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Olio Dauno Dop - Disciplinare di produzione

Pubblicato da disciplinare
Dauno Dop

Daunia è l’antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L’olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi della zona. La coltivazione dell’olivo iniziata nel Gargano si è via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare già migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«DAUNO»

N. CE: IT-PDO-0117-1517-31.07.2003

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

«Daunia Verde» — Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»

Indirizzo:

Via Dante 27

71100 Foggia FG

ITALIA

Tel.

+39 0881707742

Fax

+39 0881707742

E-mail:

dauniaverde@tin.it

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.5.

Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.).

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006].

4.1.   Nome:

«Dauno».

4.2.   Descrizione:

L’olio extra vergine di oliva «Dauno», all’atto dell’immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

acidità max 0,6 %,

numero di perossidi ≤ 12 Meq O2/Kg,

polifenoli totali ≥ 100 ppm,

colore dal verde al giallo,

odore fruttato,

sapore fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e amaro.

I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche ammesse.

Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all’attuale normativa UE.

4.3.   Zona geografica:

La zona di produzione dell'olio «Dauno» è situata nella provincia di Foggia.

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui è coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilità del prodotto. In particolare: l’olivicoltore al momento della consegna delle olive al frantoio si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti alla DOP dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l’adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona di appartenenza. Durante il processo di molitura, provvede a registrare i dati relativi alle attività di molitura, che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L’olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione della sottozona e delle varietà previste dal disciplinare. Viene, infine, stoccato in appositi tank identificati con la dicitura: «olio dop dauno — varietà delle olive, menzione geografica». Tutte le informazioni relative alla data di molitura, varietà delle olive, menzione geografica, resa in olio, ecc. sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione e scrupolosamente conservata. Il confezionatore in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP «Dauno» sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attività di confezionamento che mostrino la rintracciabilità della partita di olio.

4.5.   Metodo di ottenimento:

L’olio extra vergine di oliva «Dauno» è prodotto da olive sane, raccolte entro il 30 gennaio. La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 10 000 kg/per ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 25 %. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto.

4.6.   Legame:

La coltivazione dell’olivo in provincia di Foggia risale certamente a epoca molto lontana. Una testimonianza di ciò è data dai frammenti di macerie, simili al trapetum di epoca romana, conservato nell’anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte S. Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta con la dizione di «Valle del Campanile». Nel XVIII secolo una normativa per l’ammasso e il traffico di olio venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo. Nel corso dei secoli l’olivo ha avuto in questa zona una diffusione ed uno sviluppo molto rilevanti fino ad assumere una importanza fondamentale per l’economia della zona.

Daunia è l’antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L’olivicoltura rappresenta uno dei principali comparti produttivi della zona. La coltivazione dell’olivo iniziata nel Gargano si è via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare già migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata. Il commercio dell’olio fu molto intenso, specialmente per via mare. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell’olivo si estese rapidamente nelle più diverse zone della Daunia. Il sistema di espansione della coltura nella provincia di Foggia, in considerazione della conformazione del territorio, ha portato alla formazione di individualità geografiche di produzione che, pur presentando una matrice produttiva comune, evidenziano delle peculiarità di immagine qualitativa dovute sia alla differente composizione percentuale delle varietà che entrano nella produzione dell’olio «Dauno», sia alla particolare conformazione orografica dei quattro areali di coltivazione corrispondenti alle quattro menzioni geografiche aggiuntive che figurano nel disciplinare di produzione. Esse sono: «Dauno Alto Tavoliere», «Dauno Basso Tavoliere», «Dauno Gargano», «Dauno Sub-Appennino». L’inserimento delle predette menzioni nella denominazione principale è finalizzato soprattutto a precisare e preservare nell’immagine geografica relativa all’origine della produzione dell’olio «Dauno» le differenti realtà territoriali produttive della provincia di Foggia che nel corso degli anni hanno acquisito un rilevante valore paesaggistico con forte richiamo turistico.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Foggia

Indirizzo:

Via Dante 27

71100 Foggia FG

ITALIA

Tel.

+39 0881797279

Fax

+39 0881726046

E-mail:

eufrasia.spagnoli@fg.camcom.it

4.8.   Etichettatura:

Ogni menzione geografica deve essere riportata in etichetta con dimensioni non superiori a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Dauno» accompagnato da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Dauno - Alto Tavoliere», «Dauno - Basso Tavoliere», «Dauno - Gargano», «Dauno - Sub Appennino».

E’ consentito l’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

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