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Lametia Dop - Modifica ordinaria del disciplinare di produzione - 2026

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Olio evo, Dop Igp Stg Argomenti : Lametia

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP Lametia

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 luglio 2026  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lametia». (26A03786)

(GU n.175 del 30-7-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13
febbraio 2026 al n. 170;
Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela dell'olio extra
vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia», che
possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14
ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(DOP) «Lametia» , registrata con regolamento (CE) n. 2107/1999 della
Commissione del 4 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europee L 258 del 5 ottobre 1999;
Visto il parere positivo della Regione Calabria competenti per
territorio circa la richiesta di modifica;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2026, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della DOP «Lametia» ai fini della
presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14
ottobre 2013;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP «Lametia»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della DOP «Lametia».
2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico
della DOP «Lametia», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP
«Lametia», saranno pubblicati sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 22 luglio 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato 1

Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Lametia»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Lametia» e' riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere
ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in
misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva
extravergine della denominazione di produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere
prodotte, nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori
olivati della piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti Comuni:
Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in
parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S.
Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.
Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una
linea che, partendo dal punto piu' a nord sul mar Tirreno del confine
comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione est, il
confine settentrionale del Comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e
S. Eufemia) e prosegue, sempre verso est, sul confine settentrionale
del Comune di Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo il
confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei Comuni di
Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida.
Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine
settentrionale del Comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo
verso sud, il limite est confinante con il Comune di Caraffa di
Catanzaro (escluso dall'area) per ritornare verso ovest-sud-ovest
lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e
Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza
dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne
percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il
punto di incontro con il territorio del Comune di Curinga e
discendere verso sud lungo il confine di levante e meridionale dello
stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine
settentrionale del Comune di Filadelfia, si dirige verso sud-ovest
escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello stesso
comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m.
Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del Comune
di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne
percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla
contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a
sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada
Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del Comune di
Francavilla.
Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del
Comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del Comune di
Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine
comunale di ponente del Comune di Francavilla per ripiegare verso il
mare ad ovest lungo il confine settentrionale del Comune di Pizzo
Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa
del mar Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni,
di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da
depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita'
nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo,
sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere
idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili,
profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni,
atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In
particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i
nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una
densita' di impianto fino a quattrocento piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non puo' superare i quintali
centotrenta per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
Regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna
oleicola.

Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
Le operazioni di confezionamento sono effettuate nell'ambito
territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione
di imbottigliamento e' effettuato nella zona delimitata derivano
dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la
qualita' dell'olio «Lametia».
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Lametia»
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente, ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere
molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: >=6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine protetta
«Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione
di origine protetta.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro,
recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box
con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette
monodose da 1-2 cl.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

Art. 8.

Legame con la zona geografica

La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima
data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo.
La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla
coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono
costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»;
le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante
impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del lametino
e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in
grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche
chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche
condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie
dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per
l'olivicoltura nel 1991.
Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra
vergine di oliva prodotto nella piana del lametino con la cultivar
Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico,
evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori
oli dell'Italia centrale.
La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica
nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il
superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione
di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta.
Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente
mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca
delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta
delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori
meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla
cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti
quantitativi di olio extra vergine di oliva.
L'ambiente pedoclimatico del lametino, particolarmente vocato
alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar
che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per
tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar
conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta
agronomicamente per la prima volta oltre cento anni addietro (1889)
dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la
coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli
1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in
Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della
Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si
incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la
varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo
areale di origine.
Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto
sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio
presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea
confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo
che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la
resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente
qualita'... E' cultivar di notevole interesse.»;
Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla
Carolea su ben tredici cultivar esaminate (R. D'Amore e Altri.
Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in
Calabria. Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura -
Numero speciale Volume I, Cosenza 1977).
La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si
trova concentrata nella piana del lametino e zone circostanti, e' da
ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' cultivar autoctona del
lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le
condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue
peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio,
nonche' vegetative e produttive.

Allegato 2

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli «Lametia»

1. Denominazione/denominazioni
«Lametia»

2. Tipo di indicazione geografica

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e
al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
15 - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e
prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di
origine animale o vegetale
4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome
registrato
La denominazione di origine protetta «Lametia» deve essere
ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in
misura non superiore al 10%.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > =6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 14,00 meq02/kg;
K232: <=2,00;
K270: <=0,20;
polifenoli totali: >=170.
4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di
origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e
restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti
trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)
-
4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona
geografica identificata
Le fasi di coltivazione e il processo di oleificazione delle
olive devono avvenire nella zona geografica delimitata.
4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura,
grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nell'ambito del
territorio delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di
imbottigliamento e' effettuato nella zona delimitata derivano dalla
necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la
qualita' dell'olio DOP «Lametia».
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro,
recipienti con banda stagnata, recipienti in terracotta, bag in box
con capacita' non superiore a litri 5, bustine e bottigliette
monodose da 1-2 cl.
4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si
riferisce il nome registrato
Alla denominazione «Lametia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato,
superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nella zona geografica
delimitata.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zona di produzione di oli a denominazione
di origine protetta.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
Il nome della denominazione di origine protetta «Lametia» deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.

5. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell'olio di oliva extravergine della
denominazione di origine protetta «Lametia» devono essere prodotte,
nell'ambito della Provincia di Catanzaro, nei territori olivati della
piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le
caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Curinga, Filadelfia
(in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex
Nicastro, Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria,
Feroleto Antico e Pianopoli.

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame
La coltivazione dell'olivo nell'area in esame e' di antichissima
data. Le prime coltivazioni risalgono al IX ed al XII secolo.
La particolarita' di questo areale, naturalmente vocato alla
coltivazione dell'olivo, rappresentata dal fatto che gli oliveti sono
costituiti da piante di una sola ed esclusiva cultivar: «la Carolea»;
le altre, presenti per circa il 10%, hanno funzione di piante
impollinatrici. Questa cultivar originaria ed autoctona del lametino
e' conosciuta infatti anche con il sinonimo di Nicastrese. E' in
grado di produrre un olio dalle elevate caratteristiche
chimico-organolettiche, evidenziate sia da indagini analitiche
condotte negli anni 1969-1972 dall'Istituto di industrie agrarie
dell'Universita' di Bari e sia dall'Istituto sperimentale per
l'olivicoltura nel 1991.
Entrambe le indagini concludono nell'affermare che l'olio extra
vergine di oliva prodotto nella piana del lametino con la cultivar
Carolea, sia dal punto di vista chimico-fisico che organolettico,
evidenzia caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei migliori
oli dell'Italia centrale.
La sua storia e' collegata all'evoluzione agronomica e tecnica
nella conduzione degli oliveti; evoluzione che ha permesso il
superamento degli ostacoli che dapprima contrastavano la produzione
di oli pregiati, cioe' la mosca delle olive ed i metodi di raccolta.
Infatti dagli anni cinquanta in poi la situazione e' completamente
mutata per la diffusione e l'affermazione sia della lotta alla mosca
delle olive (Bactrocera Dacus Oleae) e soprattutto della raccolta
delle olive direttamente dall'albero con l'impiego di scuotitori
meccanici. Cio' ha consentito a molte aziende della zona e alla
cooperativa Laconia di produrre e commercializzare ingenti
quantitativi di olio extra vergine di oliva.
L'ambiente pedoclimatico del Lametino, particolarmente vocato
alla coltivazione dell'olivo, ha selezionato nei secoli una cultivar
che e' nata proprio nella zona di Nicastro, da dove si e' diffusa per
tutta la piana di Lamezia e nelle zone circostanti. Tale cultivar
conosciuta con il nome di Nicastrese o Carolea e' stata descritta
agronomicamente per la prima volta oltre cento anni addietro (1889)
dal Carbone (Carbone G.A. L'olivo e l'olio. Modo di migliorarne la
coltivazione e la qualita'. Stab. Tip. Lanciano e D'Oria Napoli
1889), il quale nell'illustrare le razze di olivo coltivate in
Provincia di Reggio Calabria, esalta la qualita' dell'olio della
Carolea e sottolinea che e' la varieta' piu' vetusta che ivi si
incontra, ma ne sconsiglia la diffusione nel reggino, poiche' la
varieta' Carolea e' cultivar delicata e ben si sviluppa nel suo
areale di origine.
Piu' recentemente (1977) uno studio, condotto dall'Istituto
sperimentale per l'olivicoltura sulle principali cultivar di olio
presenti in Calabria, precisa le caratteristiche della Carolea
confermando la sua specificita' dell'areale lametino e concludendo
che e' «eccellente cultivar a duplice attitudine (olio e mensa); la
resa in olio risulta essere elevatissima e l'olio di eccellente
qualita'... E' cultivar di notevole interesse.»;
Tali positivi apprezzamenti sono riservati esclusivamente alla
Carolea su ben tredici cultivar esaminate (R. D'Amore e Altri.
Contributo allo studio delle principali cultivar d'olivo presenti in
Calabria. Annuali dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura -
Numero speciale Volume I, Cosenza 1977).
La ragione della ristretta collocazione di tale cultivar, che si
trova concentrata nella piana del lametino e zone circostanti, e' da
ricercarsi nella circostanza che la Carolea e' varieta' autoctona del
lametino ed in questo particolare ambiente pedoclimatico trova le
condizioni ottimali per estrinsecare nel migliore dei modi le sue
peculiari caratteristiche qualitative ed organolettiche dell'olio,
nonche' vegetative e produttive.

 

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