Franciacorta Doc - parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni - 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Franciacorta, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Franciacorta".
(GU n.56 del 9-3-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Franciacorta", ha espresso
parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini
dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il
testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come
di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Franciacorta
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Franciacorta" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini "Franciacorta" bianco e spumante devono essere ottenuti
dalle uve dei vitigni Pinot bianco e/o Chardonnay.
Per il "Franciacorta" spumante e il "Franciacorta" rosato spumante
sono ammessi, congiuntamente o disgiuntamente, anche il Pinot grigio
ed il Pinot nero fino ad un massimo del 15%.
La presenza del Pinot nero, nella misura massima del 15% e'
indispensabile per il vino base spumante rosato.
Il vino "Franciacorta" rosso deve essere ottenuto dalle uve dei
seguenti vitigni:
Cabernet franc.: 40-50%;
Barbera: 20-30%;
Nebbiolo: 15-25%;
Merlot: 10-15%.
Possono inoltre concorrere alla produzione del "Franciacorta"
rosso anche uve provenienti da vitigni raccomandati o autorizzati, a
bacca rossa, per la pronvicia di Brescia, fino ad un massimo del 15%
del totale.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini "Franciacorta" e' cosi' delimitata:
"Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino
ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad
incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine di Adro
verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che
segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune
di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale
Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del
comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo comune a nord fino
ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il con-
fine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del
comune di Gussago sulla statale n. 11 che segue verso est passando la
localita' Mandolossa e prosegue sulla statale Bergamo-Brescia fino in
localita' Scuole. Da qui prende la statale a nord che va verso la
Badia fino a quota 133. Da qui segue il crinale della collina di S.
Anna in direzione nord-est passando per le quote 209, 206, 220, 148,
217, 157, 202, 157 fino ad incontrare la strada Brescia-Cellatica che
segue in direzione di Cellatica. Quindi Cellatica ed ancora Gussago,
innestandosi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione
del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva
del lago fino a Paratico".
Nella zona sono compresi i territori dei seguenti comuni:
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Polaveno,
Brione, Ome, Monticelli Brusati, Cellatica, Gussago, Rodengo Saiano,
Castegnato, Paderno, Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo e
parte del comune di Brescia; nonche' il territorio che si trova a
nord della statale Bergamo-Brescia dei seguenti comuni: Cologne,
Coccaglio, Rovato, Cazzago, S. Martino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Franciacorta" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferite alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e
collinari di buona esposizione, situati ad un'altitudine non
superiore a 400 m s.l.m.
I sistemi di impianto, le forme di allevamento e potatura devono
essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia
effettuata in modo da non alterare la tipicita' del vino.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Franciacorta" non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di
vigneto in coltura principale. Fermo restando il limite massimo sopra
indicato, la produzione per ettaro di vigneto in coltura promiscua,
deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. La regione Lombardia, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini e alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio.
Qualora la resa unitaria di uve ecceda il limite massimo stabilito
dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente
disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti
dalla regione, non perdono il diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
"Franciacorta" un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del
10,00 per cento; al vino DOC "Franciacorta" rosato spumante un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del 9,5 per cento; al vino DOC
"Franciacorta" rosso un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 10,5 per cento.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 ma, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, anche
nell'ambito dei territori dei comuni di: Sulzano, Sale Marasino,
Gardone Val Trompia, Sarezzo, Villa Carcina, Concesio, Collebeato,
Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Castelli
Calepio, Credaro, Sarnico, Cazzago San Martino, Rovato, Coccaglio,
Cologner, Brescia.
La denominazione di origine controllata "Franciacorta" spumante e
"Franciacorta" rosato spumante puo' essere utilizzata soltanto per
designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente
disciplinare di produzione, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini siano effettuate nell'ambito del
territorio delimitato ai sensi dell'art. 3 del presente disciplinare
e che per la spumantizzazione venga usato esclusivamente il "Metodo
Tradizionale" con rifermentazione in bottiglia.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 68%
per i vini DOC "Franciacorta" bianco, "Franciacorta" spumante,
"Franciacorta" rosato spumante e al 70% per il vino DOC
"Franciacorta" rosso.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini
le proprie peculiari caratteristiche.
Art. 6.
I vini "Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Franciacorta" bianco:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Franciacorta" spumante:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e
talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino
massimo di 20 gr/litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Franciacorta" rosato spumante:
colore: rosso piu' o meno intenso;
profumo: caratteristico con delicato profumo di lievito e
talvolta fruttato;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, con residuo zuccherino
massimo di 20 gr/litro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Franciacorta" rosso:
colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con
riflessi granati se invecchiato;
profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico che si modifica in
vinoso con l'invecchiamento;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi
all'acidita' totale e all'estratto secco.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Franciacorta" bianco,
"Franciacorta" spumante, "Franciacorta" rosato spumante e
"Franciacorta" rosso, e' consentita l'aggiunta, se legittima, di
eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a de-
terminate localita' ricadenti nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3, nonche' indicazioni veritiere di aziende, ville,
tenute agricole, castelli e similari.
E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
extra, superiore, fine, scelto, selezionato e simili.
Per il "Franciacorta" rosato spumante e' ammessa anche la
qualificazione "Rose'".
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini "Franciacorta"
bianco, "Franciacorta" spumante, "Franciacorta" rosato spumante e
"Franciacorta" rosso, puo' figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve, purche' veritiera e documentabile.
Guardiolo Doc - parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni - 1993 »
