L’indicazione geografica tipica “Anagni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Anagni” bianco e “Anagni” rosso.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Anagni” ricade nella provincia di Frosinone e comprende l’intero territorio del comune di Anagni.
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La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni: Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant’Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
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La Docg Cesanese del Piglio o Piglio deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo;
vitigni complementari, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, per non più del 10%
La zona di produzione nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.
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E' riconosciuta la indicazione geografica dei vini da tavola Frusinate
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola Frusinate coincide con l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
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La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Frusinate» o «del Frusinate» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Frosinone.
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Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Genazzano ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
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E' riconosciuta la doc Genazzano ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1 novembre 1992.
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- Genazzano
Bianco: Malvasia di Candia (min. 85%).
Rosso: Ciliegiolo (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle provincie di Roma e Frosinone
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Lazio, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente testo:
«Tuttavia e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio amministrativo della limitrofa Provincia di Terni».
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della regione Lazio.
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