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Pesca di Delia Igp - Controlli da Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC - 2025

Pubblicato da disciplinare
Pesca di Delia igp

Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni GCC con sede in Messina, c/o il Dipartimento Scienze  Veterinarie dell’Università di Messina, Polo Universitario Annunziata, è designata quale autorità pubblica ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la  Igp Pesca di Delia, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 790 della Commissione del 10  maggio 2021 .

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione all’organismo denominato “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” quale autorità  pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pesca di Delia”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n.
1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 790 della Commissione del 10 maggio 2021 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Pesca di Delia”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024
al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 533207 del 19 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il “Consorzio di Ricerca Filiera
Carni - CoRFilCarni GCC” è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli
per la indicazione geografica protetta “Pesca di Delia”, registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 19 ottobre 2022, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 166264 del 26 settembre 2025, con la quale la Regione Siciliana ha confermato il
“Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” quale struttura di controllo della indicazione
geografica protetta “Pesca di Delia”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dal “Consorzio di Ricerca Filiera Carni –
CoRFilCarni GCC” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione
geografica protetta “Pesca di Delia”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
Il “Consorzio di Ricerca Filiera Carni - CoRFilCarni GCC” con sede in Messina, c/o il Dipartimento
Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, Polo Universitario Annunziata, è designata quale autorità
pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n.
1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Pesca di Delia”, registrata in ambito Unione europea
con Regolamento (UE) n. 790 della Commissione del 10 maggio 2021 .


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’ “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC”, per tutta la durata del periodo di validità
della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’“Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli
organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota
senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 19 ottobre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare l’“Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
Il “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. Il “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” comunica in forma telematica al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla
Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale,
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. Il “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
3. Il “Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC” è tenuto ad adempiere agli obblighi
indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Consorzio di Ricerca Filiera Carni – CoRFilCarni GCC”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui
all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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