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Bianco Vergine Valdichiana Doc - Modifica disciplinare

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Bianco Vergine Valdichiana Doc - Modifica disciplinare

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Bianco Vergine Valdichiana"

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 1995  

Modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata  "Bianco Vergine Valdichiana".

(GU n.1 del 2-1-1996)
 
 

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1972,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Bianco Vergine Valdichiana" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989 e
il decreto ministeriale 2 agosto 1993 con i quali e' stato modificato
il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata in questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato,
relativamente alla modifica della piattaforma ampelografica, del
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo delle uve e
dell'estratto secco netto minimo;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" formulata dal
Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28
agosto 1995;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare di
produzione sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Bianco Vergine Valdichiana", in conformita' della
proposta formulata dal citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano
riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Bianco Vergine Valdichiana" approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 settembre 1972, e successivamente
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1989 e decreto ministeriale 2 agosto 1993 e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1995.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata "Bianco
Vergine Valdichiana" provenienti da vigneti non ancora iscritti,
conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei
rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi
all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Bianco Vergine Valdichiana", in deroga a quanto previsto dall'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione e fino a sei anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, i vigneti aventi una base ampelografica
difforme da quella prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di
produzione, purche' detti vigneti risultino iscritti all'albo dei
vigneti del vino D.O.C. "Bianco Vergine Valdichiana", di cui all'art.
15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla data del 1 settembre
1993.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2
dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
"Bianco Vergine Valdichiana" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 1995
Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "BIANCO VERGINE VALDICHIANA".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
trebbiano toscano, dal 60 all'80%;
altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati
rispettivamente per le provincie di Arezzo e Siena, per la restante
parte, purche' ciascun vitigno preso singolarmente non superi il 10%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di
origine controllata "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere
prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il
territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion
Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e
Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga,
Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
Tale zona e' cosi' delimitata:
in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al km 145 della
strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del
vino "Bianco Vergine Valdichiana". Da questo punto procede verso sud
seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza
(quota 281) con la strada statale n. 75 per le localita' Olmo, Pieve
a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est,
segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una
mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La
Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote
430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue
attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso villa
Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione
prosegue attraverso una mulattiera fino a villa Ranco, da dove
attraverso una rotabile, passa per Il Ceriolo, quota 534 e si immette
in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.
Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che
conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile,
Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la
delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge,
attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa
Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue
attraverso una mulattiera per Il Toppo, Pergognano, quote 299, 440,
576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia
fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una
mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte
Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per
una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota
331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino
a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo,
quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini
e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce
per Maesta' del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.
La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio
del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso
una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438,
attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa
mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge
a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette
nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio
con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le
Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542,
casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale
Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.
Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e
quella di Perugia e li segue, attraverso la localita' Borghetto
Ferretto, fino al podere Marella. Dal Podere Marella segue il confine
provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino
all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del
Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del
podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte
(quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si
sovrappone alla sponda destra di questo fino alla localita' La
Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata
della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada
interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad
incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue
quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente
Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in
direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in
prossimita' della chiesa della Madonna del Popolino.
La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale
verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in
prossimita' del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso
ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia
Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta,
passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al
sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si
riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga,
sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).
Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso
Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi
segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla
provinciale Bettole-Torrita di Siena, proseguendo per detta
provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e
casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando
per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a
Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la
stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al
bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284).
Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma,
Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene
fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea
di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore
e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano,
ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a
raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza
della delimitazione.
All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di
produzione l'area delimitata come appresso:
a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale
maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud
lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e
podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita' del podere
Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del
Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e
prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la
strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue
fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest,
raggiunge, lungo la strada, la localita' Le Sei Vie in prossimita'
del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale,
in direzione sud, fino in prossimita' del km 16 (quota 251).
Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della
Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il
torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e, quindi, lungo il
corso d'acqua che attraversa la localita' Colmata, raggiunge in
direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da
quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana
fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la
strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende
la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa
Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251)
fino in prossimita' del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia
allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota
252, in prossimita' del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la
strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere
Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte
del Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord
fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il
podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla
localita' Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa
ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima
di raggiungere il canale Maestro piega verso nord, lungo la via di
mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.
Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord
attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il
podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243.
Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale
maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La
Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Bianco Vergine Valdichiana" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed
orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle,
particolarmente umidi.
I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti
dovranno prevedere almeno 2.500 ceppi per ettaro, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche
delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
Vergine Valdichiana" non deve essere superiore a quintali 110 per
ettaro di coltura specializzata.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite e comunque non deve essere superiore a kg 6 per ceppo.
La regione Toscana annualmente prima della vendemmia, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare
una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione
di origine inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di
produzione, dandone comunicazione al Ministero delle risorse agricole
alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla produzione dei vini "Bianco Vergine
Valdichiana" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
complessivo minimo naturale del 9,5%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere
effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle
vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere
utilizzato unicamente mosto concentrato rettificato.
Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" non puo' essere immesso al
consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Art. 6.
Il vino "Bianco Vergine Valdichiana" all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;
odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole
profumo;
sapore: asciutto, con lieve retrogusto di mandorla amara;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in
materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
dell'11%.
E' prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine
controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le
identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta
al sapore della dizione: o leggermente amabile.
E' facolta' del Ministero delle risorse agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, con proprio decreto, di modificare in annate
eccezionalmente sfavorevoli, i limiti previsti per l'acidita' totale
e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Alla denominazione di origine controllata "Bianco Vergine
Valdichiana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi
compresi gli aggettivi riserva, superiore, extra, fine, scelto e
similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola quali
"viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE
e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.

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