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Olio di oliva Dop Colline di Romagna - proposta di riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Colline di Romagna

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva  "Colline di Romagna", con annesso disciplinare di produzione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva  "Colline di Romagna", con annesso disciplinare di produzione.

(GU n.138 del 16-6-2001)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di
origine protetta per l'olio extravergine di oliva "Colline di
Romagna", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata
dall'Associazione regionale produttori olivicoli, con sede in Rimini,
via XXIII Settembre, 112/A, esprime parere favorevole e formula la
proposta di disciplinare nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e
successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
attestazioni di specificita' - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Colline di  Romagna"


Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" e'
riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta "Colline di Romagna" e'
riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di
olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:
frantoio o correggiolo, da soli o congiuntamente, nella misura
minima del 60%;
leccino, nella misura massima del 40%;
altre varieta' locali presenti negli oliveti, quali pendolino,
moraiolo, rossina e capolga, possono concorrere fino ad un massimo
del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Colline di Romagna" comprende i seguenti comuni:
a) provincia di Rimini, per intero i comuni di:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morcaino di Romagna, Poggio Berni,
Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana,
Verucchio;
in parte i comuni di:
Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte
della s.s. n. 16 Adriatica;
Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della
s.s. n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via
Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della s.s.
n. 16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia)
fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e,
proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a
monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani,
fino all'incrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A.
Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino
fino al sottopasso in corrispondenza dell'autostrada A14. Da qui, la
delimitazione successiva dell'area comunale, in direzione Bologna, fa
riferimento al territorio posto a monte dell'autostrada A14 fino al
confine del comune;
Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a
monte dell'autostrada A14;
b) provincia di Forli-Cesena, per intero i comuni di:
Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio,
Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone;
in parte i comuni di:
Bertinoro, Cesena, Forli', Forlimpopoli, Longiano, Savignano
sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni comune posto a
monte della s.s. n. 9 Emilia.
(Omissis).

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta "Colline di Romagna" devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente
art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche
caratteristiche qualitative all'olio derivato.
2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree
individuate.
3) L'epoca di raccolta delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Colline di Romagna" e' compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre
di ogni anno.
4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla
pianta, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici.
5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione
entro il piu' breve tempo possibile. L'eventuale stoccaggio prima
della oleificazione deve essere effettuato preferibilmente in
cassette in plastica di piccole dimensioni e comunque in contenitori
di materiale inerte che assicurino una adeguata areazione delle
drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni
caso, effettuata non piu' tardi di due giorni dalla raccolta.
6) La produzione massima di olive per ettaro e' fissata in kg
7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel
caso di piante sparse.
7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il
quantitativo di olive prodotto all'organismo di controllo, entro e
non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3)
dell'art. 4.
8) Il produttore e' tenuto a presentare all'organismo di
controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
che le olive provengono dall'area delimitata ai sensi dell'art. 3 del
presente disciplinare con indicazione dell'impianto di molitura ove
e' avvenuta la trasformazione delle olive in olio.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e
confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta "Colline di Romagna" e' quella definita al
precedente art. 3.
2) Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta "Colline di Romagna", di
cui all'art. 1, devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio
con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni
altro trattamento e' vietato.
3) L'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art.
1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna possibilita' di
alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La
resa massima delle olive in olio non deve superare il 18%.
4) L'organismo di controllo certifica la conformita' del
prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da
sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini
dell'utilizzo della denominazione di origine protetta "Colline di
Romagna".

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
"Colline di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo oro;
odore: di frutta di oliva medio o talvolta intenso,
accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia;
sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e/o
piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo e
pomodoro;
.........................

Art. 7.
Designazione e presentazione
1) L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di
cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare
e' vietata. Tale divieto e' esteso anche ad aggettivi quali:
eccelso, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale.
2) E' vietato l'uso di riferimenti geografici aggiuntivi,
indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente
corrispondenti a comuni, frazioni in aree inserite nella zona di
produzione di cui all'art. 1.
3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
protetta.
4) Il nome della denominazione di origine protetta "Colline di
Romagna" deve figurare in etichetta con caratteri chiari e
indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
5) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Colline di Romagna" deve essere immesso al consumo in
recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di
vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 -
0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00.
6) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui e' ottenuto l'olio.

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