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Alta Valle della Greve, Colli della Toscana centrale, Maremma toscana, Val di Magra, Toscano - superamento limiti

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Alta Valle della Greve, Colli della Toscana centrale, Maremma toscana, Val di Magra, Toscano - superamento limiti

Superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti  nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve",  "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" prodotti  nella regione Toscana.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 1995  

Superamento dei limiti di produzione massima delle uve ottenute nella vendemmia 1995 previsti  nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve",  "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" prodotti  nella regione Toscana.

(GU n.1 del 2-1-1996)
 
 

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, contenente norme
per la designazione e presentazione dei vini da tavola con
indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983, contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel
territorio della regione Toscana;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla
vendemmia 1994;
Visto il proprio decreto 9 ottobre 1995, con il quale sono state
riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della
Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di
Magra", "Toscano" o "Toscana" ed approvati i relativi disciplinari di
produzione;
Tenuto conto delle istanze, successivamente presentate dagli
interessati, intese ad ottenere la modifica dell'art. 4 dei
disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
sopra indicati, limitatamente alla parte concernente la produzione
massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
nell'ambito aziendale, per l'ottenimento dei vini predetti;
Considerato che i valori corrispondenti di produzione massima delle
uve specificamente riportati in ciascun disciplinare di produzione
risultano essere notevolmente inferiori alle produzioni massime
ottenibili e generalmente prossimi ai valori medi delle produzioni
stesse;
Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini ha ritenuto opportuno aumentare i limiti
riportati nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica in precedenza indicati di una quantita'
corrispondente, in media al 20% dei predetti valori;
Visto il parere favorevole all'accoglimento delle richieste di
modifica sopra indicate espresso dal predetto Comitato, in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 4
dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica sopra indicati in conformita' del citato parere del predetto
Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i
riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Articolo unico
I limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell'ambito aziendale, previsti dall'art. 4
dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale",
"Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana", approvati
con decreto dirigenziale 9 ottobre 1995, sono sostituiti,
limitatamente alla vendemmia 1995, dai corrispondenti nuovi limiti
riportati negli allegati annessi A, B, C, D, E che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 1995
Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"ALTA VALLE DELLA GREVE"
Art. 4.
(Omissis).
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" rosso,
rosato e novello a tonnellate 12; per i vini ad indicazione
geografica tipica "Alta Valle della Greve" bianchi a tonnellate 15.
(Omissis).

ANNESSO B
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE"
Art. 4.
(Omissis).
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione
geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnati o meno
dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 15 per le tipologie rosso, rosato e
novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.
(Omissis).

ANNESSO C
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"MAREMMA TOSCANA"
Art. 4.
(Omissis).
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione
geografica tipica "Maremma Toscana", accompagnata o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 16 per le tipologie rosso, rosato e
novello; a tonnellate 17 per la tipologia bianco, anche frizzante.
(Omissis).

ANNESSO D
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "VAL DI MAGRA"
Art. 4.
(Omissis).
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" bianco, rosso e
rosato a tonnellate 12.
(Omissis).

ANNESSO E
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA
"TOSCANO" O "TOSCANA"
Art. 4.
(Omissis).
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione
geografica tipica "Toscano" o "Toscana", accompagnati o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 16,5 per le tipologie rosso, rosato,
frizzante e novello; a tonnellate 17,5 per la tipologia bianco.
(Omissis).

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