Disciplinari di produzione dei vini italiani Doc (Dop)
N.B. Espressione comunitaria DOP
Menzione tradizionale art. 112, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 DOC
SELEZIONE PER REGIONE
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Castel del Monte” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Canosa di Puglia, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
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E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Castel San Lorenzo" ed e' approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1991.
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Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto e in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
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Il disciplinare di produzione della doc Casteller riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Il vino Casteller deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni: Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%; Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%; Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.
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La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Casteller”, comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago,
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Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale,
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La zona di produzione dei vini “Cellatica” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Collebeato, Brescia in provincia di Brescia. Tale zona è così delimitata: a sud-ovest partendo dal ponte sul fiume Mella in Brescia, località chiamata Ponte Crotte, segue la strada per Cellatica fino a V.la Torricella.
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Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo».
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Cerasuolo d’Abruzzo
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Nuovo DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 2023
Cerasuolo d'Abruzzo
Montepulciano (min. 85%)
La zona di produzione del “Cerasuolo d'Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: 1) in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico,
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