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Bianco Capena Doc - Proposta modifica disciplinare di produzione - 1987

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bianco capena

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della doc Bianco Capena

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di  modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Bianco Capena. (087A0350)

(GU n.16 del 21-1-1987)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Bianco Capena» riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 292 del 5 novembre 1975,
propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per
intero gli articoli 4, 6, 7 e 8 ed in parte l'art. 5 secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. Bianco Capena


Si propone di modificare il testo dell'art. 4 come in appresso
indicato:
«Art. 4, primi tre commi invariati.
La rimanente parte dell'art. 4 viene sostituito con il testo che
segue:
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
Capena" non deve essere superiore ai q.li 160 di uva per ettaro di
coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detti limiti anche in annate accezionalmente favorevoli la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo'
stabilire un limite massimo di produzione uva per ettaro inferiore a
quello sopraindicato dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela della denominazione di origine dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.».


Si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 5 con il
seguente testo:
«Art. 5, primo comma invariato.
Secondo comma: "Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di
10,50".
Terzo comma invariato».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:
«Il vino "Bianco Capena" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: leggermente aromatico, fine, caratteristico;
sapore: asciutto (zuccheri riduttori fino al 4 per mille) o
leggermente abboccato (zuccheri riduttori dal 4,01 al 20 per mille)
caratteristico e gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva 11;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' e l'est ratto secco».


Si propone di sostituire la rimanente parte del disciplinare con il
testo che segue:
«Art. 7. - Il vino "Bianco Capena" ottenuto da uve che assicurino
una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.5 e
immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva
non inferiore a 12, puo' portare in etichetta la qualificazione
"Superiore".
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Bianco
Capena" designato con la specificazione "Superiore" deve figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Per altri tipi tale indicazione e' facoltativa ma deve, comunque
essere documentata.


Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione.
Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori secco o
asciutto, amabile debbono sempre figurare in etichetta.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
o ragioni sociali, o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente nonche'
la indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi' qualificato,
e' stato ottenuto».

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