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Fico Bianco del Cilento Dop - Proposta di modifica del disciplinare di produzione 2026

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Categoria : Dop Igp Stg Argomenti : Fico Bianco del Cilento Dop
Fico Bianco del Cilento

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento».

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento».
(26A04860)

(GU n.219 del 21-9-2026)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di
tutela del Fico Bianco del Cilento DOP, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Fico Bianco del Cilento», nel quadro della
procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, provvede come
previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre
2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica
o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio
nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Fico Bianco del Cilento», sara' approvata con
apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Allegato


Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Fico bianco del Cilento


Art. 1.
Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» e'
riservata ai fichi freschi interi e/o ai fichi essiccati, interi o
aperti, che abbiano i requisiti specificati nel presente disciplinare
e siano ottenuti nella zona geografica delimitata.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta D.O.P. «Fico Bianco del
Cilento» designa i frutti dei biotipi riferibili alla cultivar
dottato coltivati nel territorio della Regione Campania definito al
successivo art. 3.
Il prodotto ammesso a tutela con la DOP puo' essere
commercializzato:
a) allo stato fresco, rispettando le seguenti caratteristiche:
colore: verde chiaro e/o con polpa di colore rosa cipolla
tendente al dorato. Tale colorazione non costituisce un difetto;
pezzatura: numero di fichi freschi con buccia non superiore a
35 per kg;
polpa colore che va dal beige al marroncino, succosa, tenera,
dolce e con piccoli acheni;
struttura: ovale, con e senza peduncolo;
alto grado zuccherino (°Brix con un valore compreso tra 20° e
25°);
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti,
muffe o da altri agenti; e' tollerata la presenza di danni da
sfregamento naturale nella misura massima del 5%.
b) allo stato essiccato, intero e/o aperto sia con buccia che
senza (fichi mondi). All'atto dell'immissione al consumo il prodotto
secco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
fichi con buccia che abbiano subito un processo di cottura:
colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
polpa: consistenza pastosa con acheni prevalentemente vuoti,
ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore
a 70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
umidita': massima consentita 30%;
contenuto in zuccheri (°Brix con un valore compreso tra 50° e
60°);
difetti: il prodotto non deve presentare danni da insetti,
muffe, o da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione
fino al 5% della superficie del frutto.
E' consentito l'impiego di eventuale farcitura dei fichi secchi
con altri ingredienti, quali mandorle, noci, nocciole, semi di
finocchietto, bucce di agrumi, sempre che l'insieme non superi il 20%
di tale prodotto finito e che sia provata la provenienza di tali
ingredienti esclusivamente dal territorio dell'area di produzione
delimitata al successivo art. 3.

Art. 3.
Delimitazione area di produzione

La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per
intero o in parte, il territorio dei seguenti comuni della Provincia
di Salerno:
a. comuni totalmente compresi: Agropoli, Aquara, Ascea,
Bellosguardo, Camerota, Casalvelino, Castel San Lorenzo,
Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola,
Cicerale, Controne, Felitto, Giungano, Ispani, Laureana Cilento,
Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano,
Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento,
Roccadaspide, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro
Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa
Cilento, Stella Cilento, Torchiara, Torre Orsaia, Trentinara,
Vibonati;
b. comuni parzialmente compresi: Albanella, Alfano, Altavilla
Silentina, Capaccio, Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto
Spartano, Ceraso, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi
Cilento, Laurito, Orria, Ottati, Moio della Civitella, Montano
Antilia, Morigerati, Postiglione, Roccagloriosa, Roscigno, S. Angelo
a Fasanella, Sapri, Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza del
confine nord del Comune di Agropoli con il mar Tirreno la linea segue
lo stesso fino alla loc. Varco Cilentano (25 m slm), da qui in
direzione nord segue la provinciale Varco Cilentano - Matinelle,
incrociando, all'altezza della loc. Capodifiume (35 m slm), la S.S.
166 «degli Alburni». Prosegue per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da
qui, in direzione nord segue la prov. «Cerrelli-Incrocio con la S.S.
19» fino al km 6 dove la lascia per seguire il corso del fiume Calore
fino alla loc. Ponte Calore. Qui piega ad ovest, risalendo, alla loc.
F.te Pedecchiosa (30 m slm), verso nord lungo il corso del Vallone
Varco del Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la S.S. 19
al km. 18,5 (127 m slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in
direzione est all'incrocio della provinciale per Controne in loc.
Canalicchio. Percorre la provinciale, in direzione sud-ovest fino al
km 6,800 (226 m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale
del Comune di Controne fino ad incrociare la strada provinciale
Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando
per Ottati, S. Angelo a Fasanella, Corleto Monforte fino al suo
termine all'incrocio cioe' con la S.P. 166 (al km 45). Da questa
prosegue fino al confine del Comune di Bellosguardo (km 40,500). Di
qui in direzione sud segue il confine comunale di Bellosguardo fino
al confine del Comune di Felitto che percorre fino al confine
comunale di Monteforte Cilento.
Segue questo confine fino ad incontrare il confine del Comune di
Perito che percorre in loc. Area del Lupo.
All'incrocio con la provinciale Perito-Vallo della Lucania, ne
segue il tracciato dal km 8, fino ad immettersi sulla S.S. 18,
passando per gli abitati di Orria, Gioi, Cardile, Moio della
Civitella ed Angellara. Segue il tracciato della S.S. 18 passando per
l'abitato di Alfano fino al confine del Comune di Roccagloriosa, al
km 187 (312 m slm), che segue fino al confine nord del Comune di
Torre Orsaia compreso. In Comune di Caselle in Pittari alla loc.
Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il vallone Grande (loc. Felicita)
incrociando in loc. Sciarapotamo il confine nord del Comune di
Morigerati. Percorre, verso est, il confine nord del Comune di
Morigerati fino ad incrociare la strada provinciale Caselle in
Pittari-Casaletto Spartano al km 34 che percorre fino al km 31,900
dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed est, il confine comunale
di Tortorella fino all'incrocio della provinciale Casaletto
Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20 al km 7,500, di qui a
quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che percorre passando, a
quota 102 m slm, lungo il confine comunale di Sapri, fino al vallone
Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino alla sua confluenza
nel Mar Tirreno. Da qui l'area risulta delimitata, per i suoi lati
sud ed ovest dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con
il Comune di Capaccio.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in
uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle
catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei
confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di
controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e
la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione)
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento del prodotto

Le modalita' e tecniche di coltivazione riportate nel presente
disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate
nell'area in questione. Esse sono elementi della tradizione e parte
integrante della cultura contadina locale che da sempre conferiscono
caratteri di originalita' ai fichi, freschi e secchi identificati con
la denominazione di origine «Fico bianco del Cilento».
La particolare resistenza delle piante alla siccita' e ai vari
agenti patogeni non impone prescrizioni particolari in merito alle
tecniche di coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono
essere variabili, fermo restando che la densita' d'impianto puo'
arrivare sino ad 850 piante ad ettaro.
Nei nuovi impianti le piante vanno pero' inserite secondo una
distribuzione geometrica che preveda la costituzione di filari
paralleli tra loro e di interfilari che consentano il transito delle
macchine agricole.
Le forme di allevamento sono quelle a vaso libero, in uso
tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca
che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
La produzione unitaria massima di fichi freschi non deve essere
superiore a 19 t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto
limite, in caso di coltura non specializzata, la produzione massima
per ettaro degli impianti promiscui dovra' essere rapportata alla
effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
La raccolta dei fichi con buccia va effettuata quando i fichi
sono maturi, mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza
buccia possono essere raccolti a non completa maturazione.
Il processo di essiccazione dei frutti riguarda i frutti interi
e/o aperti, con o senza buccia, e deve avvenire con esposizione
diretta al sole fino al raggiungimento di un tenore di umidita' non
superiore al 26%, ottenuto esclusivamente mediante tale processo
naturale, e con l'applicazione di tecniche coadiuvanti, obbligatorie
in quanto indispensabili, quali:
protezione dei frutti esposti al sole con tunnel in plastica di
altezza minima di due metri;
bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
In alternativa al processo sopra descritto, si consente
l'utilizzo di strutture automatizzate quali essiccatoi solari o serre
essiccanti che, pur basandosi esclusivamente sull'energia solare per
l'essiccazione dei frutti, consentono il controllo della temperatura,
dell'umidita' relativa e della ventilazione naturale o forzata
mediante aria ambiente.
Il processo deve proseguire fino al raggiungimento di un tenore
di umidita' del frutto non superiore al 26%. E' vietato l'utilizzo di
forni o di altri impianti di essiccazione ad aria calda ad elevata
intensita', idonei a realizzare un'essiccazione rapida e forzata.
Dopo l'esposizione al sole, sia diretta che con l'applicazione di
tecniche coadiuvanti, ovvero dopo l'utilizzo delle strutture
automatizzate di cui sopra, e' possibile correggere l'umidita' dei
frutti in essiccatore esclusivamente per l'ultimo punto percentuale
di umidita', intervenendo unicamente in fase di rifinitura e mai in
sostituzione dell'esposizione al sole.
E' consentito l'utilizzo di reti antinsetto.
Per la conservazione e la stabilizzazione dei fichi secchi, senza
impiego di sostanze chimiche, sono ammessi la refrigerazione, la
surgelazione o il sottovuoto.
E' ammessa la tecnica della puntura dei frutti e
dell'inoliazione, che va effettuata con prodotti naturali.
I fichi essiccati, interi e/o aperti con buccia, possono essere
posti in vendita anche dopo aver subito trattamenti di cottura che ne
imbruniscono la buccia. Tale processo di cottura deve avvenire
esclusivamente in forni ad aria calda.
La farcitura va effettuata inserendo nei fichi essiccati, previa
apertura longitudinale del frutto, gli ingredienti di cui all'art. 2.

Art. 6.
Legame con la zona geografica

I fattori pedoclimatici (l'azione mitigatrice del mare, la
barriera alle fredde correnti invernali provenienti da nordest posta
dalla catena degli Appennini, la buona fertilita' del suolo ed un
ottimale regime pluviometrico) uniti alla semplicita' della
coltivazione, alla plurimillenaria esperienza e al pieno adattamento
della specie e della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area,
contribuiscono a conferire ai fichi freschi ed essiccati cilentani
caratteristiche organolettiche apprezzate particolarmente dal
consumatore. Questa pianta inoltre caratterizza sensibilmente il
paesaggio rurale del Cilento. La coltivazione del fico bianco nel
Cilento e' molto antica e risale probabilmente ad eta' pregreche,
quando fu introdotta in Italia a seguito dei primi viaggi commerciali
compiuti dalle civilta' del vicino oriente. Gia' Catone, e poi
Varrone, raccontavano che i fichi essiccati erano comunemente
utilizzati nel Cilento e nella Lucania come base alimentare della
manodopera impiegata nei lavori dei campi.

Art. 7.
Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Fico Bianco del Cilento» deve
avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.
I fichi essiccati possono essere confezionati, sia al naturale
che farciti, in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona,
sferiche, a sacchetto) con pesi tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono
essere confezionati alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale
di origine vegetale conforme alla normativa vigente, con pesi da 0,5
a 20 kg. I fichi essiccati possono essere aperti ed accoppiati uno
sull'altro dalla parte della polpa in confezioni da 15 a 1.500 gr;
possono presentarsi, inoltre, infilati con spiedini di legno e/o di
bambu' e/o cannucce (arundo donax) e farciti con gli ingredienti di
cui all'art. 2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di
alloro, agrumi ed essenze autoctone.
Inoltre, le confezioni, oltre che con i metodi innanzi riportati
possono essere realizzate con film termoretraibili e/o con vasetti di
vetro e anche con carte e/o materiali ecologici compostabili, sempre
nel rispetto dei metodi di lavorazione riportati nel presente
disciplinare.
I fichi freschi, destinati alla commercializzazione diretta,
devono essere confezionati in cassettini o scatole realizzate con
materiale di origine vegetale, conforme alla normativa vigente, con
pesi da 100 a 5.000 grammi.
Per il prodotto fresco e' ammessa anche la commercializzazione
dei frutti maturi surgelati, interi, in confezioni fino a 20 kg.
Sulle confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti, in
caratteri di stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelle
di ogni altra iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e
«Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»). Vanno
riportati inoltre gli estremi atti ad individuare: nome, ragione
sociale ed indirizzo del confezionatore; annata di produzione dei
fichi contenuti; peso netto all'origine; il simbolo dell'Unione
europea della DOP e il logo della denominazione di cui al presente
articolo, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
denominazione di origine protetta.
Per la denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, e'
vietata l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi:
tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, e consorzi, non aventi
significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.
Il logo e' costituito dalla parola «FICO», all'interno della
quale e' rappresentato, in maniera stilizzata, il frutto.
Questo e' composto dall'accostamento delle lettere «C» e «O», che
ne rappresentano rispettivamente la buccia e la polpa. Sotto la
parola «FICO» prosegue la dicitura «BIANCO DEL CILENTO».
I colori scelti sono fortemente rappresentativi del fico bianco,
unico nella sua specie in quanto dotato di una polpa dai toni piu'
marroncini rispetto al classico rosato del fico comune. Le
percentuali in quadricromia sono: Verde (utilizzato per la buccia):
C: 40; M: 15; Y: 95 K: 0; Beige chiaro (utilizzato per i semi): C: 0;
M: 9; Y: 29 K: 2; Ocra (utilizzato per la polpa): C: 11; M: 30; Y: 85
K: 2; Marrone (utilizzato per la parte testuale): C: 20; M: 49; Y:
100 K: 10. Il carattere tipografico utilizzato per la parte testuale
del logo e' l'Amatic SC bold.
Le dimensioni minime consentite sono di 2 cm, considerando il
lato lungo (altezza). E' vietato modificare il logo in ogni sua
forma. Non puo' essere distorto ne' variato nelle proporzioni. Non
possono essere cambiati i colori, nemmeno in parte. Non e' possibile
sostituire il font del logotipo e non e' possibile sovrapporre il
logo a fondi colorati che ne compromettano la leggibilita'.
Pittogramma e logotipo non possono essere usati separatamente.


Fico Bianco del Cilento

 

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