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Farina di Castagne della Lunigiana Dop - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2026

Pubblicato da disciplinare
Farina di Castagne della Lunigiana

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina  di castagne della Lunigiana», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117 del 22 maggio 2026.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 giugno 2026  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana». (26A03368)

(GU n.157 del 9-7-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026 registrata
presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026,
con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le risorse
umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche
individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva
dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 374/2011 della Commissione dell'11
aprile 2011, con il quale e' stata registrata la denominazione di
origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana»;
Vista l'istanza presentata dai produttori intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Farina di castagne della Lunigiana» nel quadro
della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito
della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 14 maggio
2026 presso la Biblioteca del Castello di Terrarossa via Nazionale
Cisa, 22, loc. Terrarossa Licciana Nardi (MS);
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026 con il quale e' stata
resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della
Lunigiana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i
termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute
opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Farina di castagne della Lunigiana»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Farina di castagne della
Lunigiana», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2026.
2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico
consolidato della denominazione di origine protetta «Farina di
castagne della Lunigiana» figurano come allegati del presente
decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
indicazione geografica denominazione di origine protetta «Farina di
castagne della Lunigiana» saranno pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.

Roma, 30 giugno 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato 1

Disciplinare

Farina di castagne della Lunigiana DOP

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Farina di castagne della
Lunigiana» e' riservata alla farina di castagne che risponde alle
condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1 La specie e le cultivar
La D.O.P. «Farina di castagne della Lunigiana» e' attribuita alla
farina dolce ottenuta mediante la lavorazione di castagne prodotte da
castagni della specie Castanea sativa (Mill.) delle varieta' di cui
si riconosce storica presenza sul territorio interessato: Bresciana,
Carpanese, Fosetta, Marzolina, Moretta, Primaticcia, Rigola,
Rossella, Rossola di cui le specie Bresciana, Carpanese, e Rossola
devono percentualmente raggiungere almeno il 70%.
2.2 Caratteristiche del prodotto.
Al momento dell'immissione al consumo la «Farina di castagne
della Lunigiana» deve possedere i seguenti requisiti:
umidita' massima dell'8%;
vellutata al tatto e fine al palato;
colore che puo' variare dal bianco all'avorio;
sapore dolce al palato. Zuccheri totali, complessivamente non
inferiori al 20%;
profumo di castagne, assenza di odore di muffe e di stantio.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Farina di castagne della
Lunigiana» ricade in Provincia di Massa Carrara e comprende l'intero
territorio amministrativo dei Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in
Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi,
Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e
Zeri.
L'areale della zona di produzione e' costituito da un corpo unico
ed e' interamente compreso nel territorio della Comunita' montana
della Lunigiana.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione,
dei produttori di castagne, degli essiccatori, dei molitori e dei
confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Sono inoltre iscritti in appositi
registri sia i «gradili» adibiti all'essiccazione delle castagne, che
i mulini e i locali di confezionamento. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.

Art. 5.

Metodo di produzione

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. e' prodotta con
tecniche e metodi tradizionali tipici locali, utilizzando castagneti,
essiccatoi («gradili»), e mulini tradizionali situati nell'area
indicata nell'art. 3.
5.1 - Produzione delle castagne.
La densita' delle piante da frutto in produzione non puo'
superare le 200 unita' per ettaro. La resa produttiva massima non
puo' superare 3.500 Kg per ettaro.
La raccolta delle castagne deve avvenire a partire da settembre,
con il periodo di inizio della caduta spontanea dei frutti, in cui le
condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci nelle varieta'
piu' precoci e fino al 15 dicembre.
5.2 - Essiccazione e sbucciature (pistatura) delle castagne.
Le castagne vengono essiccate in strutture localmente denominate
«gradili».
I «gradili» o essiccatoi sono strutture in muratura di pietrame,
calce e sabbia, a due piani, di forma rettangolare o quadrata, aventi
il pavimento costruito con lastre di pietra arenaria. Tra pavimento e
soffitto, ad un'altezza di circa 2-2,50 m, poggia su traverse la
grata (o «canniccio»), formata da assicelle di legno di castagno,
sistemate ad una distanza di 1 - 2 cm l'una dall'altra.
L'essiccazione delle castagne per la produzione della «Farina di
castagne della Lunigiana» D.O.P. deve avvenire a fuoco lento con
l'utilizzo esclusivo di legna di castagno, per un periodo minimo di
venti giorni.
Dopo il processo di essiccazione, le castagne devono essere
pulite dalla loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a
battitori, e ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e
ripassate a mano o con l'ausilio di macchinari, per levare le parti
impure. La resa massima delle castagne secche pelate, rispetto ad 1
quintale di castagne crude non puo' superare il 32% in peso.
5.3 - Molitura delle castagne essiccate
I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche, da
trasformare in «Farina di Castagne della Lunigiana» D.O.P., devono
essere di tipo tradizionale a macine di pietra.
L'energia per il funzionamento delle macine potra' essere sia
elettrica che idraulica.
La macinatura non potra' essere effettuata dopo il 30 gennaio
dell'anno successivo a quello di raccolta.
Il mulino, al fine di evitare che una veloce macinatura impasti
la pietra e la faccia riscaldare, con la conseguente perdita al
prodotto finito della sua preziosa caratteristica di «borotalcatura»
ossia vellutata al tatto e fine al palato, non deve macinare piu' di
cinque quintali di castagne secche al giorno per macina.
Il quantitativo di castagne secche macinate al giorno, il nome
del fornitore e la durata del tempo di macinatura dovranno essere
riportati in apposito registro redatto dal molitore.
Le operazioni di coltivazione, essiccazione, macinatura e
confezionamento devono avvenire nell'areale di produzione indicato
all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La denominazione d'origine protetta «Farina di castagne della
Lunigiana» si caratterizza per uno spiccato sapore dolce che deriva
principalmente dal castagno coltivato e dalle caratteristiche
pedoclimatiche dell'areale di produzione, nonche' dall'attivita'
dell'uomo che nei secoli ha mantenuto la produzione di farina. La
conformazione territoriale, infatti, ed in particolare l'altitudine e
le condizioni climatiche determinano la dolcezza del frutto. Le
particolari caratteristiche orografiche, morfologiche, idrografiche e
climatiche, della Lunigiana rendono questo territorio un ambiente
particolarmente adatto a determinare la dolcezza del castagno, che
prospera ovunque, dal fondovalle fin verso i mille metri di
altitudine. La particolare configurazione orografica a «conca» del
territorio interessato dalla produzione, insieme ad un' esposizione
est - ovest dei versanti su cui si sviluppano i castagneti, le
temperature mai eccessive presenti durante tutto l'anno e in
particolare durante i mesi di attivita' biologica della pianta
(giugno - settembre), le correnti fresche estive provenienti dal
vicino mare, mitigano i picchi elevati delle temperature estive,
evitando alla pianta stress e consentendole un costante e notevole
accumulo di zuccheri nelle castagne dalle quali si produce la farina.
La Lunigiana, dal punto di vista morfologico, si caratterizza per
strette e profonde valli percorse da corsi d'acqua a carattere
torrentizio, colline, montagne e fosse tettoniche. Questa particolare
morfologia e' all'origine di un reticolo idrografico abbondante e
ricco dal regime tipicamente torrentizio, che e' stato sapientemente
sfruttato dalla popolazione come fonte di energia di numerosi mulini
ad acqua. Ancora oggi, i mulini caratterizzano l'architettura rurale
della zona e sono tuttora utilizzati per la macinatura delle castagne
secche. Inoltre, le macine in pietra presenti in questi mulini,
alimentate in tempi piu' remoti dalla corrente dei torrenti e poi
successivamente anche da corrente elettrica, rendono possibile una
macinazione delle castagne lenta e costante, senza surriscaldamenti,
cosi' da produrre una farina vellutata al tatto e fine al palato.
Oltre a cio', nel territorio sono presenti degli impianti di
essiccazione (gradili) che, sparsi ovunque nei castagneti, oltre a
caratterizzare insieme ai mulini il territorio della Lunigiana,
testimoniano la storica lavorazione delle castagne nell'area
geografica.
Basti pensare, infatti, alle cronache quattrocentesche di
Giovanni Antonio da Faie, dove viene ribadita l'importanza del
castagno nell'economia locale e la necessita' di non perdere la
produzione delle castagne che rappresentavano «per i due terzi il pan
di Lunigiana». Lo stesso autore riferisce anche della poca differenza
tra il prezzo della farina di frumento e quello della farina di
castagne.
Alla specificita' della zona geografica e alla tecnica di
macinazione tradizionale, va unito il contributo del fattore umano.
L'uomo infatti, segue e controlla tutte le fasi della trasformazione
dalla farina, iniziando dalla raccolta delle castagne fino
all'andamento dell'essiccazione e della macinatura, nel pieno
rispetto della tradizione locale. La data di inizio della raccolta,
che coincide con il periodo di inizio della caduta spontanea dei
frutti, avviene ancora oggi in settembre, epoca storicamente fissata
in cui le condizioni climatiche favoriscono l'apertura dei ricci
nelle varieta' piu' precoci. Anche nei proverbi utilizzati
nell'areale e' noto il detto «per San Michelo la castagna nel
panero». Al momento della raccolta avviene una prima selezione sul
terreno dei frutti sani, a cui segue la preparazione e la cura dei
gradili (essiccatoi) in cui vengono poste le castagne e nei quali
viene mantenuto acceso il fuoco costantemente curato dall'uomo ed
alimentato, come da tradizione, esclusivamente dal legno di castagno.
Dopo l'essiccazione, e' ancora l'uomo che controlla le castagne
secche eliminando le parti impure, prima di destinarle alla molitura.
Senza dubbio la produzione e la trasformazione delle castagne
nella Lunigiana nel tempo assunse una rilevanza economica molto
importate, infatti, dal XV al XVIII secolo, vennero stabilite in
tutti gli statuti delle varie comunita' della Lunigiana, dalla Rocca
Sigillina a Tresana, ad Equi e a Moncigoli, da Gragnola a Pontremoli
norme precise e sanzioni per salvaguardare i castagneti che da secoli
erano presenti nell'area.
Testimonianze archeologiche dimostrano la presenza del castagno
in Lunigiana dal I secolo d.C., e la sua affermazione tra il V ed il
VI secolo. I reperti rinvenuti nei pressi della Pieve di Sorano
(Filattiera), laddove era posto un insediamento bizantino su una
preesistente fattoria romana, sono tra i piu' antichi conosciuti in
Italia, e soprattutto testimoniano come una rapida «rivoluzione»
attuata nell'agricoltura, sostituendo alla quercia il castagno, che
trovando il suo ambiente ideale ha mantenuto la sua presenza nei
secoli ed ha contributo a garantire alle popolazioni una sicura ed
importante fonte alimentare. Terra di antiche origini, la Lunigiana
ha conservato usi e costumi, che la caratterizzano nel quadro del
folklore italiano. Nella festa della Ricca, la piu' «ricca» massaia
del paese offriva la merenda e a Filetto si chiedeva farina dolce di
castagne.
Anche la baladura (la ballatura), operazione che consisteva nel
calpestare nell'aia le castagne parzialmente sgusciate, al fine di
ottenere la loro totale mondatura, costituiva una vera e propria
festa, la piu' gioiosa e allegra di tutto il ciclo di lavorazione
delle castagne ed era accompagnata dal canto di canzoni popolari. In
questa terra non mancano neanche proverbi dialettali e consuetudini
sociali legati alla castanicoltura.
Anche l'arte culinaria lunigianese annovera una notevole gamma di
piatti a base di farina di castagne, fra cui si evidenziano la
pattona (pattona), focaccine (cian), frittelle cotte in padella
(fritei, padleti), lasagne particolari (lasagna bastarda), pane (pane
marocca). Questi prodotti gastronomici erano spesso accompagnati con
latticini o carni insaccate.
Infine, per capire quanto il castagno abbia permeato la terra di
Lunigiana, bastera' riflettere sul fatto che qui i bambini non
nascevano sotto i cavoli e neppure venivano portati dalla cicogna, ma
venivano trovati nel tronco cavo di un vecchio castagno.

Art. 7.

Controlli

La verifica di rispondenza delle modalita' produttive e del
prodotto al disciplinare e' svolta da una struttura di controllo
conformemente alle norme vigenti.

Art. 8.

Etichettatura

La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene immessa al
consumo a partire dal 1º novembre dell'anno di produzione.
La «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P. viene confezionata
in confezioni in tutto o in parte trasparenti del peso di 500 g, 1 Kg
o 5 Kg. I sacchetti possono essere inseriti in contenitori di carta o
tela.
Le confezioni devono essere chiuse con un sigillo inamovibile, in
modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
rottura del sigillo di chiusura.
Il sigillo, di tipo monouso, posto a chiusura di ogni confezione
deve riportare la dicitura stampigliata in fusione «Farina di
castagne della Lunigiana» D.O.P. e l'anno di produzione del prodotto.
Il colore del sigillo, che risulta diverso a seconda del peso, e' il
seguente: bianco per la confezione da 500 g; marrone per quella da 1
Kg e rosso per quella da 5 Kg. Ad ogni sacchetto viene inoltre
applicata una etichetta con le seguenti indicazioni oltre a quelle di
legge:
a. il logo della «Farina di castagne della Lunigiana» D.O.P
come descritto di seguito;
b. la data di confezionamento e la data di scadenza che non
puo' essere superiore ad un anno.
Logo
Il logo del prodotto, come da riproduzione sotto riportato, e'
costituito da:
la dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» che deve
essere apposta al di sopra del simbolo grafico e riportata con
caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti e di dimensioni
almeno doppie rispetto ad ogni altra scritta presente in etichetta.
La dicitura, di carattere Tahoma e di colore nero, e' seguita,
immediatamente, dalla sigla D.O.P.;
un simbolo grafico che presenta, sulla sinistra, l'immagine di
due castagne sovrapposte, con la castagna in primo piano inclinata
verso sinistra e la seconda raffigurata in modo verticale. Le
castagne sono ambedue di colore marrone (pantone n. 1807 C) con
riflesso sulla parte tondeggiante di colore marrone chiaro (pantone
n. 50% 1807 C) con il fondo della castagna di colore nocciola
(pantone n. 5035 C). Lo sfondo e' rappresentato da tre strisce di
uguali dimensioni, che comunque non possono occupare piu' del 40%
della superficie totale del logo, con i colori della bandiera
italiana: verde (pantone n. 348 C), bianco, rosso (pantone n. 206 C).
Sulla destra della striscia verde appare la scritta «Denominazione di
origine protetta»; la scritta e' in carattere Tahoma e di colore
nero.
Le dimensioni minime del logo sono di nove cm di larghezza e otto
cm di altezza; dette misure potranno essere aumentate a seconda delle
confezioni.
La dicitura «Farina di castagne della Lunigiana» deve essere
riportata in lingua italiana.


Farina di castagne della Lunigiana

Allegato 2

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli


 

 

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