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Rosso Piceno o Piceno Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024

Pubblicato da disciplinare
Rosso Piceno o Piceno

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Piceno o Piceno cosi' come da ultimo  modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 265 del 13 novembre 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 febbraio 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno». (24A00772)

(GU n.36 del 13-2-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 245
del 26 settembre 1968, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o
«Piceno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o
«Piceno»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza del Consorzio tutela vini piceni (CTVP)
con sede in Offida (AP), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Piceno» o
«Piceno», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13),
successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 25 ottobre 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Rosso Piceno» o «Piceno»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» ed il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Piceno»
o «Piceno» cosi' come da ultimo modificato con il decreto
ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le
modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso Piceno»
o «Piceno», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1,
e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o
«Piceno» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del
Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2024

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno»

Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno»
anche nelle tipologie superiore, Sangiovese e Novello e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o
«Piceno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: dal 35 al 85%;
Sangiovese: dal 15 al 50%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei
alla coltivazione nella Regione Marche.
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o
«Piceno» nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei
alla coltivazione nella Regione Marche.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a DOC «Rosso Piceno» o «Piceno»,
con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori
appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC «Rosso Conero» di
cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, e' delimitata come appresso:
a nord - est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro -
Ancona fino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16
(Adriatica);
da Porto d'Ascoli seguendo la strada statale n. 4 (Salaria)
sino a Villa San Antonio, proseguendo per la strada provinciale Villa
S. Antonio - Ancarano fino al confine con la Provincia di Teramo;
continuando per il confine provinciale Teramo - Ascoli Piceno, fino
all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno;
confini che delimitano, includendoveli, i Comuni di Ascoli
Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano,
Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla
strada statale n. 78 (Picena);
strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca;
strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77
(Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, Santa
Maria Maddalena e Villa Case;
strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile
che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le localita'
San Diego e Colleluce; strada che da San Severino Marche conduce al
confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso le localita'
Cesolo, Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume
Musone sino ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la
direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada
provinciale, che passa per Palazzo, fino alla localita' Annunziata,
quindi imbocca la strada che, dalla localita' Annunziata percorre la
zona di San Lorenzo sino alla strada Apiro - Poggio San Vicino in
prossimita' di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove
si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.
Segue quindi il confine comunale fra Apiro - Poggio San Vicino
sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino
all'incrocio con la strada Domo - Serra san Quirico, a sud della
localita' San Urbano.
Strada Domo - Serra San Quirico, dall'incrocio predetto fino
all'incrocio con il fosso Venella;
fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla
strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani;
strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a
borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto, strada che
conduce al confine provinciale Ancona - Pesaro (in prossimita' della
fattoria Ruspoli), attraverso le localita' Serra San Quirico, il
Trivio, Maesta', Vado, San Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo,
San Pietro e Castelleone di Suasa;
confine provinciale Ancona - Pesaro fino al mare Adriatico.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata. «Rosso Piceno» o «Piceno», Superiore devono
essere prodotte nella zona delimitata come segue:
mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto
d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica); strada
statale n. 4 (Salaria) da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle
Senzana; strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle
Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la
provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda; strada provinciale Poggio
di Bretta - Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e
Appignano;
confini che delimitano includendoveli, i Comuni di Appignano,
Offida, Cossignano, Ripatransone sino al confine comunale con
Grottammare;
strada Ripatransone - Grottammare fino al confine nord di
Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» anche nelle tipologie
superiore, sangiovese e novello devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da
considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i
vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non
eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso per non piu' di due volte all'anno e prima
dell'invaiatura.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 17 maggio
2011 dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere
allevati a tendone.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno»
anche nella tipologia Sangiovese non deve essere superiore a
tonnellate 13. E a 12 tonnellate ha per la tipologia «Rosso Piceno» o
«Piceno» Superiore. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Rosso Piceno» o «Piceno» devono essere riportati
nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i
quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non
superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore
limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla
denominazione di origine controllata.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.
3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel
territorio delle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol. e
dell'11,5% per la tipologia «Rosso Piceno» o «Piceno» Superiore. La
resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per
tutte le tipologie. Qualora superi questo limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e
nazionali.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o
«Piceno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Rosso Piceno» o «Piceno»:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» Sangiovese:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia novello:
colore: rosso rubino;
odore: fragrante, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Rosso Piceno» o «Piceno» tipologia Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore non puo' essere
immesso al consumo in data anteriore al 1° novembre dell'anno
successivo a quello di produzione delle uve.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Rosso Piceno» o
«Piceno» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
E' consentito per tutte le tipologie della DOC «Rosso Piceno» o
«Piceno», ad esclusione di quelle alle quali e' attribuita la
menzione «Superiore» e la menzione «Vigna», l'uso di recipienti
alternativi al vetro di altri materiali idonei a venire a contatto
con gli alimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle
normative comunitarie e nazionali.

Art. 8.
Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica
1. Fattori naturali rilevanti per il legame
L'area geografica interessata alla delimitazione della DOC «Rosso
Piceno» e' la parte del territorio della Regione Marche che ha come
confine nord il decorso del fiume Metauro, per le Province di Pesaro
ed Ancona, ed a sud il fiume Tronto che e' confine con la Regione
Abruzzo.
Detta area e' interessata dal decorso di dieci fiumi
longitudinali alla linea di costa e compresi tra l'Appennino umbro
marchigiano e il mare Adriatico con decorso breve.
L'orografia di questo territorio e' prevalentemente collinare
(media ed alta collina), l'altimetria e' compresa tra i 300 e i 600
slm, le quote variano in realta' tra 100 e 1000 m. Le pendenze medie
dei versanti (25%) identificano bene questa area di collina a
discreta energia del rilievo; in detta area si possono distinguere
almeno tre sottoambiti:
Bacino marchigiano interno Camerino Fabriano;
L'alta collina ad est della dorsale marchigiana;
Colline interne del Montefeltro e il medio alto corso del
Metauro.
Sul piano geologico prevalgono rocce calcareo nitiche-pelitiche e
quelle marnose e marnoso calcaree. Sono tuttavia presenti substrati
conglomeratici arenitici ed anche depositi appartenenti ai terrazzi
pleistocenici.
I suoli che si originano in questi ambienti sono molto vari e
sottolineano la diversa dinamica dei versanti e l'uso del suolo
agricolo o naturale.
La parte valliva, condizionata dal decorso dei fiumi, varia in
funzione della granulometria dei materiali, ma sono quasi sempre
calcarei e pietrosi, talvolta e' anche presente il carattere fluvico.
L'area collinare appartiene per intero al piano fitoclimatico
«alto collinare» che e' caratterizzato da piovosita' media superiore
ai 700-800 mm annui e temperature medie annue di 14° C circa.
Ne consegue il ridotto effetto mitigante del mare Adriatico, mare
interno poco profondo e freddo.
La fascia costiera, le zone pianeggianti dei bacini fluviali e le
prime propaggini delle colline, sono influenzate dal mare.
Il clima di detta fascia e' caratterizzato estati calde ed
inverni freddi e discretamente piovosi.
Il mesoclima della fascia collinare e' favorito dalle formazioni
di brezza di monte-valle, esso e' anche condizionato dalla
variabilita' delle giaciture, dalle pendenze e dalle esposizioni dei
versanti che determinano la distribuzione della vegetazione spontanea
e coltivata, con conseguenti effetti microclimatici dei quali si
avvantaggia la viticoltura.
2. Fattori umani rilevanti per il legame
A partire dal X sec A.C. si hanno tracce sicure di viticoltura e
di vinificazione nell'area del Rosso Piceno DOC, importate dai coloni
greci ai quali si deve la fondazione della citta' di Ancona.
Nello stesso periodo anche l'azione degli Etruschi fu molto
importante per la trasmissione delle prime nozioni tecniche della
coltivazione della vite e delle tecniche enologiche, che si
diffusero, data la vicinanza, nel territorio marchigiano dove erano
istallati i Piceni.
Il dominio dei Romani con la loro relativa legislazione fu
presente nelle Marche a partire dal 295 A.C. Plinio descrive oltre ai
traffici marittimi di tutto il Piceno le varieta' di viti coltivate a
suo tempo e i relativi vini che se ne ricavavano.
Altri autori romani come Apicio trattano della viticoltura nel
territorio.
Nel Medioevo, venne reintrodotta la vite e si registra l'avvio
della coltivazione in vigneti specializzati da parte dei monaci
presenti nelle tante abbazie; sebbene una rinascita dell'attivita'
agricola intesa non piu' come ricerca di una pura sussistenza, bensi'
come conduzione economica del bene della terra, in cui sono comprese
la gestione delle vigne e la preparazione del vino.
Nell'eta' dei comuni anche nell'area del Rosso Piceno, il
miglioramento delle condizioni di vita coinvolge tutti gli strati
sociali, ed il vino non e' piu' solo bevanda liturgica ma se ne
diffonde l'uso in diverse comunita' di persone.
Nel sec. XIX l'arrivo di malattie e dei parassiti della vite
(Oidio, Peronospora e Fillossera) misero in seria difficolta' i
viticoltori che, vedevano le loro coltivazioni distrutte. I rimedi
finalmente trovati per le stesse e la diffusione della conduzione
mezzadrile, che univa in un contratto il capitale ed il lavoro
permisero la ricostruzione della vitivinicoltura nelle Marche,
attraverso la coltura promiscua, che manteneva in vita una certa
attivita' enologica nell'azienda.
L'intervento comunitario negli anni 60-70 consenti la
ristrutturazione vitivinicola dell'area fino ai nostri giorni.
Il Rosso Piceno e' stato riconosciuto DOC con decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1969.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, per quanto
riguarda il Rosso Piceno, e' riferita, alla definizione della base
ampelografica, alle forme di allevamento, ai sesti d'impianto, ai
sistemi di potatura ed alle pratiche enologiche, che costituiscono
parte integrante del vigente disciplinare.
I vitigni idonei alla produzione del Rosso Piceno sono il
Sangiovese e il Montepulciano, in percentuali tra di loro variabili,
che sono quelli storicamente coltivati nella zona; le forme di
allevamento sono quelle tradizionali a spalliera, Cordone Speronato e
Guyot e i sesti d'impianto prevedono almeno 2200 ceppi per ettaro, in
grado di assicurare alle viti un equilibrio vegeto produttivo
adeguato ad ottenere prodotti di elevata qualita' nel rispetto delle
rese imposte dal disciplinare.
Le pratiche enologiche sono quelle tradizionalmente consolidate
in zona per la vinificazione in rosso, differenziate per la tipologia
superiore, la cui elaborazione comporta un periodo d'invecchiamento
ed affinamento obbligatori.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
Il «Rosso Piceno» DOC e' riferito a quattro tipologie di vino
rosso (Rosso Piceno, Rosso Piceno novello, Rosso Piceno Sangiovese,
Rosso Piceno Superiore), che dal punto di vista chimico e
organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte
nell'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, i vini «Rosso Piceno» presentano un colore rosso
rubino intenso con riflessi violacei, all'odore si riscontrano note
di frutti rossi, al gusto risultano armonici ed equilibrati, con un
retrogusto abbastanza persistente.
I vini «Rosso Piceno» novello hanno colore rosso rubino intenso,
profumi floreali con sfumature di frutta rossa, sapore fresco e
armonico.
I vini «Rosso Piceno» sangiovese hanno colore rosso rubino
intenso con sfumature violacee, profumi di frutta rossa riconducibili
alle more al ribes, al gusto sono equilibrati minerali con un
retrogusto abbastanza persistente.
I vini «Rosso Piceno» Superiore provengono da un'area molto
ristretta della parte sud delle Marche, zona ad altissima
vocazionalita' viticola, presentano colore rosso rubino con riflessi
granato aranciati, perche' sono vini invecchiati almeno un anno; al
profumo si riscontrano aromi di frutti rossi, con note di liquirizia
e cacao, al gusto sono corposi, armonici, intensi e sono molto
persistenti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
L'interazione tra l'orografia prettamente collinare dell'area di
coltivazione del «Rosso Piceno», le esposizioni dei vigneti
prevalentemente sud sud - est, il clima e le caratteristiche delle
terre concorre a determinare un ambiente vocato alla coltivazione dei
vitigni Sangiovese e Montepulciano, uvaggi base dei vini rosso
Piceno.
I terreni, avendo tessitura prevalentemente argillosa,
conferiscono al vino colori rosso rubino particolarissimi e
caratteristiche di corposita' e lunghezza unici.
Inoltre, queste terre sono abbastanza profonde, con un buon
contenuto di AWC che assicurano un buon contenuto di umidita' al
suolo; l'acqua in eccesso e' rapidamente drenata, sia per effetto
delle pendenze sia per effetto della buona permeabilita' del suolo.
Il clima dell'area e' caratterizzato da una piovosita' media di
750 mm, da inverni freddi ed estati calde. L'interazione di tutti
questi fattori fa si' che i vitigni Montepulciano e Sangiovese
trovino il loro ideale areale di coltivazione in questa area, e
forniscono ai vini un bouquet particolare unico e non riproducibile
altrove.
In questa area Andrea Bacci nel 1596, archiatra pontificio ha
pubblico' l'opera che lo rende interessante ai nostri giorni «De
Natualis vinorum in historia» trattato in sette libri nei quali si
occupa della storia, delle caratteristiche delle varieta', degli usi
e delle virtu' dei vini allora conosciuti.
Nel V libro De vinis Italiae Bacci introduce «In Picenis», dopo
aver tracciato un profilo storico della regione e citate le
testimonianze storiche di Plinio «Generosi» e Santambrogio «Preziosi»
inizia il percorso enologico della regione partendo da Ascoli Piceno
e dalla valle del Tronto, dove si producono vini assai potenti,
specialmente nelle zone dove giunge l'area del mare. Il percorso
interessa tutte le localita' marchigiane fino a Pesaro.
Il richiamo costante e' allo stretto legame che c'e' tra vino e
territorio e tra vino ed ambiente inteso in tutte le sue componenti
di uomini, storia tradizioni, cultura, lo rendono antesignano della
denominazione di origine che viene ottenuta nel 1968.
La storia recente e' caratterizzata dall'impianto di nuovi
vigneti, dalla nascita di nuove aziende e dall'accresciuta
professionalita' degli operatori professionali della zona, che hanno
portato ad un innalzamento qualitativo notevole dei vini, che
riscuotono sempre maggiori apprezzamenti sia a livello italiano che
internazionale.

Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo

Nome e indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via
Piave, 24 - 00187 Roma.
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed
all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018,
modificato con decreto ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022.

Allegato B

Documento unico

1. Denominazione/Denominazioni
Rosso Piceno
Piceno


2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta


3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino


4. Descrizione dei vini:
1. «Rosso Piceno» o «Piceno»
Breve descrizione testuale
I vini DOP «Rosso Piceno» o «Piceno», presentano un colore
rosso rubino intenso con riflessi violacei, all'odore si riscontrano
note di frutti rossi, al gusto risultano armonici, equilibrati, con
un retrogusto abbastanza persistente.
 Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima  |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+

2. «Rosso Piceno» Sangiovese o «Piceno» Sangiovese
Breve descrizione testuale
I vini DOP «Rosso Piceno» Sangiovese o «Piceno» Sangiovese
hanno colore rosso rubino intenso con sfumature violacee, all'odore
si riscontrano sentori di frutta rossa, al gusto sono equilibrati
minerali con retrogusto abbastanza persistente.
 Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima  |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+

3. «Rosso Piceno» novello o «Piceno» novello
Breve descrizione testuale
I vini DOP «Rosso Piceno» novello o «Piceno» novello, hanno
colore rosso rubino intenso, all'olfatto si riscontrano note floreali
con sfumature di frutta rossa, al gusto sono freschi e armonici.
 Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima  |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+

4. «Rosso Piceno» o «Piceno» superiore
Breve descrizione testuale
I vini DOP «Rosso Piceno» Superiore o «Piceno» Superiore,
presentano un colore rosso rubino con riflessi aranciati dovuti
all'invecchiamento; all'olfatto si riscontrano sentori di frutti
rossi con note di liquirizia e cacao; al gusto sono corposi,
armonici, intensi e molto persistenti.
 Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
| |4,50 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima  |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro)  |  |
+---------------------------------+-------------------+

5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
-
5.2 Rese massime:
1. «Rosso Piceno» o «Piceno»
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
2. «Rosso Piceno» Sangiovese o «Piceno» Sangiovese
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
3. «Rosso Piceno» novello o «Piceno» novello
13,000 chilogrammi di uve per ettaro
4. «Rosso Piceno» Superiore o «Piceno» Superiore
12,000 chilogrammi di uve per ettaro


6. Zona geografica delimitata
L'area geografica interessata alla delimitazione del vino DOP
«Rosso Piceno» o «Piceno» e' la parte di territorio della Regione
Marche che ha come confine nord il limite amministrativo tra le
Provincie di Pesaro Urbino e Ancona e sud il fiume Tronto. Le
province interessate sono Ancona con esclusione dei territori
appartenenti alla zona di produzione del vino DOP Rosso Conero,
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
La zona di produzione del «Rosso Piceno» o «Piceno» Superiore e'
limitata solo a parte dei comuni della Provincia di Ascoli Piceno
compresi tra il confine Nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli e
proseguendo verso l'interno, sino al Comune di Ascoli Piceno.


7. Varieta' di uve da vino
Montepulciano N.
Sangiovese N. - Sangioveto


8. Descrizione del legame/dei legami
«Rosso Piceno» o «Piceno»
Nell'area di produzione del vino DOP «Rosso Piceno» o «Piceno»
l'incidenza dei fattori umani nel del tempo ha avuto un'influenza
fondamentale sulla definizione della base ampelografica,
sull'evoluzione delle forme di allevamento e sulle pratiche
enologiche, che interagendo con i fattori naturali hanno determinato
le peculiari caratteristiche dei vini della DOP. Nella tipologia
Superiore l'interazione dei fattori umani con i fattori naturali
quali orografia prettamente collinare, clima mediterraneo e suoli
prevalentemente argillosi, fanno si' che i vitigni Montepulciano e
Sangiovese trovino il loro ideale areale di coltivazione fornendo ai
vini bouquet unici non riproducibili altrove.


9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
Introduzione dell'utilizzo di altri materiali idonei diversi dal
vetro
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
e' consentito per tutte le tipologie della DOP «Rosso Piceno» o
«Piceno», ad eccezione di quelle alle quali e' attribuita la menzione
«Superiore» e la menzione «Vigna», l'uso di recipienti alternativi al
vetro, in materiali idonei a venire a contatto con gli alimenti.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/20967

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