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Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino Dop - Modifica disciplinare di produzione 2019

Pubblicato da disciplinare
Pomodoro San Marzano dell-Agro Sarnese

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 4 settembre 2019  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro
San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n.
1263 del 1° luglio 1996. (19A05665)

(GU n.218 del 17-9-2019)
 
 




IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per
la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 19
marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro del 27 febbraio 2019, n. 1423, nonche' nella direttiva
dipartimentale 29 febbraio 2019, protocollo n. 774, gli obiettivi
riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della
direttiva.;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1°
luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 1346/2019 della
commissione dell'8 agosto 2019, e' stata accolta la modifica di cui
al precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica
richiesta della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione
del regolamento (UE) n. 1346/2019 della Commissione dell'8 agosto
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie
L 213 del 14 agosto 2019.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»,
sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: Polizzi


Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»


Art. 1.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' riservata al pomodoro che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente
disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, e' riservata
al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varieta' S. Marzano 2 e/o
KIROS (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di
detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento
genetico delle suddette varieta', sempre che, sia il miglioramento
che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio cosi' come
delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche
conformi allo standard di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dalle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS o di
linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine
protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»
deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende
industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi'
delimitate:
Provincia di Salerno: l'intero territorio dei comuni di San
Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano,
Mercato San Severino, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte,
Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Sant'Egidio del
Monte Albino, Angri.
Provincia di Avellino: l'intero territorio del comune di
Montoro.
Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di
Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La
Carita', Striano, Gragnano, Castellammare di Stabia, Acerra,
Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castello di
Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma
Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano.
Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni
sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa
irrigua o irrigabile.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato
alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle
tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie
caratteristiche descritte nel successivo art. 5.
Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro
Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta
per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.
Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro
Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona
dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantita' di fosforo
assimilabile e di potassio scambiabile.
L'idrologia del territorio e' molto ricca per la presenza di
numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondita'.
L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si
alimentano direttamente dalla falda freatica.
Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica
influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e
qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a
lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti
sono il Maestro del Nord e lo scirocco del sud. Le piogge sono
abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle
nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita'
relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. II trapianto, di
norma, si esegue dalla 1° quindicina del mese di aprile fino al 25
maggio. Il sesto di impianto deve essere tale da non superare la
densita' massima di 25.000 piante di pomodoro ad ettaro.
La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale
con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle
normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E'
consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere
le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.
E' vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il
ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla
maturazione.
La raccolta dei frutti e' compresa tra il 15 luglio ed il 15
ottobre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera
scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene
in piu' riprese.
I frutti raccolti devono essere sistemati in contenitori di
plastica e trasportati al centro di raccolta aziendale e/o collettivo
o della cooperativa intermediaria. Per il trasporto all'industria di
trasformazione i contenitori sono singolarmente identificati per
produttore con un peso non superiore a 250 chilogrammi cadauno.
La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto
trasformato non e' superiore al 70%.
Dal punto di vista produttivo le principali operazioni
tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali
(pelati) sono le seguenti:
pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura -
Separazione pelli - Cernita prodotto - inscatolamento - Aggiunta
liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto -
Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle
sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) -
Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati
in accordo alle buone norme di produzione.
pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura -
Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura -
lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica
o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla
«SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto)
- Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati
in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro della varieta' S. Marzano 2,
KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla
trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono
presentare i seguenti requisiti:
1) caratteristiche della pianta:
sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione
dei tipi determinati;
fogliame ben ricoprente le bacche;
maturazione scalare;
bacche acerbe con «spalla verde».
2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla
pelatura:
Standard 1:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata
parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata
dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale angolata;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra
lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale
maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al
4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella
zona peziolare (fittone).
Standard 2:
a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica
tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata
dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;
b) sezione trasversale tondeggiante;
c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra
lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale
maggiore nel piano equatoriale);
d) assenza di peduncolo;
e) colore rosso tipico della varieta';
f) facile distacco della cuticola;
g) ridotta presenza di vuoti placentari;
h) pH non superiore a 4,50;
i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al
4,0%;
l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella
zona peziolare (fittone).
Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:
al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica
della varieta', purche' non interessino piu' del 5 % della partita;
al punto d): peduncoli: massimo l'1% dei frutti;
al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per
frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;
al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a
20° C una tolleranza di -0,2.
Per la preparazione del succo necessario al riempimento dei
contenitori, i pomodori devono essere esclusivamente quelli conformi
al disciplinare di produzione con esclusione dei parametri relativi
alle dimensioni ed alla regolarita' della forma.

Art. 6.

La denominazione d'origine protetta - DOP Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino designa i frutti interi o a filetti
ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste
dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle
zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve,
inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:
pomodori pelati interi:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo
visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di
2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione
considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura
parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione
interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse
stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso
netto;
essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che
modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60% del
peso del prodotto sgocciolato;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o
superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque
recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni
recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di
tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e
liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per
prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al
6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico
rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori
conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore
a 0,4 g/Kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non
superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e'
considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante
tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di
pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro
ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S.
Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'area di
produzione di cui all'art. 3.
pomodori pelati a filetti:
colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo
visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di
2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione
considerato;
assenza di odori e sapori estranei;
assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura
parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione
interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse
stilare;
peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso
netto;
tagliati longitudinalmente a spicchi;
residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o
superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;
media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque
recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni
recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di
tale limite;
il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e
liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per
prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al
6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico
rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;
il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori
conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore
a 0,4 g/Kg;
il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;
e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non
superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e'
considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);
e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;
e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante
tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;
e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di
pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro
ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S.
Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'area di
produzione di cui all'art. 3.

Art. 7.

Il Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino - DOP -
puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di
banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a
freddo).
Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori
rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche
ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti
dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato,
superiore, tipo, ecc.».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente e consumatore.
Le industrie di trasformazione che esercitano la propria
attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle
etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole
di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite
dizioni:
pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;
il simbolo dell'UE;
denominazione di origine protetta e/o il suo acronimo;
pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;
il nome dell'azienda produttrice;
la quantita' di prodotto effettivamente contenuto in
conformita' alle norme vigenti;
la campagna di raccolta e trasformazione;
la data di scadenza.
Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di
seguito descritto:

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino



descrizione del logo:
cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo
affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono
primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il
bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera
nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di
marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un
forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso
l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il
nostro territorio. La dicitura «Pomodoro San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino» e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio
usando i colori verde su bianco;
al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo
l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.
caratteristiche tecniche:
font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed;
colori nominati:
c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;
c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;
c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;
c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;
c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;
c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;
c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;
c: 16 m: 7 y: 7 k: 0;
I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della
medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo
visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e
sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono
riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso
delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato,
conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Tale struttura e' l'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a, viale
Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, telefono: +39-06-5422 8675, fax:
+39-06-5422 8692 - e-mail: sanmarzano@agroqualita.it
A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la
produzione della DOP Pomodoro San Marzano dell'Agro
Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato,
tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.
Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro San Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito
registro, tenuto, e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

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