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Gattinara Docg - Misure transitorie per la commercializzazione del vino - 1993

Pubblicato da disciplinare
Gattinara

A partire dal 1 dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure definitive previste dall'art. 23 della legge 10  febbraio 1992, n. 164, il vino Gattinara potra' essere commercializzato con la denominazione di origine  controllata e garantita utilizzando le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria,  artigianato ed agricoltura di Vercelli.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la  serie ed un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del contenitore e dovranno, a cura delle  ditte imbottigliatrici, essere posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il contenuto possa  essere estratto senza l'inattivazione delle fascette medesime.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 20 aprile 1993  

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Gattinara".

(GU n.108 del 11-5-1993)
 
 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, contenente nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto in particolare l'art. 23 della citata legge che prevede
l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri
recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita del vino "Gattinara" e ne e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Considerato che allo stato attuale non sono state ancora emanate le
disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalita' per la
fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato, per
cui si rende necessario adottare misure transitorie per non
ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi;
Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessita'
di assicurare, in via transitoria, un servizio in grado di garantire
l'esatta rispondenza tra i quantitativi di vino "Gattinara" avente le
caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1990 e quelli effettivamente commercializzati con la
denominazione di origine controllata e garantita;
Ritenuta l'opportunita' di consentire la commercializzazione del
vino D.O.C.G. "Gattinara" utilizzando le misure transitorie fino
all'adozione di quelle definitive;
Ritenuto altresi' di affidare la gestione della distribuzione delle
fascette sostitutive dei contrassegni di Stato alla competente camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli,
depositaria dell'albo dei vigneti del "Gattinara" e sede della
commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento
CEE n. 823/87;
Decreta:
Art. 1.
A partire dal 1› dicembre 1993 e fino all'adozione delle misure de-
finitive previste dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
il vino "Gattinara" potra' essere commercializzato con la
denominazione di origine controllata e garantita utilizzando le
apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli.
Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero
dell'agricoltura e foreste", la denominazione del vino, la serie ed
un numero di identificazione ed il riferimento alla capacita' del
contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere
posizionate sul collo delle bottiglie in modo tale da impedire che il
contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione delle fascette
medesime.

Art. 2.
Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno
presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Vercelli sopra citata precisando il
quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la
capacita' dei contenitori.


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 1993
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
DIANA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

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