Bianco di Pitigliano Doc
ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d'Aosta Veneto
ZONA DELIMITATA
Intero territorio dei comuni di Pitigliano e Sorano; parte del territorio comunale di Scansano e di Manciano, in provincia di Grosseto
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Scandiano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1976 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 9 febbraio 1977, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione.
Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana"
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco Vergine Valdichiana, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 maggio 1990), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Biferno” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso,
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Boca, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2026, e' approvata.
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Boca
ZONA DELIMITATA
Provincia di Novara: Boca, Maggiora, Cavallirio,Prato Sesia, Grignasco come delimitati nell'allegato disciplinare di produzione
-Bolgheri
Bianco: Vermentino (max. 70%), Sauvignon (max. 40%), Trebbiano Toscano (max. 40%).
Rosso e Rosato: Cabernet Sauvignon e/o Merlot e/o Cabernet Franc (da 0 a 100%), Syrah e/o Sangiovese (max. 50%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bolgheri» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della s. s. Aurelia, vecchio tracciato.