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Montepulciano d’Abruzzo Doc - Approvazione di modifica ordinaria 2026

Pubblicato da disciplinare
Montepulciano d’Abruzzo Doc

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  «Montepulciano d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2023, e' approvata.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 15 settembre 2026  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano
d'Abruzzo». (26A04940)

(GU n.221 del 23-9-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto,
ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi'
come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025 n. 180158;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026 registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026,
con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse
umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche
individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva
dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n. 178 del 15 luglio 1968, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano
d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto 29 marzo 2006 concernente modificazioni al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» che ha, tra l'altro, previsto il
riconoscimento della sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»;
Visto il decreto 19 gennaio 2023, pubblicato sul sito internet del
Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2023, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano
d'Abruzzo»;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Abruzzo, dal Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo, acquisita al
prot. ingresso n. 0297847 del 4 luglio 2024, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», e, tra l'altro,
la cancellazione della sottozona «Casauria» o «Terre di Casauria»,
nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente
decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che il Consorzio di tutela vini d'Abruzzo e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»;
Considerato che con regolamento di esecuzione (UE) 2025/2261 della
Commissione del 4 novembre 2025 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea - Serie L dell'11 novembre 2025) l'indicazione geografica
«Casauria» (DOP) e' stata iscritta nel registro delle indicazioni
geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 292 del 15 dicembre 2023, a fini di opposizione a
livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo
del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», che comporta una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente
all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e
all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra
citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano
d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 292 del 15 dicembre
2023, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo», consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il
relativo documento unico consolidato modificato figurano
rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente
decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicata dalla Commissione europea
nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» consolidato con la
modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed e'
consultabile al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24
968
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 15 settembre 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Montepulciano D'Abruzzo»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Montepulciano
d'Abruzzo» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le seguenti sottozone della denominazione di origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo»:
- «Terre dei Vestini» anche riserva;
- «Alto Tirino» anche riserva;
- «Terre dei Peligni» anche riserva;
- «Teate» anche riserva;
- «Terre di Chieti» superiore e riserva;
- «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» superiore e riserva;
- «Colline Pescaresi» superiore e riserva;
- «San Martino sulla Marrucina» superiore e riserva,
sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati
al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti,
nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano
d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
per almeno all'85%; possono concorrere le uve di altri vitigni a
bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della
regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOC del vino «Montepulciano
d'Abruzzo» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
1) Provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico,
Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida,
Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel
Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo,
Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino,
Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci,
Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei
Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro,
Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino,
Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San
Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria
Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino,
Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina,
Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
2) Provincia di L'Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino,
Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul
Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini,
Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona,
Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) Provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo,
Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta' Sant'Angelo,
Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli,
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello,
Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne,
Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da
Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli.
4) Provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer
Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano,
Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto,
Tossicia e Isola del Gran Sasso.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono
trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della
denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i
terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere ottenute
unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non
sia superiore ai 600 metri s.l.m.. Per i terreni esposti a
mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m.
- Densita' d'impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densita' non potra' essere inferiore a 2400
ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli
impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere
inferiore a 1600 ceppi per ettaro.
- Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate
nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o
comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di
allevamento.
La regione puo' consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
- Altre pratiche colturali.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
- Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per
la produzione del vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» sono le
seguenti:
- Produzione uva: 15 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e
destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo» devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione per l'intera partita.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

- Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento
devono essere effettuate all'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
- Arricchimento.
E' consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino di
cui all'art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti allo schedario della stessa denominazione d'origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per
autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria in materia.
- Elaborazione.
Per l'elaborazione del vino di cui all'art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
- Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine
controllata e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite
di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
- Immissione in consumo.
Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» non puo' essere immesso
al consumo prima del 1° febbraio successivo all'annata di produzione
delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo» all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: pieno, armonico, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- zuccheri residui: massimo 9 g/l, purche' il tenore di
acidita' totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non
sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Il vino a DOC «Montepulciano d'Abruzzo», eventualmente sottoposto
al passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo' rivelare
lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

- Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore», e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Montepulciano d'Abruzzo» ad esclusione delle sottozone,
non puo' essere utilizzata la menzione vigna.
- Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione di origine.
- Annata.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

- Materiali e volumi nominali dei recipienti.
Il confezionamento del vino a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1, deve avvenire in recipienti di vetro
delle capacita' nominali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle
tipologie qualificate con le sottozone e le unita' geografiche
aggiuntive, e' consentito l'uso di recipienti di altri materiali
idonei a venire in contatto con gli alimenti, delle capacita'
nominali non inferiori a 2 litri.
- Chiusure dei recipienti.
Per il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano
d'Abruzzo» di cui all'art. 1 ad esclusione delle sottozone e delle
unita' geografiche aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure
consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona
e delle capsule a strappo.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata dall'art. 3 comprende l'intera
fascia collinare costiera e pedemontana della Regione Abruzzo che,
nella parte mediana, si amplia verso l'interno per includere verso
nord l'altopiano dell'Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a
sud la Valle Peligna nonche' a sud-ovest la Valle Roveto.
Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della
vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il
bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi
tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano
su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125
chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si
aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della
Regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni
possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con
sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le
sabbie silicee a grana fine e media, piu' o meno argillose, di colore
giallastro per l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo
oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di
limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo
che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si
formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente
sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla
esposizione nella parte centro-meridionale dell'area interessata e
tendenzialmente piu' argillosi nella parte settentrionale. Le conche
intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi,
con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla
pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere e' medio
bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. L'altitudine
dei terreni coltivati a vite puo' raggiungere i 700 metri s.l.m., con
pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti e quando le
condizioni orografiche, di esposizione a mezzogiorno sono favorevoli
ad una completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni siti nei
fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Le precipitazioni annue superano mediamente gli 800 mm; il
periodo piu' piovoso e' quello compreso tra novembre e dicembre
(oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto e' quello di
luglio (intorno a 30 mm).
Il clima e' di tipo temperato, con temperature medie annuali
comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di
luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di
24-25°C. L'escursione termica annua e' considerevole poiche' legata
da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai
Balcani, che durante l'inverno fanno sentire la loro influenza, e
dall'altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta
pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante
l'estate.
L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva
nel periodo aprile-ottobre, e' compreso tra 1.800 e 2.200 gradi-
giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale del
vitigno Montepulciano e di eventuali altri vitigni complementari.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza della vite e la produzione di buoni vini rossi
nell'area di produzione delimitata risale a Polibio, storico greco
vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale
dopo la vittoria di Canne (216 a.C.) lodava i vini di quest'area in
quanto avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini. Anche
il poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C.,
rievoca con i suoi versi la terra natale: «Sulmona, la terza parte
della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le
acque di fonte ... .... Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor
piu' di uva, qualche campo da' anche l'albero di Pallade, l'ulivo, ».
Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualita' dei
vini prodotti nel territorio abruzzese, ma la prima notizia storica
sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo e' contenuta
nell'opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale
pel Paese dei Peligni fatto nel 1792. Dopo il Torcia molti testi
storici e manuali tecnici descrivono le caratteristiche di questo
vitigno: ricordiamo Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella
Monografia storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a Napoli sul
notissimo periodico Il Regno delle Due Sicilie scritto ed illustrato,
scriveva: «Le viti piu' comuni sono il montepulciano, sia
primaticcio, sia cordisco o tardivo ...», il professor Andrea Vivenza
con le Brevi norme per fare il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo
Marescalchi con l'opera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve
e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897.
Questo vitigno, perfettamente acclimatatosi nelle aree interne, in
particolare nella Valle Peligna alla quale era inizialmente limitato,
si e' diffuso sul finire del 1800 verso la fascia costiera ed a
partire dal secondo dopoguerra e' diventato il vitigno rosso piu'
coltivato in regione. Esso costituisce oggi la base del vino
abruzzese piu' importante ed apprezzato, simbolo enoico di un'intera
regione, il «Montepulciano d'Abruzzo» DOC, riconosciuto nel 1968, il
cui disciplinare e' stato negli anni oggetto di alcune modifiche
volte alla qualificazione del prodotto ed alla identificazione
territoriale mediante la individuazione di specifiche sottozone.
Oltre ai fattori storici e pedo-climatici, l'incidenza dei
fattori umani e' fondamentale poiche', attraverso la definizione ed
il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno
parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si
riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e
tipicita'.
- Base ampelografia dei vigneti: il vino «Montepulciano
d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca
nera non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della
Regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
- Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura:
la forma di allevamento generalmente usata nella zona e' la pergola
abruzzese ma da diversi anni si vanno sempre piu' espandendo le forme
a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, cosi' come i
sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento
utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore
gestione delle rese massime di uva che non possono superare le 15
tonnellate per ettaro.
- Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle
tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi tranquilli,
adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del
prodotto ossia per i vini da bere giovani (entro uno - due anni)
quelli prodotti con i dettami della Doc Montepulciano d'Abruzzo
oppure da medio-lungo invecchiamento quando prodotti all'interno
delle singole sottozone e seguiti dalle menzioni «superiore» o
«riserva». La tipologia base puo' essere immessa al consumo solo a
partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia mentre
per i vini prodotti nelle singole sottozone quando seguiti dalla
menzione superiore si prevede un affinamento minimo di sei mesi e
invece quando seguiti dalla menzione riserva un invecchiamento minimo
di ventiquattro mesi di cui sei mesi in legno.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La secolare presenza ed il particolare equilibro che il vitigno
Montepulciano ha trovato nell'area interessata, portano a considerare
detto vitigno una «varieta' autoctona» abruzzese, le cui peculiarita'
si estrinsecano appieno nel vino DOC «Montepulciano d'Abruzzo». che
dal punto di vista analitico ed organolettico esprime caratteri
propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva
nell'art. 6 del presente disciplinare.
In particolare il vino presenta un colore rosso rubino intenso,
con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con
l'invecchiamento; l'odore tipico e' quello dei frutti rossi
(ciliegia, mora) mentre nei vini invecchiati si percepiscono sentori
di confetture e spezie (pepe, tabacco, liquirizia); il sapore e'
secco, leggermente tannico, vellutato ed armonico.
Le analisi chimico-fisiche effettuate su un numero considerevole
di campioni e per piu' anni hanno confermato che nel complesso il
«Montepulciano d'Abruzzo» e' un vino dal buon tenore alcolico, buona
acidita', buoni contenuti di polifenoli, con profilo organolettico
tipico e distintivo che difficilmente riesce ad esprimersi nella sua
complessita' in altri areali di coltivazione
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo
dell'intera Regione Abruzzo, sebbene presenti un'orografia ed una
pedologia piuttosto omogenea, di fatto e' caratterizzata da
condizioni climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est
ad ovest, che permettono di individuare macroaree caratterizzate da
specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione,
ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed
all'esposizione influenzano in maniera piuttosto significativa le
caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Montepulciano, base
essenziale se non vitigno esclusivo dell'omonimo vino prodotto da
oltre due secoli in Abruzzo. Gli studi sulla caratterizzazione dei
vini Montepulciano d'Abruzzo hanno consentito infatti di distinguere
specifici territori, oltre alla sottozona Colline Teramane assurta
dal 2003 a distinta DOCG, delimitati alle prime cinque sottozone
quali Terre di Casauria, Terre dei Vestini, Alto Tirino, Valle dei
Peligni e Teate, si sono aggiunte quattro nuove sottozone di cui tre
ricomprendono le aree vocate delle provincie di Pescara, Chieti e
L'Aquila per un totale di 9 (nove) sottozone di cui 3 (tre) di ordine
provinciale quali Terre di Chieti, Terre Aquilane, Colline Pescaresi
e 1 (una) di ordine comunale San Martino sulla Marruccina in grado di
valorizzare al meglio le peculiarita' dei singoli territori
delimitati.
E' ben noto che l'interazione vitigno-clima-terreno e'
determinante per l'estrinsecazione di determinate caratteristiche dei
vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare
conformazione orografica del territorio, caratterizzata da colline
assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni
termiche tra giorno e notte, favorite dalla presenza del mare
Adriatico ad est e dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e
della Maiella ad ovest, alla presenza di suoli abbastanza sciolti e
ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla
lunga tradizione storica e dall'altra alle moderne tecniche di
coltivazione e vinificazione - si realizzano le condizioni ottimali
per la produzione di uve Montepulciano di straordinaria qualita', da
cui si ottengono vini rossi di grande struttura e corpo, dai profumi
intensi e caratterizzati.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Agroqualita' S.p.a. - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
e-mail: Vini.Abruzzo@agroqualita.it
La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare - S.p.a. e' l'organismo di controllo
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che
effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019,
per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 20, paragrafo 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018
(Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con DM 3
marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2022).

Allegato 1

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE DEI VESTINI»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «ALTO TIRINO»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE DEI PELIGNI»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TEATE»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE DI CHIETI»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «TERRE AQUILANE» O «TERRE DE
L'AQUILA»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «COLLINE PESCARESI»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

«MONTEPULCIANO D'ABRUZZO» SOTTOZONA «SAN MARTINO SULLA MARRUCCINA»

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

DOCUMENTO UNICO
Denominazione di origine e indicazioni geografiche del vino
'Montepulciano d'Abruzzo'

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Pdf Scarica documento su Montepulciano d’Abruzzo Doc - Approvazione di modifica ordinaria 2026

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