Articoli modificati
-articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.3 del documento unico relativo alla materia prima
-articolo 3 del disciplinare punto 4 del documento unico relativamente alla zona geografica
-articolo 4 punto 1 del disciplinare di produzione sul metodo di produzione
-articolo 4 punti 3 e 4 del disciplinare di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
-articolo 4 punti 5b e 5c del disciplinare relativamente alla difesa fitosasanitari
-articolo 4 punti 6 e 7 del disciplinare di produzione relativamente alle produzioni massime consentite e al periodo di raccolta
-articolo 4 del disciplinare di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
-articolo 6 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico relativamente alle descrizione del prodotto
-articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.6 del documento unico relativamente all'etichettatura
-articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.5 del documento unico relativamente al confezionamento
-articolo 9 del disciplinare di produzione relativo alla prova d'origine
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA Toscano
«Toscano»
N. UE: PGI-IT-1512-AM01 — 17.7.2025
DOP ( ) IGP (X)
1. Nome del prodotto
«Toscano»
2. Stato membro cui appartiene la zona geografica
Italia
3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
MASAF
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4. Descrizione della o delle modifiche approvate
Spiegazione del perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica standard di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143:
Le modifiche sono standard perché non riguarda la modifica del nome o dell'uso del nome, non rischiano di annullare il legame, non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto
1. la modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e il punto 3.2 del documento unico relativamente alle descrizione del prodotto
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Si inserisce il termine aroma
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Si riduce l'acidità massima totale
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Si ridefiniscono i valori dell'acido, palmitico, oleico, linolenico, linoleico
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Si sostituisce il valore dei polifenoli con i biofenoli
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Si elimina il saggio di Kreiss
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Si elimina il riferimento all'osservanza delle leggi
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Si eliminano i riferimenti ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
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Si riporta di seguito l'articolo modificato
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«1)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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aroma: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o più sentori di: oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;
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sapore: presenza di amaro;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meq02/Kg;
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge;
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acido palmitico: 9 - 16 %;
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acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
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acido stearico: 1,1 - 3 %;
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acido oleico:70 - 83 %;
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acido linoleico: < 10 %;
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acido linolenico: < 1,0 %;
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acido arachico: < 0,6 %;
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acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg;
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biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
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2)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine d’oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” di Seggiano deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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—
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: presenza di amaro;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al Panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg;
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3)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” delle Colline Lucchesi deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo dorato con toni di verde;
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aroma: di fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: sensazione di dolce;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in. acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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indice rifrazione: nella norma;
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acido palmitico: 9 - 15,5 %;
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
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acido stearico: 0,5 - 3 %;
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acido oleico: 70 - 80 %;
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acido linoleico: < 8 %;
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acido linolenico: < 0, 9 %;
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acido arachico: < 0,5 %;
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acido eicosenoico:< 0,4 %.
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4)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” della Lunigiana deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo dorato con toni di verde;
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—
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aroma: di fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: sensazione di dolce;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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indice rifrazione: nella norma;
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acido palmitico: 9 - 15,5 %;
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
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acido stearico: 0,5 - 3 %;
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acido oleico: 70 - 80 %;
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acido linoleico: < 9 %;
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acido linolenico: < 0,9 %;
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acido arachico: < 0, 5 %;
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acido eicosenoico:< 0, 4 %.
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5)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” delle Colline di Arezzo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;
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—
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aroma: fruttato da medio ad intenso;
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sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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indice rifrazione: nella norma;
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acido palmitico: 9 - 15,5 %;
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acido palmitoleico: < 1,5 %;
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acido stearico: 1,2 - 2,5 %;
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acido oleico: 70 - 81 %;
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acido linoleico: < 9 %;
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acido linolenico: < 0,9 %.
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6)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” delle Colline Senesi deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;
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aroma: fruttato da medio ad intenso;
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sapore: amaro da leggero a medio;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg;
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acido palmitico: 9 - 15,5 %;
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acido palmitoleico: ≤ 1,3 %;
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acido oleico: 70 - 80 %;
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acido linoleico: < 9 %;
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acido linolenico: < 0,9 %;
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acido arachico: < 0,5 %;
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—
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acido eicosenoico: < 0,4 %.
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7)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” delle Colline di Firenze deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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aroma: di fruttato da medio ad intenso;
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sapore: amaro da medio intenso;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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acido palmitico: 9 – 15,5 %;
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acido palmitoleico: 0,45 - 1,5 %;
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acido stearico: 1,1 - 2,5 %;
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acido oleico: 70 - 82 %;
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—
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acido linoleico: < 9 %;
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acido linolenico: < 0,9 %;
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biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
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8)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” di Montalbano deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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—
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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—
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge;
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—
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acido palmitico: 9 –15,5 %;
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acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %;
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acido stearico: 1,5 - 3 %;
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acido oleico: 70 - 83 %;
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—
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acido linoleico: < 9 %;
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—
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acido linolenico: < 0,9 %;
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acido arachico:< 0,5 %;
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—
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acido eicosenoico:< 0,4 %;
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—
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biofenoli: ≥ 200 mg/Kg;
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg.
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9)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” dei Monti Pisani deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo oro con toni di verde;
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg;
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge;
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acido palmitico: 9 - 15,5 %;
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—
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %;
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acido stearico: 0,5 - 3 %;
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—
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acido oleico: 70 - 80 %;
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—
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acido linoleico: < 9 %;
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acido linolenico: < 0,9 %;
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acido arachico: < 0, 5 %;
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acido eicosenoico: < 0, 4 %.»
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La modifica interessa il documento unico.
2. La modifica riguarda l'articolo 3 del disciplinare punto 4 del documento unico relativamente alla zona geografica
La modifica non riguarda la delimitazione della zona geografica che rimane la stessa, ma vengono riperimetrate le menzioni geografiche aggiuntive
Si riporta di seguito l'articolo
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1)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Toscana, i territori olivati della Regione idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
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2)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» di Seggiano comprende, in provincia di Grosseto, l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna.
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3)
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La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano» delle Colline Lucchesi comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare.
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4)
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La zona di produzione delle olive dell'olio extravergine di oliva «Toscano» delle Colline della Lunigiana comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Massa Carrara, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare: Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a Nord della Strada Statale Aurelia (S.S. 1) dei Comuni di Montignoso, Massa e Carrara
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5)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Arezzo comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
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6)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline Senesi comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare.
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7)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Firenze comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei seguenti Comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Val d'Arno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
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8)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» di Montalbano comprende, nel1'ambito del territorio amministrativo della provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti Comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
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9)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» dei Monti Pisani comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei Comuni di Buti, Calci, San Giuliano Terme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.
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La modifica interessa il documento unico.
3. La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare di produzione relativo alla prova d'origine
Si è introdotto un nuovo articolo del disciplinare di produzione relativo alla prova di origine
Di seguito il testo dell'articolo introdotto
«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani e dei confezionatori gestiti dalla struttura di controllo, è garantita la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte de11'Organismo di Controllo, secondo quanto disposto dal Disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.»
La modifica non interessa il documento unico.
4. La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e il punto 3.3 del documento unico relativo alla materia prima
Sono state introdotte due nuove varietà
Si è scritto
«Art. 2 —Varietà
1) L’indicazione geografica protetta “Toscano”, senza alcuna menzione geografica aggiuntiva, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell’Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varietà comunque iscritte nel Repertorio Regionale del Germoplasma Autoctono Toscano istituito ai sensi della Legge Regionale n° 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti già iscritti al sistema di controllo all'entrata in vigore del presente disciplinare, altre varietà fino ad un massimo del 5 %.»
La modifica interessa il documento unico.
5. La modifica riguarda l'articolo 4 punto 1 del disciplinare di produzione sul metodo di produzione
Si è riscritto la parte relativa ai sistemi di allevamento, alla potatura
Si è scritto:
«Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta “Toscano” e delle menzioni geografiche aggiuntive devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche dell'olivo e dell'olio.»
La modifica non interessa il documento unico.
6. La modifica riguarda l'articolo 4 punti 3 e 4 del disciplinare di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
Sono stati eliminati alcuni punti
Di seguito i punti eliminati:
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«3)
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0gni anno il produttore, in sede di denuncia preventiva di produzione massima da farsi ai sensi del punto 7 dell'art. 4, ovvero entro il 30 settembre dell'anno di raccolta, deve dichiarare la volontà di utilizzare in tutto o in parte le menzioni geografiche aggiuntive in conformità al presente disciplinare. |
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4)
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Il produttore, al momento della denuncia di produzione delle olive come indicato al al punto 8 dell'articolo 4 entro il 30 gennaio della stessa campagna olearia, deve dichiarare la produzione di olio per la quale vuole utilizzare la o le menzioni geografiche aggiuntive.» |
La modifica non interessa il documento unico.
7. La modifica riguarda l'articolo 4 punti 5b e 5c del disciplinare relativamente alla difesa fitosasanitari
E' stata eliminate la frase che vincolava la difesa fitosanitari ai programmi di lotta guidata
Si riporta di seguito la frase eliminata:
«La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata»
La modifica non interessa il documento unico.
8. la modifica riguarda l'articolo 4 punti 6 e 7 del disciplinare di produzione relativamente alle produzioni massime consentite e al periodo di raccolta
Si è stabilito la data ultima di raccolta
Si è stabilita la produzione massima di olive
Si é scritto:
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4)
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La data ultima di raccolta per la produzione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» viene fissata al 15 dicembre. |
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5)
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La produzione massima di olive, degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, non può superare i Kg 9.000 per ettaro per gli impianti specializzati, mentre negli oliveti in coltura promiscua la produzione media di olive per pianta non potrà superare i Kg 50. |
La modifica non interessa il documento unico.
9. La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinari di produzione relativamente ad alcuni adempimenti a carico dei produttori
Sono stati eliminati degli adempimenti impropiamente inseriti nel disciplinare di produzione
Sono stati eliminati i punti di seguito riportati:
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«8)
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Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione. |
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9)
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Per i produttori non associati la certificazione di cui al punto precedente deve essere rilasciata da Organismi designati dalla Regione Toscana previa esibizione da parte dei produttori della documentazione rilasciata dai titolari degli impianti di molitura, di cui al punto 7 del successivo art. 5, attestante c/te la trasformazione delle olive è avvenuta nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.» |
La modifica non interessa il documento unico.
10. La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.6 del documento unico relativamente all'etichettatura
Si tratta di una riscrittura ed inoltre sono stati eliminati i riferimenti al Consorzio sull'approvazione delle etichette e si è introdotta ina specifica indicazione sulle dimensioni di Toscano rispetto ad altre indicazioni
Si è scritto quanto di seguito riportato:
Alla indicazione geografica protetta «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.
È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda così come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola è consentito se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.
L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
È ammessa l’aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All’interno della suddetta rappresentazione grafica è possibile evidenziare il toponimo dell’effettiva zona di produzione delle olive.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto esprimendolo con: Campagna Olivicola: aaaa/aaaa, oppure, Raccolto, Produzione, Anno, Annata o altri sinonimi: aaaa.
La modifica interessa il documento unico.
11. La modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare di produzione punto 3.5 del documento unico relativamente al confezionamento
La modifica riguarda la capacità dei contenitori
Si è scritto:
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9.
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L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano», anche accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive indicate all'art.1, deve essere immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente |
Il punto 11 è stato eliminato.
La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
«Toscano»
N. UE: PGI-IT-1512-AM01 — 17.7.2025
DOP ( ) IGP (X)
1. Denominazione (denominazioni) (della DOP o IGP)
«Toscano»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Codice della nomenclatura combinata
— 15 - GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L'Indicazione Geografica Protetta «Toscano» eventualmente accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Seggiano,» «Colline Lucchesi», «Colline della Lunigiana», «Colline di Arezzo», «Colline Senesi», «Colline di Firenze», «Montalbano», «Monti Pisani» è riservata all'olio extra vergine di oliva conforme a quanto di seguito riportato.
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1)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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aroma: fruttato da leggero ad intenso accompagnato da uno o più sentori di oliva verde o matura, mandorla, altra frutta matura, carciofo, verde di foglia;
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sapore: presenza di amaro;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meq02/Kg
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge
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acido palmitico: 9 - 16 %
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acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %
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acido stearico: 1,1 - 3 %
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—
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acido linoleico: < 10 %
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acido linolenico: < 1,0 %
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acido arachico: < 0,6 %
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acido eicosenoico: ≥ 60 mg/Kg
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg
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2)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine d’oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» di Seggiano deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: presenza di amaro;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 10 meqO2/Kg.
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3)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline Lucchesi deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo dorato con toni di verde;
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—
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aroma: di fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: sensazione di dolce;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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indice rifrazione: nella norma
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acido palmitico: 9 - 15,5 %
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %
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acido stearico: 0,5 - 3 %
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—
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acido oleico: 70 - 80 %
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—
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acido linolenico: < 0, 9 %
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acido arachico: < 0,5 %
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acido eicosenoico:< 0,4 %
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4)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» della Lunigiana deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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—
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colore: giallo dorato con toni di verde;
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—
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aroma: di fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: sensazione di dolce;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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—
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indice rifrazione: nella norma
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—
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acido palmitico: 9 - 15,5 %
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %
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acido stearico: 0,5 - 3 %
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acido oleico: 70 - 80 %
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acido linolenico: < 0,9 %
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—
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acido arachico: < 0, 5 %
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—
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acido eicosenoico:< 0, 4 %
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5)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Arezzo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: da verde intenso al giallo con evidenti note cromatiche verdi;
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aroma: fruttato da medio ad intenso;
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sapore: presenza di note di amaro da leggero a medio;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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—
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indice rifrazione: nella norma
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—
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acido palmitico: 9 - 15,5 %
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acido palmitoleico: < 1,5 %
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—
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acido stearico: 1,2 - 2,5 %
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acido oleico: 70 - 81 %
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acido linolenico: < 0,9 %
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6)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline Senesi deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: verde più o meno intenso con tonalità tendenti al verde giallognolo con leggere note di giallo;
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aroma: fruttato da medio ad intenso;
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sapore: amaro da leggero a medio;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, inferiore a g 0,45 per 100 grammi di olio;
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numero perossidi: ≤ 12 meqO2/Kg
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acido palmitico: 9 - 15,5 %
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acido palmitoleico: ≤ 1,3 %
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acido oleico: 70 - 80 %
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acido linolenico: < 0,9 %
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acido arachico: < 0,5 %
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acido eicosenoico: < 0,4 %
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7)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Firenze deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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—
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aroma: di fruttato da medio ad intenso;
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—
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sapore: amaro da medio intenso;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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—
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente g 0,45 per 100 g. d’olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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—
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acido palmitico: 9 – 15,5 %
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acido palmitoleico: 0,45 - 1,5 %
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—
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acido stearico: 1,1 - 2,5 %
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—
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acido oleico: 70 - 82 %
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—
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acido linolenico: < 0,9 %
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—
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg
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8)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» di Montalbano deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: dal verde al giallo oro con variazione cromatica nel tempo;
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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sapore: sensazione di amaro da leggero a medio;
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—
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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—
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge
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acido palmitico: 9 –15,5 %
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acido palmitoleico: 0,5 - 1,5 %
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—
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acido stearico: 1,5 - 3 %
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acido oleico: 70 - 83 %
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acido linolenico: < 0,9 %
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acido eicosenoico:< 0,4 %
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tocoferoli: ≥ 150 mg/Kg
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9)
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All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» dei Monti Pisani deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
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colore: giallo oro con toni di verde;
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—
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aroma: fruttato da leggero a medio;
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—
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sapore: note di amaro da leggero a medio e/o sensazione dolce;
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sensazioni tattili: percezione di piccante;
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valutazione al panel test: livelli consentiti dalla normativa vigente;
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acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente g 0,45 per 100 grammi d’olio;
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—
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numero perossidi: ≤ 14 meqO2/Kg
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—
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indice di rifrazione a 25 °C: in legge
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—
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acido palmitico: 9 - 15,5 %
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—
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acido palmitoleico: 0,4 - 1,2 %
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—
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acido stearico: 0,5 - 3 %
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—
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acido oleico: 70 - 80 %
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—
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acido linolenico: < 0,9 %
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—
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acido arachico: < 0, 5 %
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—
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acido eicosenoico: < 0, 4 %
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3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’indicazione geografica protetta «Toscano», deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Americano, Arancino, Ciliegino, Frantoio, Grappolo, Gremignolo, Grossolana, Larcianese, Lazzero, Leccino, Leccio del Corno, Leccione, Madonna dell’Impruneta, Marzio, Maurino, Melaiolo, Mignolo, Moraiolo, Morchiaio, Olivastra Seggianese, Olivella, Pendolino, Pesciatino, Piangente, Punteruolo, Razzaio, Razzo, Rossellino, Rossello, San Francesco, Santa Caterina, Scarlinese, Tondello e altre varietà comunque iscritte nel Repertorio Regionale del Germoplasma Autoctono Toscano istituito ai sensi della Legge Regionale n° 64 del 16 novembre 2004. Possono, inoltre, concorrere, negli oliveti già iscritti al sistema di controllo all’entrata in vigore del presente disciplinare, altre varietà fino ad un massimo del 5 %.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta e oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» deve essere confezionato nella zona geografica delimitata e immesso al consumo in recipienti idonei, secondo la normativa vigente.
L'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» già prima del suo riconoscimento come IGP, si caratterizza per una forte reputazione qualitativa internazionale. Solo un controllo stringente prima dell’immissione al consumo, anche delle fasi a valle della produzione come il confezionamento, permette di garantire ai consumatori le qualità specifiche del prodotto e di interrompere prontamente ogni avvio di frode commerciale, come dimostrano le proficue collaborazioni di questi anni del Consorzio di tutela con gli organismi preposti fino all’Interpol.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Alla indicazione geografica protetta «Toscano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori, quali: «monovarietale», «raccolto a mano», ecc.
È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda così come il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola è consentito se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.
L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
Il nome della indicazione geografica protetta «Toscano» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della I.G.P. «Toscano».
È ammessa l’aggiunta della rappresentazione grafica (mappa/cartina geografica) del territorio amministrativo della denominazione tutelata. All’interno della suddetta rappresentazione grafica è possibile evidenziare il toponimo dell’effettiva zona di produzione delle olive.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto esprimendolo con: Campagna Olivicola: aaaa/aaaa, oppure, Raccolto, Produzione, Anno, Annata o altri sinonimi: aaaa.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
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1)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della Regione Toscana, i territori olivati della Regione idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. |
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2)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazionegeografica protetta «Toscano» di Seggiano comprende, in provincia di Grosseto, l’intero territorio amministrativo dei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, e Seggiano, Cinigiano, Santa Fiora e Roccalbegna. |
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3)
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La zona di produzione delle olive dell’olio extra vergine di oliva «Toscano» delle Colline Lucchesi comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Lucca, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare. |
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4)
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La zona di produzione delle olive dell’olio extra vergine di oliva «Toscano» delle Colline della Lunigiana comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Massa Carrara, in tutto o in parte i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni della provincia medesima idoneia conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare: Fosdinovo, Aulla, Fivizzano, Casola Lunigiana, Licciana Nardi, Villafranca Lunigiana, Podenzana, Tresana, Mulazzo, Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Comano, Zeri e i territori a Nord della StradaStatale Aurelia (S.S. 1) dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara. |
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5)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Arezzo comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Arezzo, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare. |
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6)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline Senesi comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Siena, i territori olivati della provincia medesima idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative del presente disciplinare. |
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7)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» delle Colline di Firenze comprende, nell’ambito del territorio amministrativo delle province di Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei seguenti comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, BarberinoTavarnelle, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Cantagallo, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo, Montemurlo, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vaiano, Vernio, Vicchio, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. |
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8)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» di Montalbano comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Pistoia, Firenze e Prato, i territori olivati ricadenti nei confini amministrativi dei seguenti comuni: Capraia e Limite, Carmignano, Cerreto Guidi, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Poggio a Caiano, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Vinci, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. |
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9)
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La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extra vergine di oliva a indicazione geografica protetta «Toscano» dei Monti Pisani comprende, nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Pisa, i territori olivati compresi nei confini amministrativi dei comuni di Buti, Calci, San GiulianoTerme, Vicopisano, Vecchiano, idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. |
5. Legame con la zona geografica
La necessità di regolare l’attività di produzione e commercializzazione dell’olio di oliva in Toscana fu avvertita in epoca remota. Il primo documento legislativo, che costituisce lo «Statuto degli Oliandoli», risale al 1318, composta da ottantasei articoli che trattano in maniera organica l’esercizio dell’arte. In questo documento si ravvisa l’intento di isolare e tutelare la produzione dell’olio di oliva, nonché di qualificare gli esercenti del «distretto» di Firenze, che all’epoca comprendeva buona parte del territorio regionale. Gli Oliandoli, infatti, per poter esercitare l’attività dovevano essere iscritti in un apposito albo. Negli ultimi anni del 1500, grazie alla politica dei Medici, si verificò un ulteriore sviluppo della coltura dell’olivo. Nel 1600 si ha la suddivisione delle grandi proprietà in mezzadrie con un ulteriore sviluppo della coltura che occupò nel 1700 un ruolo predominante nell’economia aziendale. Nel corso degli ultimi secoli la coltivazione dell’olivo ha assunto, in Toscana, una grande importanza economica ed ambientale modellando, altresì, in modo mirabile il paesaggio Toscano. Il prestigio di cui gode la qualità della produzione oleicola Toscana è diffuso in tutto il mondo. Grazie ai produttori toscani riuniti dal 1982 nel Consorzio Regionale dell’Olio Toscano (CROEVOTT) è stata svolta una intensa attività di conoscenza, studio, valorizzazione e promozione del prodotto fino al riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta ottenuta nel 1997.
I fattori che determinano le caratteristiche, la qualità e la tipicità dell'olio extravergine di oliva «Toscano» sono sia di tipo naturale che umano.
La Toscana si situa al limite settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo; ne consegue una produzione di olive per unità di superfice quantitativamente modesta e una non completa maturazione dei frutti che comporta una particolare caratterizza- zione dell'olio prodotto («fruttato» marcato, elevati contenuti di alcuni componenti chimici minori, ecc.)
Fra i fattori naturali si evidenzia inoltre lo stretto legame esistente fra l’olivicoltura toscana e la collina (oltre il 90 % degli oliveti toscani risulta localizzato in aree collinari e montane). La presenza di piante di olivo rappresenta uno degli elementi che maggiormente contribuiscono a caratterizzare il paesaggio tipico della collina toscana. L’ambiente collinare e le caratteristiche dei terreni certamente influiscono sui risultati produttivi e qualitativi dell'olivicoltura regionale, differenziandola da altre realtà caratterizzate da condizioni di coltivazione profondamente diverse.
Altri fattori che contribuiscono in maniera determinante a caratterizzare l'olio extravergine di oliva Toscano sono quelli umani, frutto di secolari tradizioni: la coltivazione dell'olivo avviene, anche per la giacitura collinare dei terreni, normalmente con metodi estensivi e con impiego di fertilizzanti e fitofarmaci assai limitato. I problemi di natura fitopatologica sono in genere ridotti, grazie alle favorevoli condizioni ambientali, ed anche gli attacchi di mosca dell'olivo risultano generalmente contenuti. La raccolta delle olive avviene precocemente e si conclude normalmente entro un mese, un mese e mezzo. La raccolta avviene normalmente con distacco dei frutti direttamente dalla pianta e la raccolta delle olive da terra non viene mai praticata e comunque è esclusa dal disciplinare di produzione.
Le olive raccolte vengono rapidamente avviate al processo di estrazione, operazioni favorite dall’elevato numero di frantoi presenti in Toscana (circa 400) e la loro diffusione sul territorio che consente una lavorazione tempestiva anche di piccole partite di olive ottenendo così altissimi livelli qualitativi grazie anche al continuo processo di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti che implementano le più attuali tecnologie estrattive.
Il forte attaccamento alla produzione da parte anche dei più piccoli produttori viene valorizzato permettendo, oltre che della IGP olio extravergine di oliva Toscano, l’uso di menzioni geografiche in aggiunta al nome principale. Si tratta di zone ben delimitate nelle quali le condizioni pedologiche e microclimatiche in combinazione con le varietà utilizzate conferiscono al prodotto specifiche peculiarità qualitative rispondendo così anche alle richieste dei consumatori più esigenti e profondi conoscitori dei territori della Toscana e del suo pregiato prodotto.
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Carne Salada del Trentino - Pubblicazione del Disciplinare di produzione - 2025 »