Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)

N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC


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Bardolino Doc - Modifica del disciplinare di produzione - 2013

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Bardolino

L'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Bardolino",  consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo  118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 richiamato in premessa, e' sostituito per intero con il testo di seguito indicato:
" Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio  l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro.
E' consentito inoltre per il confezionamento della tipologia del vino DOC Bardolino, senza alcuna  specificazione aggiuntiva, l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi  da 2 a 3 litri.".

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Bardolino Doc

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L’area di produzione comprende in tutto in parte il territorio dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion Veronese, Torri del Benaco, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.
L’area di produzione del Bardolino Classico comprende in tutto o in parte i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. (Pr. Verona)

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Barletta Doc

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Categoria : Disciplinari, Vini, Doc, Dop Argomenti : Barletta, disciplinare, doc, dop, puglia, andria, trani, bt

Le uve destinate alla produzione del vino «Barletta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Barletta ed in parte quello di Andria e Trani in provincia di BAT (ex BA) e in tutto il territorio comunale di S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli (ex FG).

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Bianchello del Metauro Doc

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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende gli interi territori dei comuni di: Fano, Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Montefelcino, Isola del Piano, Fossombrone, S. Ippolito, Montemaggiore, S. Giorgio, Piagge, S. Costanzo, Orciano, Barchi, Fratterosa, l'isola amministrativa del comune di Mondavio denominata Cavallara, compresa tra i territori comunali di Serrungarina, Montemaggiore, Piagge, S. Giorgio e Orciano, e parte dei territori comunali di Urbino e di Fermignano

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Bianco di Custoza Doc - Modifica disciplinare di produzione 1986

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Bianco di Custoza

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della doc Bianco di Custoza propone che nel disciplinare di  produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 5 e 7 ed in parte l'art. 4 secondo il testo di cui appresso.

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Bianco di Custoza Doc

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L’area di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Lazise, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio e Villafranca di Verona. La delimitazione puntuale dei confini delle suddette aree della denominazione, è definita con precisione nel disciplinare di produzione.

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