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Sabina Dop - Proposta di modifica del disciplinare di produzione 2004

Pubblicato da disciplinare
Sabina Dop

La denominazione di origine protetta SABINA deve essere ottenuta dalle seguenti varieta' di olive  presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%. Possono, altresi', concorrere  le olive di altre varieta' presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  dell'olio extravergine di oliva «Sabina».

(GU n.126 del 31-5-2004)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della D.O.P. «Sabina», riferita all'olio extravergine di
oliva, registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96
del 1° luglio 1996 nel quadro della procedura prevista dall'art. 17
del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Associazione dei
Produttori Olivicoli di Roma, A.P.O.R., con sede in Roma, via
Raffaele Piria n. 8, dalla Associazione Produttori Olivicoli della
provincia di Rieti, A.PR.O.R., con sede in Rieti, viale Morroni n.
28, dalla Associazione Regionale Produttori Olivicoli, A.R.P.O., con
sede in Roma, largo Franchellucci n. 63;
L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio
extravergine di oliva «Sabina» D.O.P. riguarda l'ampliamento della
zona di produzione, relativamente ad una parte di territorio del
comune di Roma, l'eliminazione dei riferimenti normativi in contrasto
con il regolamento comunitario, la modifica del grado di acidita',
l'introduzione sia del parametro dei perossidi che il contenuto
minimo di acido oleico, ed una diversa formulazione delle indicazioni
sulla designazione e presentazione della denominazione;
Considerato che le medesime associazioni dei produttori
assicurano che la modifica proposta non riduce il legame geografico,
che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato
fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualita'
del prodotto ottenuto, con il preciso intendimento di favorire le
procedure messe in atto per il controllo della denominazione;
Considerato, altresi', che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n.
2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni di origine registrate;
Considerato che la regione Lazio ha espresso parere favorevole
alle modifiche del disciplinare di produzione della «Sabina» D.O.P.
presentate dalle associazioni dei produttori ed all'ampliamento della
zona di produzione che attualmente non tiene conto di un'area storica
dell'antica Sabina che ha caratteristiche omogenee al territorio
delimitato;
Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva
«Sabina», e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla
Commissione europea per la registrazione della denominazione,
comprendente tra l'altro il testo del disciplinare di produzione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
giugno 1995 - serie generale - n. 142, ritiene di dover procedere
alla pubblicazione del- l'intero testo del disciplinare di produzione
comprensivo anche delle modifiche proposte;
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela
del consumatore - QTC III - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A D.O.P. «SABINA».

Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Sabina» e' riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta
dalle seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente,
negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio,
Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il
75%.
2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di origine protetta «Sabina» devono
essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di
olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal
presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota,
Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello,
Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo,
Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli
in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio
Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci,
Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;
in provincia di Roma tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina,
Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo,
Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo
Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte). La zona di
produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» e' cosi'
delimitata in cartografia 1:25.000: da una, linea, che partendo dal
punto piu' a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello
e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il
confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il
punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in
direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad
incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo
punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei
comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto piu' a nord
del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre
in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San
Giovanni fino al punto di incontro con il punto piu' a ovest del
confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune
di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine
settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina
sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il
confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in
direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in
Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei
confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea
prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune
di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini
dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in
direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino
ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune
di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest,
il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare
il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione
sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei
Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a
nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita'
Caprareccia del comune di S. Polo dei Cavalieri; la linea prosegue,
in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e
il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il
confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine
orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine
meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale,
dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale
dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova);
segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare
il confine del comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con
la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare
carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la s.s.
Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in
direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del
comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra
il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina
e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea
prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine
occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il
limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da
qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini
occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino
all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina;
prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale
del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo
nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in
direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a
raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea
prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di
Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di
confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione
nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino
all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale
comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a
raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni
di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; e'
consentita l'irrigazione.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 6.300
negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di
olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata
nel periodo compreso tra il 1° ottobre- 31 gennaio di ogni campagna
olivicola.

Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25% in
peso.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli
freschissimi;
odore: di fruttato;
sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro
e piccante per gli oli freschissimi;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi leq 14 Meq02/kg;
acido oleico minimo 68%.

Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato, l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferirnento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute,
fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore su nomi geografici ed in particolar modo su nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
protetta.
Il nome, della denominazione di origine protetta «Sabina» deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
E' fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una
delle seguenti diciture:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA SABINA DOP
oppure
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
Inoltre dovra' essere riportata anche la dicitura «olio
confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato
nella zona di produzione».
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine
a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione
al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o
in ceramica di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero
progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di
produzione.

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