
coltivazione.
I terreni, di origine alluvionale sono tendenzialmente sciolti,
ben drenati e freschi, e sono resi particolarmente fertili dai
sedimenti trasportati, durante gli episodi di alluvionamento, dal
fiume Panaro e da altri corsi d'acqua minori; le caratteristiche di
questi terreni fanno si' che il ciliegio cresca particolarmente
rigoglioso.
Il clima e' fresco e scarsamente continentale con precipitazioni
primaverili abbondanti ed estati mai troppo siccitose. La quantita'
della radiazione solare, non eccessivamente elevata, influenza
positivamente l'intensita' di colorazione delle drupe e stimola la
loro naturale lucentezza, permettendo di presentare sul mercato un
prodotto esteticamente eccellente senza ricorrere a trattamenti
particolari.
Oltre alle peculiarita' pedoclimatiche del territorio e
all'eccezionalita' del microclima sopra descritto, gli altri fattori
che determinano l'eccellente qualita' e la reputazione della ciliegia
di Vignola sono la sapienza e la capacita' dei produttori; queste
vengono tramandate da padre in figlio attraverso le generazioni, e
consistono nella tecnica agronomica, nella raccolta e nel
confezionamento del prodotto, effettuati esclusivamente a mano, che
permettono di presentare al consumatore un prodotto unico nella sua
specie.
L'assortimento varietale che nel corso del tempo si e' affermato
nella zona geografica e lo sviluppo della coltivazione in un'ampia
fascia altimetrica assicurano un ampliamento del calendario di
raccolta e la presenza del prodotto sul mercato per l'intera stagione
di produzione ottenendo regolarmente il gradimento dei consumatori e
un positivo riscontro sui prezzi.
Le ciliegie di Vignola vengono selezionate con dimensioni
maggiori di quelle stabilite dalle norme di commercializzazione e
raggiungono calibri di oltre 28 mm. Questa particolarita' fa si che,
come testimoniato da indagini di mercato e studi svolti da societa'
specializzate, in mercati quali Torino, Milano, Amburgo il prezzo
delle ciliegie di Vignola sia quasi sempre superiore rispetto a
quello dei diretti concorrenti, e che per la maggior parte dei
consumatori Vignola venga associata alla zona di produzione delle
ciliegie per eccellenza.
Gli agricoltori dell'area geografica identificata da tempo
concentrano l'offerta di ciliegie in Vignola, dove gia' dal 1928 era
presente il Mercato ortofrutticolo di Vignola, uno dei piu' antichi
d'Italia, seguito poi da altre strutture di lavorazione e
commercializzazione.
L'affermazione della «Ciliegia di Vignola» ha consentito pertanto
lo sviluppo di un forte indotto commerciale con un'importante
ricaduta sull'intera filiera che va dalla produzione alla
commercializzazione del frutto; si sono infatti sviluppate nel
territorio:
circa 1.100 aziende agricole;
tre cooperative di lavorazione/commercializzazione;
un mercato ortofrutticolo che comprende quattro commissionari;
alcuni commissionari e commercianti che svolgono l'attivita'
presso le loro sedi;
artigiani, produttori di imballaggio, trasportatori e
raccoglitori.
Da questi dati e' evidente l'importanza sociale ed economica che
la «Ciliegia di Vignola» riveste per l'intero areale di produzione.
L'importanza economica e culturale della «Ciliegia di Vignola»
per il territorio che storicamente la produce e' stata testimoniata
nel corso degli anni da numerose edizioni di fiere, sagre e
pubblicazioni; grande importanza rivestono per Vignola la «Festa dei
ciliegi in fiore», la cui prima edizione si tenne nell'aprile del
1970, e la festa «a Vignola, e' tempo di ciliegie», organizzata dal
1989. L'associazione nazionale «Citta' delle ciliegie», fondata nel
giugno del 2003 , indice ogni anno un concorso nazionale «Ciliegie
d'Italia» in occasione della Festa nazionale «Citta' delle ciliegie»
organizzata ogni anno in una localita' differente; le ciliegie di
Vignola hanno vinto il primo premio nel 2005 a Celleno (VT), nel 2006
a Orvieto (TR) e nel 2009 a Bracigliano (SA), confermando la
reputazione di elevata qualita' che la «Ciliegia di Vignola» e' stata
in grado di ottenere negli anni.
L'insieme di questi fattori ha determinato che i consumatori
identificassero la produzione dell'area con il nome di «Ciliegia di
Vignola».
Storicamente vari documenti scritti evidenziano che la
coltivazione del ciliegio a Vignola risale, attraverso la presenza di
alberi adulti inseriti in consociazione con la vite, gia' a meta'
dell'Ottocento. Le due colture nel tempo si alternano, con prevalenza
ora dell'una ora dell'altra a seconda della zona, poi emerge
decisamente il ciliegio, piu' longevo e adatto alle peculiarita'
pedoclimatiche della zona.
Le produzioni agricole dalla fine del secolo progrediscono
progressivamente, dal secondo dopoguerra la produzione aumenta
notevolmente generando un notevole indotto commerciale e artigianale
tale da far diventare la «Ciliegia di Vignola» il biglietto da visita
di Vignola in tutti i mercati italiani ed esteri.
«L'indagine sulla coltivazione del ciliegio in Provincia di
Modena» realizzata a Vignola, nel febbraio del 1977, dalla Camera di
commercio di Modena e che fa riferimento alla produzione e alla
commercializzazione della «Ciliegia di Vignola» dimostra che la
denominazione «Ciliegia di Vignola» e' sin da allora presente
nell'uso del linguaggio comune e commerciale.

Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 10 e 11 del regolamento CE n. 510/06. L'organismo di
controllo prescelto e' Agroqualita' S.p.a. P.zza Marconi, 25 - 00144
Roma. Tel. +39 0654228675 fax +39 0654228692 - e-mail:
agroqualita@agroqualita.it

Art. 8

Etichettatura e confezionamento

Confezionamento
La «Ciliegia di Vignola» I.G.P. viene immessa sul mercato in
confezioni sigillate in modo che l'apertura della confezione stessa
non ne permetta il riutilizzo.
Tali confezioni devono essere in legno, cartone, plastica, film
polimerico traspirante di peso compreso tra un minimo di gr 250 ad un
massimo di kg 6. Il confezionamento verra' effettuato assicurando
condizioni adeguate al mantenimento delle proprieta' e
dell'integrita' dei frutti.
E' altresi' ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata
del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati, a
condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o
recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste
per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.
Il contenuto di ciascuna confezione dovra' essere omogeneo e
comprendere ciliegie della stessa qualita' e varieta'; sono previste
le seguenti classi di calibro:
da 20 a 24 mm;
da 24 a 28 mm;
oltre 28 mm.
Il condizionamento, cioe' la preparazione adeguata del prodotto
all'imballaggio e alla confezione, nonche' il confezionamento negli
imballaggi indicati, devono essere effettuati all'interno della zona
di origine; la «Ciliegia di Vignola» e' un frutto particolarmente
deperibile e necessita di essere manipolato il meno possibile, cosi'
da evitare lesioni della polpa e/o della buccia, che determinerebbero
marciumi e altri difetti che la renderebbero non commercializzabile.
Una delle caratteristiche di specificita' della «Ciliegia di Vignola»
e' quella che il prodotto viene lavorato e confezionato subito dopo
la raccolta, direttamente in azienda o presso le cooperative del
comprensorio. In questo modo il prodotto arriva al mercato e al
consumatore in tempi brevi e senza ulteriori manipolazioni garantendo
quindi la freschezza, l'integrita' e la maggior salubrita'.

Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere
confezionato anche in casse fino ad un max di kg 20 e bins fino ad un
max di kg 300 che riportino, oltre alle indicazioni di cui alle
seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e visibili
su almeno uno dei lati, la dicitura: «Ciliegia di Vignola» I.G.P.
destinata alla trasformazione.

Conservazione
E' ammesso il ricorso a tecniche di frigo-conservazione in celle
frigorifere, evitando di scendere sotto - 0.5° C e di superare il 90%
di U.R.; il tempo massimo per la frigo-conservazione dei frutti e' di
quattro settimane.

Norme di etichettatura
Il logo della denominazione «Ciliegia di Vignola I.G.P.» dovra'
essere apposto sulle confezioni di vendita.
Sulle confezioni e' consentita l'apposizione della dicitura
Emilia-Romagna; e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di
origine non espressamente prevista dal presente disciplinare.
Dovranno inoltre essere indicati:
nome, ragione sociale, indirizzo e/o codice di riconoscimento
univoco, attribuito dalla struttura di controllo, del produttore;
nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore.
Il logo della «Ciliegia di Vignola» I.G.P. e' il seguente:

Ciliegia di Vignola
e deve essere accompagnato obbligatoriamente dal simbolo
comunitario per la indicazione geografica protetta.
Il logo consiste in una fascia ripiegata suddivisa in due parti
da una linea di distacco trasversale obliqua, la prima parte di
colore verde, la seconda di colore rosso. Sulla parte destra di
colore rosso e' riportata in bianco la parola «VIGNOLA»; sulla parte
sinistra di colore verde e' riportato un rettangolo contenente nove
ciliegie stilizzate di cui otto bianche dal bordo verde e l'ultima
rossa a campo pieno. Le dimensioni standard sono: altezza pari a mm
24 e larghezza pari a mm 235; sulla prima parte, in campo verde
separato da uno spazio bianco, il simbolo rappresentato da una
cornice di larghezza pari a mm 23 e altezza mm 24 contenente nove
ciliegie stilizzate a contorno verde, di cui l'ultima in basso a
destra impressa a campo pieno di colore rosso; sulla seconda parte, a
campo rosso, la dicitura Vignola, carattere ITC Souvenir Demi, pari a
mm 17 in altezza, di colore bianco.
Sotto la striscia verde, sulla parte sinistra, la dicitura
Ciliegia di Vignola I.G.P., carattere ITC Souvenir Demi, pari a mm 7
in altezza, di colore verde.
Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo
mantenendo la proporzione delle dimensioni standard.
Indici colorimetrici
Pantoni:
rosso: Pantone© 032 red CV;
verde: Pantone© 355 CV.
Quadricromia:
rosso: magenta 100% giallo 100%;
verde: cyan 100% giallo 100%.

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