Sicilia Doc - Approvazione modifiche al disciplinare di produzione 2025
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc Sicilia, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 111 del 15 maggio 2025, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 luglio 2025
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia».
(25A04301)
(GU n.181 del 6-8-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale dello
sviluppo agroalimentare e della qualita' 22 novembre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,
n. 284 del 6 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 252, con il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Sicilia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del 27 agosto 2024 del dirigente della PQA I della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 208 del 5 settembre 2024, con il quale e' stato da
ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine
protetta dei vini «Sicilia»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di tutela
Vini Sicilia DOC, acquisita al prot. ingresso n. 0661687 del 27
dicembre 2022, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Sicilia», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerata la domanda presentata dal Comitato promotore per il
riconoscimento di Salemi come UGA della DOC Sicilia e conseguente
abrogazione IGT Salemi, acquisita al prot. ingresso n. 0164611 del 20
marzo 2023, intesa ad ottenere la cancellazione della registrazione
della indicazione geografica protetta dei vini «Salemi» con richiesta
di inserimento del riferimento geografico «Salemi» come unita'
geografica aggiuntiva all'interno del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Sicilia», nel rispetto della
procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre
2021;
Considerato che il Consorzio di tutela Vini Sicilia DOC e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata dei vini «Sicilia»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Sicilia»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 111 del 15 maggio 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Considerato che, in data 17 luglio 2025 (prot. ingresso n. 0332547
del 18 luglio 2025), il Consorzio di tutela Vini Sicilia DOC ha
richiesto di differire alla campagna vitivinicola 2026/2027 l'entrata
in vigore della disposizione di cui all'art. 7, comma 6 introdotta
con la modifica in oggetto, ai sensi della quale, nella designazione
dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», e'
consentito l'uso di unita' geografiche aggiuntive;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Sicilia», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 111 del 15 maggio 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Sicilia», consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento
unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli
allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla campagna vendemmiale 2025/2026, fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.
3. La disposizione di cui all'art. 7, comma 6 del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata «Sicilia»,
entra in vigore a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Sicilia» consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 24 luglio 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato 1
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sicilia»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie,
menzioni o specificazioni aggiuntive:
bianco, anche vendemmia tardiva, passito, superiore e riserva;
rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva;
rosato;
spumante bianco, ottenuto con metodo classico e charmat;
spumante rosato o rose', ottenuto con metodo classico e
charmat;
con specificazione di uno dei seguenti vitigni o dei loro
relativi sinonimi:
Inzolia anche vendemmia tardiva, superiore e riserva;
Grillo anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva e
spumante;
Chardonnay anche vendemmia tardiva, passito, superiore riserva
e spumante;
Catarratto anche vendemmia tardiva, passito, superiore, riserva
e spumante;
Carricante anche spumante;
Grecanico anche vendemmia tardiva, superiore, riserva e
spumante;
Fiano anche riserva;
Damaschino;
Viogner anche riserva;
Muller Thurgau;
Sauvignon anche riserva;
Pinot grigio anche spumante;
Nero d'Avola anche rosato, vendemmia tardiva, passito, riserva
e spumante;
Perricone anche rosato e vendemmia tardiva;
Nerello cappuccio;
Frappato anche rosato e spumante;
Nerello mascalese anche rosato e spumante;
Cabernet franc anche rosato;
Merlot anche rosato e riserva;
Cabernet sauvignon anche rosato e riserva;
Syrah anche rosato, riserva, vendemmia tardiva, passito;
Pinot nero anche rosato, riserva e spumante;
Nocera;
Mondeuse;
Carignano;
Alicante;
Moscato bianco anche vendemmia tardiva, passito e spumante;
Vermentino;
Zibibbo anche spumante;
Petit Verdot anche riserva;
Sangiovese anche rosato.
2. La denominazione di origine controllata «Sicilia» e' altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a
bacca di colore analogo tra quelli previsti al comma precedente, ivi
compreso il vitigno Zibibbo e con l'esclusione degli altri vitigni
aromatici.
Art. 2.
Base ampelografia
1. I vini della denominazione di origine controllata «Sicilia»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
bianco, anche passito, vendemmia tardiva, superiore e riserva:
Insolia, Catarratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Viognier
e Sauvignon da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
rosso, anche vendemmia tardiva, passito e riserva:
Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese Perricone, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon e Nerello Cappuccio, da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
rosato:
Nero d'Avola, Frappato, Nerello mascalese, Perricone, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino per un
massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
Spumante bianco:
Catarratto, Inzolia, Chardonnay, Grecanico, Grillo,
Carricante, Pinot nero, Nerello Mascalese, Moscato bianco e Zibibbo,
da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
spumante rosato:
Nerello Mascalese, Nero d'Avola, Pinot nero, Frappato,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappuccio e Nocera da soli o
congiuntamente, per almeno il 50%;
possono concorrere per la restante parte altri vitigni a bacca
nera, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia;
possono altresi' concorrere alla produzione di detto vino per un
massimo del 15%, le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
2. La denominazione di origine controllata «Sicilia» con le
seguenti specificazioni di vitigno:
Inzolia, Grillo, Chardonnay, Catarratto, Carricante, Grecanico,
Fiano, Damaschino, Viogner, Muller Thurgau, Sauvignon blanc, Pinot
grigio, Moscato bianco, Vermentino, Zibibbo, Nero d'Avola, Perricone,
Nerello cappuccio, Frappato, Nerello mascalese, Cabernet franc,
Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, Pinot nero, Nocera, Mondeuse,
Carignano, Alicante, Petit Verdot e Sangiovese,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti composti dai
corrispondenti vitigni per almeno l'85%,
possono concorrere, per la restante parte altri vitigni, a bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
3. La denominazione di origine controllata «Sicilia» con la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra
quelli di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso il vitigno Zibibbo, e
con l'esclusione degli altri vitigni aromatici, e' consentita a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in
caratteri della stessa dimensione e colore;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque superiore al 15% del totale.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Sicilia» comprende
l'intero territorio amministrativo della Regione Siciliana.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della
zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualita'.
2. I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni
della denominazione di origine di cui si tratta. Sono pertanto da
escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente
soleggiati.
3. Per i nuovi impianti e i reimpianti, sono ammesse
esclusivamente le forme di allevamento a controspalliera o ad
alberello ed eventuali varianti similari, con una densita' dei ceppi
per ettaro non inferiore a 3.200. Sono tuttavia ammessi,
esclusivamente per le Province di Agrigento e Caltanissetta, per la
varieta' Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola, gli impianti con
forma di allevamento a tendone con numero dei ceppi non inferiore a
1.100.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione
di soccorso.
5. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti e la
gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art.
1, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle tipologie «bianco», «rosso», «spumante» e «rosato» si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varieta' che le
compongono.
6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del
20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di
cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. La Regione Siciliana, su richiesta motivata del Consorzio di
tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima
della vendemmia, con propri provvedimenti, puo' stabilire ulteriori e
diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve.
8. La Regione Siciliana su richiesta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, con proprio provvedimento, puo', per ragioni di mercato,
stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia»
anche per singola tipologia inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare. La Regione Siciliana e' tenuta a dare comunicazione
delle disposizioni adottate al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste ed al competente organismo di
controllo.
9. La Regione Siciliana su richiesta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, con proprio provvedimento, in annate climaticamente
sfavorevoli, puo' ridurre la resa di uva e di vino consentite sino al
limite reale dell'annata.
10. La Regione Siciliana, su richiesta del Consorzio di tutela,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente
favorevoli, puo' aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la
resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi
della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non e'
consentito ulteriore supero.
Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite
massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato.
Le operazioni di vinificazione dei quantitativi di uva eccedenti
la resa massima per ettaro, di cui al presente capoverso, sono
regolamentate secondo quanto previsto al successivo art. 5, punti 14
e 15. La Regione Siciliana e' tenuta a dare comunicazione delle
disposizioni adottate al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste ed al competente organismo di controllo.
11. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Sicilia» solo a partire dal
terzo anno dall'impianto.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, laddove previsto, e l'imbottigliamento devono essere
effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della
Regione Sicilia.
Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per
salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei controlli.
Tuttavia, in conformita' alla normativa vigente, a salvaguardia dei
diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno
effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali.
2. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a
fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico
della rifermentazione in bottiglia, quest'ultimo solo per le
tipologie Bianco e Rosato o Rose'.
3. Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere
ottenute con l'appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la
raccolta, su stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in
ambienti idonei e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di
condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a
quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di
appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione
operante con l'ausilio del calore.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
5. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione dei vini
a denominazione di origine controllata «Sicilia» nelle tipologie
monovarietali in purezza e' consentito l'assemblaggio con mosti o
vini, ottenuti da uve a bacca di colore analogo, di vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Sicilia, in quantita' non superiore
al 15%.
6. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosto concentrato proveniente da uve di vigneti coltivati nella
Regione Sicilia, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite dalla vigente
normativa.
7. E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1, in corso
di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 5%, per
la complessiva durata dell'invecchiamento.
8. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le
seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
9. Per tutte le tipologie, tranne che la vendemmia tardiva ed il
passito, qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
10. Per le tipologie bianco vendemmia tardiva e rosso vendemmia
tardiva qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 65%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
11. Per le tipologie Moscato bianco e Zibibbo anche spumante,
qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutta la partita.
12. Per le tipologie bianco, bivarietali e bianco spumante,
qualora vengano utilizzati anche i vitigni aromatici, la resa di uva
in vino e' riferita alla resa delle singole varieta' che compongono
la partita.
13. Per le tipologie passito, qualora la resa superi i limiti di
cui sopra, ma non il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
14. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sicilia»
seguiti dalla menzione riserva il periodo di invecchiamento per i
vini di cui sopra, decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione
delle uve.
15. La Regione Siciliana su richiesta del Consorzio di tutela e
sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio
provvedimento, prima della vendemmia puo', per ragioni di mercato,
stabilire un limite massimo di vino certificabile con la
denominazione di origine controllata «Sicilia» anche per singola
tipologia inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. La
regione e' tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed al
competente organismo di controllo.
16. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente
la resa di cui all'art. 4, punto 10, sono bloccati sfusi e non
possono essere utilizzati prima del provvedimento regionale di cui al
successivo punto.
17. La Regione Siciliana con proprio provvedimento, su richiesta
del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni
produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte i
quantitativi dei mosti e dei vini di cui la precedente comma, alla
certificazione a denominazione di origine controllata.
18. Per la tipologia rosato anche varietale e' consentito la
riclassificazione a rosso anche varietale, fermo restando il rispetto
delle caratteristiche minime alla produzione e al consumo previste
per ogni singola tipologia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Sicilia»
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Bianco superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Bianco riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di
cui almeno 11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Rosso Passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui
almeno il 12,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,0 g/l.
Rosato:
colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso, talvolta
con sfumature ramate;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Spumante bianco metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia,
gentile, ampio e persistente;
sapore: sapido, buona struttura, fresco, armonico, da brut
nature a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Spumante rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso, talvolta
con sfumature ramate;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Spumante rosato o rose' metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
sapore: sapido, di buona struttura e fresco, da brut nature a
extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Inzolia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: dal secco all'abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Inzolia vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso,
a volte con tonalita' ambrate;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale,
persistente;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Inzolia superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: asciutto, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Inzolia riserva:
al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Grillo:
colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Grillo vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso,
a volte con tonalita' ambrate;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale,
persistente;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Grillo passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di
cui almeno 11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
Grillo Superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Grillo riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Grillo Spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Chardonnay vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Chardonnay passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol di
cui almeno 11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
Chardonnay superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
Chardonnay riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Catarratto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Catarratto vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso,
a volte con tonalita' ambrate;
odore: caratteristico, delicato, a volte floreale,
persistente;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico, a volte
con spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Catarratto passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di
cui almeno 11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Catarratto superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Catarratto riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Catarratto spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Carricante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, talvolta con lieve sentore floreale;
sapore: dal secco all'abboccato, fresco, di media struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Carricante spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Grecanico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Grecanico vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Grecanico superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Grecanico riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Grecanico spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Fiano riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Damaschino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Viogner:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Viogner riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico, fruttato;
sapore: armonico, dal secco all'abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Sauvignon:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: caratteristico, fresco;
sapore: fresco, di medio corpo, dal secco all'abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Sauvignon riserva:
colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, elegante, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Pinot Grigio:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta anche
rosato piu' o meno intenso o ramato;
odore: fine, elegante, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, gradevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Pinot Grigio spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Moscato Bianco:
colore: da giallo verdolino a giallo paglierino;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Moscato Bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: aromatico caratteristico, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Moscato Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, tipico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol, di
cui almeno 11,00% vol. svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
Moscato Bianco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol di cui
almeno 6% vol effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Zibibbo:
colore: dal giallo verdolino al giallo;
odore: aromatico, elegante fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, pieno, gradevole armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Zibibbo spumante:
spuma: fine persistente;
colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino;
odore: caratteristico, fine;
sapore: dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol di cui
almeno 6,0% effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all'abboccato, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Nero d'Avola rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Nero d'Avola vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nero d'Avola Riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco all'abboccato, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nero d'Avola passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui
almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,0 g/l.
Nero d'Avola spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa, piu' o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Perricone:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Perricone rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Perricone vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Nerello Cappuccio:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: di medio corpo, armonico, dal secco all'abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Frappato:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, floreale;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Frappato rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Frappato spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa piu' o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Nerello Mascalese:
colore: rosso rubino tenue;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Nerello Mascalese rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Nerello Mascalese spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa piu' o meno intensi;
odore: caratteristico, fine, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cabernet franc:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: intenso, fruttato, con note vegetali;
sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Cabernet Franc rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Merlot rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Merlot riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Cabernet Sauvignon rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, intenso, armonico e
gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Syrah rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
Syrah vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di
cui almeno l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Syrah riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Syrah passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui
almeno l'11,00% vol. svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 32,0 g/l.
Pinot Nero:
colore: rosso rubino, talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato, elegante, talvolta
speziato;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Pinot Nero riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, elegante, fruttato, talvolta speziato;
sapore: dal secco all'abboccato, caratteristico, armonico,
giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Pinot Nero rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
Pinot Nero spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal giallo paglierino al rosa piu' o meno intensi;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da brut nature a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Nocera:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Mondeuse:
colore: rosso piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Carignano:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Alicante:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Petit Verdot:
colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
odore: intenso caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, piacevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Petit Verdot riserva:
colore: rosso rubino intenso anche tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, corposo, piacevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Sangiovese rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dal secco all'abboccato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:17,0 g/l.
2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da
due varieta', si fa riferimento ai parametri descritti per le
tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in
maggiore quantita' fermo restando che nel caso di combinazioni con il
vitigno Zibibbo le spiccate peculiarita' aromatiche di tale varieta'
potranno prevalere sulle caratteristiche della varieta' in
combinazione.
3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
1. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive
che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato alle condizioni di
cui alla normativa vigente.
3. Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini
«Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo spumante e' vietato utilizzare
i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno
Zibibbo.
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con l'esclusione delle tipologie spumante, e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
5. La denominazione «Sicilia» puo' essere utilizzata quale unita'
geografica piu' grande per i vini DOP della Regione Siciliana,
purche' l'utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi
disciplinari di produzione.
6. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Sicilia» e' consentito l'uso delle unita' geografiche
aggiuntive indicate nell'allegato A «elenco positivo» ai sensi della
normativa vigente. Il nome dell'unita' geografica, comunale o
sovracomunale, deve sempre essere riportato immediatamente al di
sotto del nome della denominazione di origine controllata «Sicilia» e
al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di
origine controllata oppure l'espressione dell'Unione europea
denominazione di origine protetta e figurare in caratteri piu'
piccoli che devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica del nome
della denominazione di origine controllata «Sicilia».
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini della denominazione di origine controllata «Sicilia»
devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro del volume
nominale massimo di 3 litri. Da questa limitazione sono escluse le
bottiglie di forma tradizionale bordolese o borgognotta e renana,
fino alla capacita' massima di 18 litri.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Sicilia», a
esclusione della tipologia riserva, vendemmia tardiva, superiore,
passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di contenitori idonei
a venire al contatto con gli alimenti, non inferiori a due litri e
non superiori a 6 litri.
3. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi,
escluso il tappo a corona.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio
amministrativo della Regione Sicilia. L'orografia mostra dei
contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente
montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente
collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona
sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone
pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica e' molto complessa; numerosi sono i corsi
d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli
fluviali sono per lo piu' strette ed approfondite nella zona
montuosa, sensibilmente piu' aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei
seguenti complessi:
complesso clastico di deposizione continentale;
complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni
prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della
formazione gessoso-solfifera del Miocene superiore;
complesso conglomeratico-arenaceo;
complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le
varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella
Sicilia settentrionale;
complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la
serie calcarea degli Iblei;
complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena
peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro
ambienti climatici primari:
ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua
intorno a 18° C, piovosita' media annua di 400-500 mm (Province di
Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia
durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalu' e
Messina la piovosita' media annua e' di 800 mm, mentre in quello
dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm;
ambiente area Etna: il clima e' umido, specie sul versante
settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia
bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il
versante orientale e' piu' piovoso di quello occidentale. La
temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e
dell'altimetria, infatti il versante orientale e' piu' caldo mentre
quello settentrionale rimane il piu' freddo e danno origine ad
ambienti rispettivamente piu' precoci o piu' tardivi. Il versante
sud-occidentale e' quello piu' asciutto;
ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e
Sicani): la piovosita' media annua puo' arrivare a 1000 mm ed oltre.
La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima
intorno a 25° C;
ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la
temperatura media annua e' superiore a 15° C e quella media delle
massime in estate arriva a 29° C; la piovosita' annua e' limitata
anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina
(Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima e'
caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di
pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La Sicilia e' una delle regioni di piu' antica tradizione
viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti
fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e
uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno
riferimento ai rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di
olio e vino e' testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per
il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche
bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi»
normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche
archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche
di attivita' agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M.
Botto 2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei
Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il
Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni
di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata
attivita' economica della regione legata alla produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in
particolare in eta' cesarea nella Gallia e' attestata la presenza di
vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando
Cesare brindo' alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe
dei grandi proprietari terrieri, come e' attestato dalla presenza di
grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei
cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza
della coltivazione dei vigneti nel territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne
portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della
vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici,
durante il dominio dei Musulmani (827- 1061) venivano coltivate le
uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi
Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di
fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970). La vite e l'ulivo
ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei
Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli
Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata
dalla costituzione di numerose societa' di vendita di vino, come
riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la table».
Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori
interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove
abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel
cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis», cita come
zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la
pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo.
Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia», cita i vigneti
alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e
dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della
produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla
costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di
quella di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la
viticolture visse un periodo di crisi dalla quale si risollevo' in
epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini,
nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano
che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il
commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a
Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra;
Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara;
ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribui' in
maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte
dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi torno' in Sicilia e visito' lo stabilimento
Florio, bevve e lodo' il Marsala dolce che da allora in poi fu
denominato «Garibaldi dolce».
Nella seconda meta' dell'Ottocento, l'invasione della fillossera
distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene
soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su
vite americana resistente alla fillossera e la vite comincio'
nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra
commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei
vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati
in Francia come vini da taglio, ed aumento' la produzione dei vini da
pasto a piu' moderato tenore alcolico, profumati e freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si puo'
indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si assoda
la capacita' della Sicilia a produrre vini bianchi di qualita' sia
con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con
vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon.
Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini
rossi di alta qualita' con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli
alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso e' il Nero
d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali
riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per
l'aspetto cromatico, ma soprattutto perche' conferisce al vino una
tipicita' riconducibile ai sapori mediterranei. L'incidenza dei
fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita
alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi,
che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
ed in rosso dei vini tranquilli, quest'ultima adeguatamente
differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva,
riferita quest'ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai
due anni. Cosi' come tradizionali sono le pratiche di elaborazione
per la produzione dei vini spumanti e quelle relative
all'appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della
tipologia vendemmia tardiva.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio
gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli,
armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate,
floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia prevalentemente collinare del territorio di
produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in
zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono
a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso,
favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni
vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione
di vini di qualita'.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla
preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e'
la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche dei vini della DOC «Sicilia». Ovvero e' la
testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare
territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali
tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate,
grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad
ottenere i rinomati vini «Sicilia», le cui peculiari caratteristiche
sono descritte all'art. 6 del disciplinare.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato A
Elenco unita' geografiche aggiuntive
SALEMI
Salemi comprende l'intero territorio amministrativo del Comune di Salemi in Provincia di Trapani.
Allegato 2
Documento unico
Denominazione/denominazioni : Sicilia
Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta
Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualita'
6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature
.1 Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;
mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
Descrizione dei vini:
1. «Sicilia» Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo
superiore, Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico
superiore, Muller Thurgau, Sauvignon, Sauvignon riserva, Moscato
Bianco, Vermentino.
Breve descrizione testuale
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con
riflessi dorati o eventuali riflessi verdolini;
Odore: fine, elegante, delicato, intenso, caratteristico,
fruttato, aromatico, persistente;
Sapore: secco, equilibrato, caratteristico, asciutto, armonico,
pieno, gradevole, fresco, di medio corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
2. «Sicilia» Bianco, Bianco riserva, Inzolia, Inzolia riserva,
Grillo, Grillo riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Catarratto,
Catarratto riserva, Carricante, Grecanico, Grecanico riserva, Fiano,
Fiano riserva, Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Pinot Grigio,
Zibibbo.
Breve descrizione testuale
Colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso,
con eventuali riflessi verdolini; per il Pinot grigio il colore puo'
anche essere talvolta anche rosato piu' o meno intenso o ramato;
Odore: fine, elegante, gradevole, intenso, caratteristico,
fruttato, talvolta con lieve sentore floreale, aromatico,
persistente;
Sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico,
sapido, armonico, pieno, gradevole, fresco, di media struttura,
intenso, di medio corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
3. «Sicilia» Bianco vendemmia tardiva, Bianco passito, Inzolia
vendemmia tardiva, Grillo vendemmia tardiva, Grillo passito,
Chardonnay vendemmia tardiva, Chardonnay passito.
Breve descrizione testuale
Colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a
volte con striature ambrate quando ottenuto con macerazione delle uve
sulle bucce.
Odore: caratteristico, delicato, a volte floreale persistente,
aromatico.
Sapore: dal secco al dolce, armonico caratteristico a volte con
spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11.
Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
4. «Sicilia» Catarratto vendemmia tardiva, Catarratto passito,
Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia tardiva,
Moscato Bianco passito.
Breve descrizione testuale
Colore: dal giallo paglierino al dorato piu' o meno intenso, a
volte con striature ambrate quando ottenuto con macerazione delle uve
sulle bucce.
Odore: caratteristico, delicato, a volte floreale persistente,
aromatico.
Sapore: dal secco al dolce, armonico caratteristico a volte con
spiccata sensazione alcolica e/o retrogusto ammandorlato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11.
Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
5. «Sicilia» Rosso, Rosso riserva, Nero d'Avola, Nero d'Avola
riserva, Perricone, Nerello Cappuccio, Frappato, Nerello Mascalese,
Cabernet franc, Merlot, Merlot riserva, Cabernet sauvignon.
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
violacei, tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: gradevole, fine, delicato, caratteristico, fruttato,
talvolta speziato, floreale, con note vegetali; intenso, elegante,
persistente.
Sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo, equilibrato
leggermente tannico, fresco, intenso, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
6. «Sicilia» Cabernet sauvignon riserva, Syrah, Syrah riserva,
Pinot Nero, Pinot Nero riserva, Nocera, Mondeuse, Carignano,
Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva, Sangiovese.
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
violacei, tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: gradevole, fine, delicato, caratteristico, fruttato,
talvolta speziato, floreale, con note vegetali; intenso, elegante,
persistente.
Sapore: dal secco all'abboccato, armonico, corposo, equilibrato
leggermente tannico, fresco, intenso, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
7. «Sicilia» Rosso vendemmia tardiva, Rosso passito, Nero d'Avola
vendemmia tardiva, Nero d'Avola passito, Perricone vendemmia tardiva,
Syrah vendemmia tardiva, Syrah passito.
Breve descrizione testuale
Colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: caratteristico, delicato, persistente.
Sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 11.
Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
8. «Sicilia» Rosato, Nero d'Avola rosato, Perricone rosato,
Frappato rosato, Nerello Mascalese rosato, Cabernet Franc rosato,
Merlot rosato, Cabernet Sauvignon rosato, Syrah rosato, Pinot Nero
rosato, Sangiovese rosato.
Breve descrizione testuale
Colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso.
Odore: fine, elegante, delicato, caratteristico.
Sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato, fresco.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico.
9. «Sicilia» Spumante Bianco metodo classico, Spumante Rosato o
Rose' metodo classico.
Breve descrizione testuale
Spuma: fine, persistente.
Colore: paglierino piu' o meno intenso o rosa piu' o meno
intenso.
Profumo: bouchet proprio della fermentazione in bottiglia,
gentile, ampio e persistente.
Sapore: sapido, di buona struttura, fresco, armonico, da brut
nature a extra dry.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
10. «Sicilia» Spumante Bianco, Spumante Rosato, Grillo Spumante,
Chardonnay Spumante, Catarratto Spumante, Carricante Spumante,
Grecanico Spumante, Pinot Grigio Spumante, Nero d'Avola Spumante,
Frappato Spumante, Nerello Mascalese Spumante, Pinot Nero Spumante.
Breve descrizione testuale
Spuma: fine, persistente.
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso o dal giallo
paglierino al rosa piu' o meno intensi.
Odore: caratteristico, fine, delicato, fruttato.
Sapore: fresco, armonico, da brut nature a extra dry.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
11. «Sicilia» Moscato Bianco Spumante, Zibibbo Spumante.
Breve descrizione testuale
Spuma: fine, persistente.
Colore: dal giallo verdolino al giallo paglierino.
Odore: caratteristico, fine.
Sapore: dolce, fresco, armonico, gradevole.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
Estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 6.
Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
Pratiche di vinificazione
.2 Pratiche enologiche specifiche
1. Metodi di spumantizzazione
Pratica enologica specifica
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente a
fermentazione naturale con il metodo charmat o con il metodo classico
della rifermentazione in bottiglia, quest'ultimo solo per le
tipologie Bianco e Rosato o Rose'.
2. Appassimento delle uve
Pratica enologica specifica
Le tipologie vendemmia tardiva e passito devono essere ottenute
con l'appassimento delle uve sulla pianta, o, dopo la raccolta, su
stuoie, graticci, cassette o appositi contenitori in ambienti idonei
e puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con
l'ausilio del calore.
.3 Rese massime:
1. Bianco, Bianco riserva, Spumante bianco, Inzolia, Inzolia
riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Chardonnay spumante,
Catarrato, Catarrato riserva, Catarrato spumante, Carricante,
Carricante spumante 13000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Grecanico, Grecanico riserva, Grecanico spumante, Fiano,
Fiano riserva, Damaschino, Viogner, Viogner riserva, Muller Thurgau,
Sauvignon, Sauvignon riserva, Pinot Grigio, Pinot Grigio spumante,
Vermentino 13000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Grillo, Grillo riserva, Grillo spumante, Nero d'Avola, Nero
d'Avola rosato, Nero d'Avola riserva, Nero d'Avola spumante
14000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Moscato Bianco, Moscato Bianco spumante, Zibibbo, Zibibbo
spumante 13000 chilogrammi di uve per ettaro
5. Frappato spumante, Nerello Mascalese spumante, Pinot nero
spumante 13000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Bianco superiore, Inzolia superiore, Grillo superiore,
Chardonnay superiore, Catarratto superiore, Grecanico superiore
10000 chilogrammi di uve per ettaro
7. Rosso, Rosso riserva, Rosato, Spumante rosato, Perricone,
Perricone rosato, Nerello Cappuccio, Frappato, Frappato rosato,
Nerello Mascalese, Nerello Mascalese rosato, Cabernet franc, Cabernet
franc rosato, Merlot, Merlot rosato, Merlot riserva
12000 chilogrammi di uve per ettaro
8. Cabernet sauvignon, Cabernet sauvignon rosato, Cabernet
sauvignon riserva, Syrah, Syrah rosato, Syrah riserva, Pinot nero,
Pinot nero rosato, Pinot nero riserva, Nocera, Mondeuse, Carignano,
Alicante, Petit Verdot, Petit Verdot riserva, Sangiovese, Sangiovese
rosato 12000 chilogrammi di uve per ettaro
9. Bianco vendemmia tardiva, Rosso vendemmia tardiva, Inzolia
vendemmia tardiva, Grillo vendemmia tardiva, Chardonnay vendemmia
tardiva, Catarratto vendemmia tardiva 8000 chilogrammi di uve per ettaro
10. Grecanico vendemmia tardiva, Moscato Bianco vendemmia
tardiva, Nero d'Avola vendemmia tardiva, Perricone vendemmia tardiva,
Syrah vendemmia tardiva 8000 chilogrammi di uve per ettaro
11. Bianco passito, Rosso passito, Grillo passito, Chardonnay
passito, Catarratto passito, Moscato Bianco passito, Nero d'Avola
passito, Syrah passito 8000 chilogrammi di uve per ettaro
Zona geografica delimitata
L'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.
Varieta' di uve da vino
Alicante N.
Alicante N. - Gamay
Ansonica B. - Inzolia
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Calabrese N. - Nero d'Avola N.
Carignano N.
Carricante B.
Catarratto bianco comune B. - Catarratto
Catarratto bianco lucido B. - Catarratto
Chardonnay B.
Damaschino B.
Fiano B.
Frappato N.
Frappato N. - Frappato d'Italia
Grecanico dorato B. - Grecanico
Grillo B.
Merlot N.
Mondeuse N.
Moscato bianco B. - Moscato
Moscato bianco B. - Moscato reale
Müller thurgau B.
Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner
Nerello cappuccio N.
Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato
Nerello mascalese N.
Nocera N. Perricone N.
Perricone N. - Pignatello
Petit verdot N
Pinot grigio - Pinot
Pinot nero N. - Pinot
Sangiovese N.
Sauvignon B.
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Syrah N.
Syrah N. - Shiraz
Vermentino B.
Viogner B.
Zibibbo B.
Zibibbo B. - Moscatellone
Descrizione del legame/dei legami
.4 A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio
amministrativo della Regione Sicilia. L'orografia mostra dei
contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente
montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente
collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona
sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone
pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica e' molto complessa; numerosi sono i corsi
d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli
fluviali sono per lo piu' strette ed approfondite nella zona
montuosa, sensibilmente piu' aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei
seguenti complessi:
complesso clastico di deposizione continentale;
complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni
prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della
Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;
complesso conglomeratico-arenaceo;
complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le
varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella
Sicilia settentrionale;
complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la
serie calcarea degli Iblei; Complesso filladico e scistoso
cristallino (nella catena peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro
ambienti climatici primari:
ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua
intorno a 18° C, piovosita' media annua di 400-500 mm (Province di
Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia
durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalu' e
Messina la piovosita' media annua e' di 800 mm, mentre in quello
dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm;
ambiente area Etna: il clima e' umido, specie sul versante
settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia
bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il
versante orientale e' piu' piovoso di quello occidentale. La
temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e
dell'altimetria, infatti il versante orientale e' piu' caldo mentre
quello settentrionale rimane il piu' freddo e danno origine ad
ambienti rispettivamente piu' precoci o piu' tardivi. Il versante
sud-occidentale e' quello piu' asciutto;
ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e
Sicani): la piovosita' media annua puo' arrivare a 1000 mm ed oltre.
La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima
intorno a 25° C;
ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la
temperatura media annua e' superiore a 15° C e quella media delle
massime in estate arriva a 29° C; la piovosita' annua e' limitata
anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina
(Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima e'
caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di
pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
La Sicilia e' una delle regioni di piu' antica tradizione
viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti
fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e
uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno
riferimento ai rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di
olio e vino e' testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per
il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche
bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi»
normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche
archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche
di attivita' agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M.
Botto 2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei
Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il
Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni
di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata
attivita' economica della regione legata alla produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C.-V secolo d.C.), in
particolare in eta' cesarea nella Gallia e' attestata la presenza di
vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando
Cesare brindo' alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe
dei grandi proprietari terrieri, come e' attestato dalla presenza di
grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei
cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza
della coltivazione dei vigneti nel territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne
portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della
vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici,
durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve
da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi
Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di
fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo
della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della
dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande
rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose societa' di
vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la
table».
Durante la dominazione degli Spagnoli (1512-1713), nei territori
interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove
abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel
cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis», cita come
zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la
pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo.
Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia», cita i vigneti
alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e
dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli. L'importanza della
produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla
costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di
quella di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la
viticolture visse un periodo di crisi dalla quale si risollevo' in
epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini,
nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano
che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il
commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a
Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra;
Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara;
ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribui' in
maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte
dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi torno' in Sicilia e visito' lo stabilimento
Florio, bevve e lodo' il Marsala dolce che da allora in poi fu
denominato «Garibaldi dolce».
Nella seconda meta' dell'Ottocento, l'invasione della fillossera
distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene
soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su
vite americana resistente alla fillossera e la vite comincio'
nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra
commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei
vini ad alta gradazione e ad intenso colore, che venivano esportati
in Francia come vini da taglio, ed aumento' la produzione dei vini da
pasto a piu' moderato tenore alcolico, profumati e freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si puo'
indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano. Si assoda
la capacita' della Sicilia a produrre vini bianchi di qualita' sia
con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con
vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Turgau e Sauvignon.
Negli anni novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini
rossi di alta qualita' con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli
alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso e' il Nero
d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali
riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per
l'aspetto cromatico, ma soprattutto perche' conferisce al vino una
tipicita' riconducibile ai sapori mediterranei.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco
ed in rosso dei vini tranquilli, quest'ultima adeguatamente
differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva,
riferita quest'ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai
due anni. Cosi' come tradizionali sono le pratiche di elaborazione
per la produzione dei vini spumanti e quelle relative
all'appassimento delle uve ed alla vinificazione ed affinamento della
tipologia vendemmia tardiva.
.5 B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio
gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli,
armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate,
floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
.6 C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di
cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L'orografia prevalentemente collinare del territorio di
produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in
zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono
a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso,
favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni
vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione
di vini di qualita'.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla
preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e'
la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche dei vini della DOP «Sicilia». Ovvero e' la
testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare
territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali
tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate,
grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad
ottenere i rinomati vini «Sicilia», le cui peculiari caratteristiche
sono descritte all'art. 6 del disciplinare.
Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:.
l'imbottigliamento in zona e' motivato per salvaguardare la
qualita' e l'immagine dei vini DOP Sicilia, garantirne l'origine e
assicurare l'efficacia e tempestivita' dei relativi controlli.
Tuttavia, in conformita' alla medesima normativa dell'UE e della
specifica normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti
precostituiti, sono previste autorizzazioni individuali ai soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, assicurando comunque un elenco
circoscritto delle ditte imbottigliatrici fuori zona.
Etichettatura - Indicazione varieta' uva
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
nell'etichettatura e presentazione delle tipologie dei vini
«Sicilia» Zibibbo e «Sicilia» Zibibbo spumante e' vietato utilizzare
i sinonimi ufficialmente riconosciuti per il predetto vitigno
«Zibibbo».
Confezionamento
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione nazionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
i vini della DOP «Sicilia» devono essere immessi al consumo in
recipienti in vetro del volume nominale max di 3 l. Da questa
limitazione sono escluse le bottiglie di forma tradizionale
bordolese, borgognotta e renana, che possono raggiungere la capacita'
max di 18 l.
Inoltre, ad esclusione delle tipologie riserva, vendemmia
tardiva, superiore, passito, vigna e spumante, e' consentito l'uso di
contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti di capacita'
non inferiore a 2 l e non superiore a 6 l.
Sono ammessi sistemi di chiusura dei recipienti consentiti dalla
vigente normativa dell'UE e nazionale, con l'esclusione del tappo a
corona.
Etichettatura - Indicazione unita' geografica piu' piccola
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura.
Descrizione della condizione:
e' possibile l'utilizzo dell'Unita' geografica aggiuntiva (UGA
Salemi). La zona di produzione delle uve comprende l'intero
territorio amministrativo del Comune di Salemi in Provincia di
Trapani.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/23111
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