Uva di Puglia Igp - Domanda di modifica del disciplinare di produzione 2026
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Uva di Puglia». (26A04923)
(GU n.219 del 21-9-2026)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la
tutela e la valorizzazione dell'Uva di Puglia IGP, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Uva di Puglia», nel quadro della procedura
prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, provvede come previsto
dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica
avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale
possa fare opposizione alla domanda di modifica.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Uva di Puglia», sara' approvata con apposito
provvedimento e comunicata alla Commissione europea.
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva di Puglia»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Uva di Puglia» e'
riservata all'uva che risponde ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
L'I.G.P. «Uva di Puglia» e' riservata all'uva da tavola delle
varieta' Italia b., Regina b., Victoria b., Michele Palieri n., Red
Globe rs., Baresana b.; GGGB01S g., Black Magic n., Black Pearl n.,
Luisa g., Apulia rs., Fiammetta rs., Maula n., Daunia rs. ed Egnazia
rs. prodotta nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente
disciplinare di produzione.
L'Uva di Puglia IGP e' riservata all'uva da tavola di categoria
extra.
All'atto della sua immissione al consumo, l'Uva di Puglia IGP
deve presentare le seguenti caratteristiche:
i grappoli interi devono essere di peso non inferiore a 300
grammi;
le parti di grappolo possono essere porzionate secondo le
necessita' delle confezioni descritte all'art. 8 e devono essere di
peso non inferiore a 30 grammi;
gli acini devono presentare una calibratura non inferiore:
a 21 mm per Victoria;
a 15 mm per Regina, Baresana, GGGB01S, Luisa, Black Magic e
Black Pearl, Fiammetta, Apulia, Maula, Daunia ed Egnazia;
a 22 mm per Italia, Michele Palieri e Red Globe, (diametro
equatoriale);
Il colore e':
giallo paglierino chiaro per le varieta' Italia, Regina e
Victoria;
nero vellutato intenso per le varieta' Michele Palieri;
rosato dore' per la varieta' Red Globe;
colore blu nero per le varieta' Black Magic, Maula e Black
Pearl;
color giallo per la varieta' Luisa;
color rosso violaceo per la varieta' Apulia;
color giallo intenso per la varieta' GGGB01S;
color verde-giallo o dorato per la varieta' Baresana;
color rosso scuro violetto per la varieta' Daunia;
color rosso verde per la varieta' Fiammetta;
color rosso scuro violetto per la varieta' Egnazia;
Il succo degli acini deve presentare un valore non inferiore a:
14° Brix per le varieta' Red Globe, Michele Palieri, Baresana,
Maula e Black Magic;
15° Brix per le varieta' Italia, Regina, Victoria e Black
Pearl, GGGB01S, Luisa, Apulia, Fiammetta, Daunia ed Egnazia.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'Uva di Puglia comprende i seguenti
territori della Regione Puglia posti al di sotto dei 330 m. s.l.m.
dei seguenti comuni:
Provincia di Bari:
comuni interamente delimitati: Adelfia, Bari, Bitetto,
Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellammare, Conversano, Giovinazzo,
Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Polignano a Mare,
Rutigliano, Sammichele di Bari, Triggiano, Turi, Valenzano;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Acquaviva delle Fonti, Binetto, Bitonto,
Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Corato, Gioia del Colle,
Grumo Appula, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Ruvo di Puglia,
Sannicandro di Bari, Terlizzi, Toritto.
Provincia di Brindisi:
comuni interamente delimitati: Brindisi, Carovigno, Cellino
San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San
Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro
Vernotico, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa
Castelli;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano,
Ostuni.
Provincia di Foggia:
comuni interamente delimitati: Carapelle, Chieuti, Foggia,
Isole Tremiti, Lesina, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova,
Poggio Imperiale, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Paolo
di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella,
Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano,
Carpino, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo
della Daunia, Cerignola, Ischitella, Lucera, Manfredonia, Peschici,
Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis,
Sannicandro Garganico, Troia, Vico del Gargano, Vieste.
Provincia di Taranto:
comuni interamente delimitati: Avetrana, Carosino, Faggiano,
Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio,
Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano,
Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San
Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Massafra,
Mottola.
Provincia di Barletta-Andria-Trani:
comuni interamente delimitati: Barletta, Bisceglie, Trani,
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;
comuni parzialmente delimitati per una quota altimetrica non
superiore a 330 m. s.l.m.: Andria, Canosa di Puglia.
Provincia di Lecce interamente delimitata.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le
persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo
piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
I nuovi vigneti saranno realizzati su terreni ben drenati,
permeabili e indenni da focolai di agenti dei marciumi e privi di
vettori di virus nocivi alla vite utilizzando esclusivamente
portinnesti certificati.
Le forme di allevamento per la realizzazione di vigneti ad uva da
tavola sono:
a pergola a tetto orizzontale detta il «tendone»;
a «Y»;
a «tendone modificato/ ribassato».
La densita' di piantagione dovra' essere compresa tra un minimo
di 1.100 ed un massimo di 2.100 viti/ha.
La distanza fra i filari dovra' essere compresa fra 2,2 e 3 m. La
produzione di uva non dovra' essere superiore a 30 t/ha.
Per la difesa fitoiatrica, sono consentiti interventi rispettosi
dell'ambiente e con i solo fitofarmaci a base di sostanze attive
registrate per la vite di uva da tavola, secondo quanto indicato dal
disciplinare di produzione integrata dell'uva da tavola della Regione
Puglia.
La potatura secca andra' effettuata nel periodo compreso fra
quello successivo alla caduta delle foglie e quello precedente il
germogliamento: da dicembre a fine febbraio dell'anno successivo.
E' ammessa la copertura degli impianti produttivi con reti in
polietilene e/o film plastico in PVC o polietilene + EVA e la
coltivazione in serra, al fine di proteggere il prodotto da grandine,
vento, pioggia, e per favorire l'anticipo della maturazione o il
ritardo nella raccolta dell'uva (al variare del periodo di
copertura).
Il periodo di raccolta dell'uva decorre da luglio.
Il confezionamento deve essere effettuato nella zona individuata
all'art. 3 predetto onde evitare che il trasporto e le eccessive
manipolazioni possano danneggiare gli acini alterandone integrita' e
colore.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
La reputazione dell'Uva di Puglia va inquadrata in un contesto
storico-economico le cui prime testimonianze risalgono alla fine del
1800. L'Uva di Puglia ha mostrato da sempre una migliore attitudine
al mantenimento delle caratteristiche di aspetto e di croccantezza
dei suoi acini tanto da riscuotere un grande successo nel settore
delle esportazioni fin dalla fine dell'1800. Infatti a quel tempo,
nonostante la lunghezza del viaggio e la deperibilita' del prodotto
costituissero i principali fattori limitanti l'esportazione, l'Uva di
Puglia, a differenza di altre uve, mostro' una migliore attitudine al
mantenimento delle sue caratteristiche arrivando in ottimo stato nei
mercati dei paesi esteri piu' importanti quali ad esempio quello
tedesco. Negli anni, grazie all'eccezionale vocazionalita' del
territorio, la produzione dell'Uva di Puglia aumento'
progressivamente e parallelamente aumento' anche la sua esportazione,
come testimoniato dall'Istituto per il commercio estero,
rappresentando quindi sui mercati internazionali un'espressione
tipica del territorio di produzione. L'I.C.E. (Istituto commercio
estero), gia' dagli anni '40 pote' constatare, tramite il massiccio
invio di personale in missione in Puglia nel periodo della campagna
di commercializzazione, che l'entita' delle spedizioni dalle aree
produttive vocate alla coltivazione dell'Uva raggiungeva giornalmente
la quantita' di centinaia di vagoni ferroviari. Nonostante le
difficolta' logistiche e i maggiori costi di trasporto rispetto alle
uve provenienti da altre parti d'Italia, l'esportazione dell'Uva di
Puglia raggiunse, nel 1975, il 62,4% della produzione di uva da
tavola italiana destinata all'estero, il 52,7% nel 1980 e ancora il
74,1% nel 1985. E' proprio grazie al grande successo sia nelle
produzioni che nelle esportazioni che l'uva di puglia e' piu' volte
citata testi, studi tecnico-scientifici ed eventi, ne sono un esempio
il volume pubblicato nel 1979 dell'OCDE (Organization for Economic
Co-operation and Development) dal titolo Table Grapes, appartenete
alla collana Intenational Standardisation of fruit and vegetable, il
recente studio scientifico dell'universita' di Bari che prendendo
campioni di «Uva di Puglia» ha voluto mettere a punto una tecnica di
analisi volta alla determinazione del profilo metabolico degli
alimenti ed infine in occasione del conferimento del premio «Grappolo
d'Argento Citta' di Rutignano» nel 2010.
La zona di produzione dell'Uva di Puglia e' caratterizzata da
condizioni pedo-climatiche ideali per lo sviluppo dell'uva da tavola.
Terreni di medio impasto ricchi di potassio e di calcio, clima mite
anche di inverno, caratterizzato da discreta piovosita' nel periodo
invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile-estivo,
luminosita' elevata, rispondono appieno alle esigenze di una coltura,
come la vite, potassofila ed eliofila.
Nella zona di produzione dell'Uva di Puglia indicata all'art. 3
del disciplinare si e' sviluppata fin dalla fine del XIX secolo una
alta specializzazione della manodopera utilizzata nella coltivazione
di questo prodotto, caratterizzata dalla capacita' di effettuare
accurate e attente operazioni manuali sui germogli e grappoli, quali
il diradamento degli stessi, la loro liberazione da foglie e
germogli, la sistemazione dei germogli al fine di consentire la
giusta luminosita', operazioni che favoriscono lo sviluppo e la
maturazione dell'uva.
Tale elevata specializzazione che si e' tramandata nel tempo e
che sussiste intatta ai nostri giorni, permette di esaltare le
caratteristiche qualitative dell'«Uva di Puglia» e consente anche una
minore incidenza delle malattie crittogamiche.
Nel 1869 un pioniere, Sergio Musci, dette corso da Bisceglie
(Bari) alle prime spedizioni di uva da tavola verso Milano, Torino,
Bologna. Nel 1880 dalla Puglia il cav. Francesco De Villagomez,
sempre biscegliese, inizio' le spedizioni di uva da tavola in
Germania. L'importanza storica dell'«Uva di Puglia» trova la sua
prima affermazione nel riconoscimento degli operatori delle altre
regioni produttrici e nella richiesta sempre crescente sia da parte
dei mercati nazionali che da quelli esteri. L'«Uva di Puglia»
continuava ad essere segnalata come esempio di successo del prodotto
sul mercato grazie alla sensibilita' e capacita' dei produttori, in
grado di utilizzare al meglio la vocazionalita' pedoclimatica della
regione.
Vivarelli nel 1914 facendo il punto sulla situazione pugliese,
segnalava per questa regione la particolare vocazione del clima, del
terreno e l'atteggiamento del viticoltore «che ha compreso la
necessita' di non trascurare cure speciali di coltivazione...».
Art. 7.
Etichettatura
All'atto dell'immissione al consumo, il contenuto di ogni
imballaggio deve essere omogeneo e puo' comprendere grappoli e/o
parti di grappoli della stessa varieta' o di varieta' differenti, e'
consentito il confezionamento del singolo grappolo e/o di parti di
grappolo.
Le confezioni da utilizzare possono essere:
cassette in cartone, legno, compensato, plastica e/o altri
materiali consentiti dalla legge;
cestini in polipropilene o in PET, assemblati in imballaggi di
plastica, legno o cartone;
buste e/o Carry Bag, in carta, plastica e/o materiali
consentiti dalla legge.
L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia
garantita la protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati
all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e devono
essere costituiti da sostanze tali da non provocare alterazioni
esterne o interne dell'uva.
Gli imballaggi devono inoltre essere privi di qualsiasi corpo
estraneo.
Sul singolo grappolo e/o sulla confezione deve essere apposta una
etichetta sulla quale sono riportate in caratteri leggibili, visibili
all'esterno, indelebili le indicazioni obbligatorie per legge.
Per le varieta' Regina e GGGB01S di forma ovoidale e/o
ellissoidale potra' essere inserita in etichetta, di seguito all'
indicazione della varieta', la dicitura «Pizzutella» quale
caratteristica della forma degli acini.
Confezionamento prodotto destinato alla trasformazione.
Il prodotto destinato alla trasformazione potra' essere
confezionato anche in e bins che riportino, oltre alle indicazioni di
cui alle seguenti norme di etichettatura, con caratteri leggibili e
visibili su almeno uno dei lati, la dicitura: «UVA di Puglia» I.G.P.
destinata alla trasformazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il logo da utilizzare obbligatoriamente per il prodotto
certificato e' costituito da una circonferenza di colore rosso scuro,
tracciata ai bordi con i colori della bandiera italiana. All'interno
e' rappresentata un'immagine disegnata e non fotografica della
regione Puglia, ove e' indicata la Citta' di Bari. In basso a
sinistra sotto il profilo della regione e' posto un grappolo d'uva
con tralcio annesso.
All'estremita' sinistra della regione Puglia, in alto, e'
rappresentato un sole stilizzato sfumato verso l'esterno. La sigla
IGP e la dicitura «Uva di Puglia» sono collocate a destra all'interno
della circonferenza descritta.
Il logo che indichera' la denominazione IGP sara' apposto sulle
etichette e/o sulle confezioni anche per il tramite di bollino
autoadesivo o collarino di vari diametri.
Indici colorimetrici:
Rosso scuro: Pantone 485c;
Colori della bandiera italiana: Verde: Pantone 361c; Bianco e
Rosso: Pantone 162c;
Sole stilizzato: colore 1585c sfumato sino al colore Pantone
803c;
Dicitura IGP Uva di Puglia: Font flamenco D;
Sigla IGP: colore Pantone 7404c - tracciato: Pantone 1585c.
Uva di Puglia: colore Pantone 1585c - tracciato: Pantone 7404c.
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