Bianco Vergine Valdichiana Doc - Parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni - 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco Vergine Valdichiana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 maggio 1990), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana".
(GU n.56 del 9-3-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30
dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 maggio 1990), ha
espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di
produzione modificato nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Bianco Vergine Valdichiana
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" deve essere ottenuto dalle
uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso
indicata:
Trebbiano toscano: del 60% all'80%;
Malvasia del Chianti: fino al 10%;
Chardonnay: fino al 10%;
Grechetto: fino al 10%;
altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le
province di Arezzo e di Siena, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 10%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana"
comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo,
Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte S.
Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi
e Montepulciano.
Tale zona e' cosi' delimitata:
in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145 della
strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del
vino "Bianco Vergine Valdichiana".
Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e,
dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n.
75 per le localita' Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge
Rigutino.
Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di
Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere
Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa
Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello),
giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e
una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470, e Mammi'. Da
Mammi' la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera
fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il
Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a
Santa Margherita.
Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che con-
duce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le
Capanne, La Badiola, il Topo e Santo Stefano.
Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota
307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto,
quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale
prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote
299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di
Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e
attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote
501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449
prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e,
passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di
Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso
quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote
441, 439, I Capuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla
carreggiabile che conduce per Maesta' del Pianello, alla strada
provinciale per Cortona.
La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio
del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso
una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438,
attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa
mulattiera fino al Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge
a Bulciana di Sotto.
Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno
e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del
Trebbio e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi
per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, Casa Montanare,
quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che
segue fino al ponte sul torrente Esse.
Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e
quella di Perugia e li segue, attraverso la localita' di Borghetto,
Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine
provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino
all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del
Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in
direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo,
sul ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana,
si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla localita' La
Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata
della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada
interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad
incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue
quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente
Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in
direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in
prossimita' della chiesa Madonna del Popolino.
La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale
verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in
prossimita' del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso
ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia
Chiusi-Siena.
Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per
la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle
Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada
che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso
Doccia (quota 268).
Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso
Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi
segue il torrente Foenna sino al Ponte Nero (quota 257) sulla
provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta
provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e
Casa Marchi.
Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la
strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti
(quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione
di Monte S. Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la
strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284,
seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna
di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla
strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione
segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si
sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave,
quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145
della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.
All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di
produzione l'area delimitata come appresso:
a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale
maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud
lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (a quota 245), e
podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita' del podere
Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del
Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e
prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la
strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue
fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest,
raggiunge, lungo la strada, la localita' le Sei Vie in prossimita'
del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale,
in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251).
Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della
Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il
torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e, quindi, lungo il
corso d'acqua che attraversa la localita' Colmata, raggiunge in
direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246.
Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della
Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo
la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260,
prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S.
Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251)
fino in prossimita' del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia
allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota
252, in prossimita' del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la
strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere
Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte
del Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord
fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al
podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla
localita' Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa
ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima
di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di
mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.
Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il
podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243.
Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale
maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la
Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed
orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle,
particolarmente umidi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
Vergine Valdichiana" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro
di coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare
produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal
presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo
stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal
presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti
stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di
origine controllata.
Le uve destinate alla produzione del vino "Bianco Vergine
Valdichiana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
complessivo minimo naturale di 10%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere
effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato,
l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata.
Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle
vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve
essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato.
Art. 6.
Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto della immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;
odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole
profumo;
sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille.
La tipologia "Spumante", oltre a rispettare le normative vigenti
in materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico complessivo
minimo totale di 11%.
E' prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine
controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le
identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo ma con
l'aggiunta al sapore della dizione "o leggermente amabile".
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli,
i limiti minimi previsti per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi
compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto" e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo o non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
localita' - compresi nel precedente art. 3 - e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
La denominazione geografica "Valdichiana" e' riservata
esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non puo'
essere usata per designare altri tipi di vino.
Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" non puo' essere immesso al
consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.
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