A norma dell’articolo 97, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare della denominazione di origine protetta «Romagna», presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della Igt dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 Agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C del 26 gennaio 2026 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2026/257) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della IGP dei vini Rubicone, di cui al decreto 26 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 dell'8 ottobre 2025, conformemente all'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione
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Modifica del decreto 26 settembre 2025, concernente l'approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGT Rubicone
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Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/697 della Commissione del 19 febbraio 2024 di approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini Rubicone IGP (IGT) e del relativo disciplinare consolidato.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini Rubicone, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 183 dell'8 agosto 2025, integrata all'art. 5, comma 6, del disciplinare di produzione con le disposizioni richiamate nelle premesse del presente decreto, e' approvata.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini Rubicone
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La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della provincia di Bologna. Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della provincia di Bologna, ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna: Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Sillaro o Bianco del Sillaro, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata all'art. 3.
Tuttavia, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della Regione Emilia Romagna».
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