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Albicocca Vesuviana Dop - Domanda di registrazione e Pubblicazione del disciplinare di produzione - Trasmissione alla comunità europea - 2026

Pubblicato da disciplinare
Categoria : Dop Igp Stg Argomenti : Albicocca Vesuviana
Albicocca Vesuviana

Provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea della domanda di registrazione della  indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli Albicocca Vesuviana ai sensi dell’articolo 10, paragrafo  6, del regolamento (UE) 2024/1143 e disciplinare di produzione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE PQA I


Provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea della domanda di registrazione della  indicazione geografica protetta dei prodotti agricoli «Albicocca Vesuviana» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo  6, del regolamento (UE) 2024/1143.


IL DIRIGENTE


VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile
2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti
agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i
prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE)
2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che
integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme
relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità
tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento
delegato (UE) n. 664/2014;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che
reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della
protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità
tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto
riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di
esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell’amministrazione
digitale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, l’articolo 32, comma 1, della predetta legge, ai sensi del quale gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo
previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 251 del 25 ottobre
2013, avente ad oggetto disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le
denominazioni «Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il
regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31
gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, così come modificato
dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025,
registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737, recante individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot.
n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei Conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n.
98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 141 in data 2
marzo 2026, per l’attuazione degli obiettivi definiti dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2026”, rientranti nella competenza del
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot.
n. 106153 del 4 marzo 2026 registrata presso l’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 159 in data 6
marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e
le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei
conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità
alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs. n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di
prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di
funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del d.lgs.
165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7
marzo 2024;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4
giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore
dell’Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni
geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e Affari generali della Direzione;
ESAMINATA la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Albicocca Vesuviana»
come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento e del Consiglio dell’11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore per la
registrazione come IGP della denominazione "ALBICOCCA VESUVIANA”;
DATO ATTO degli esiti della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 16 luglio
2026 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Agraria – Reggia
di Portici, via Università, 100 - 80055 Portici (NA);
DATO ATTO della procedura nazionale di opposizione adottata dal Ministero in base
all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e all’articolo 9 del D.M. 14 ottobre
2013, relativamente alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta
«Albicocca Vesuviana»;
VISTA la pubblicazione del disciplinare dell’IGP «Albicocca Vesuviana» nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 174 del 29 luglio 2026, affinché ogni
persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale potesse
fare opposizione alla domanda di registrazione;
VISTE le opposizioni alla domanda di registrazione pervenute da parte del Comune di Palma
Campania (NA) e dal Comun di San Gennaro Vesuviano (NA);
CONSIDERATO che le suddette opposizioni sono state dichiarate irricevibili ai sensi dell’art. 9
del D.M. 14 ottobre 2013;
RITENUTO che, a seguito dell’esito positivo della fase nazionale della procedura di
registrazione, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle
disposizioni adottate in virtù dello stesso;
RITENUTO pertanto, di dover adottare una decisione favorevole e presentare una domanda di
registrazione nella fase dell’Unione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE)
2024/1143 e dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 14 ottobre 2013;
RITENUTO altresì, di dover procedere alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della
presente decisione favorevole e del disciplinare corrispondente e di dover fornire l’accesso per
via elettronica al disciplinare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE)
2024/1143;


PROVVEDE


1) a seguito dell’esame della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta «
Albicocca Vesuviana» e della valutazione delle opposizioni ritenute non ricevibili, risultano
soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello
stesso;
2) è, di conseguenza, disposta la presentazione della domanda di registrazione dell’indicazione
geografica protetta «Albicocca Vesuviana» nella fase dell’Unione ai sensi dell’articolo 10,
paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell’articolo 10, comma 4, del D.M. 14 ottobre
2013;
3) il presente provvedimento ed il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Albicocca
Vesuviana», in allegato, sono pubblicati sul sito internet del Ministero e sono accessibili dalla
seguente pagina
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25139
4) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio e, in via straordinaria, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120
giorni secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
IL DIRIGENTE
Pietro Gasparri
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)


ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ALBICOCCA VESUVIANA»


Articolo 1
Denominazione
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Albicocca Vesuviana» è riservata al prodotto che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.


Articolo 2
Caratteristiche del prodotto
L’Indicazione Geografica Protetta «Albicocca Vesuviana» designa i frutti della specie Prunus
armeniaca L., riconducibili esclusivamente a varietà di origine locale. Le cultivar ammesse sono (per
epoca di maturazione):
Precoci: Ceccona, Vitillo.
Media maturazione: Cafona, Acqua di Serino, Prete, Portici, Pellecchiella.
Tardive: Boccuccia liscia, San Francesco, Baracca.
All’atto dell’immissione al consumo i frutti allo stato fresco a denominazione «Albicocca Vesuviana»
devono presentare le seguenti caratteristiche qualitative:
Caratteristiche morfologiche e merceologiche:
Drupa di forma ovato ellittica, con calibro (diametro) minimo di 35 mm, colore dell’epidermide giallo
aranciato con sovraccolore rosso chiaro, sfumato, di scarsa o media entità ed estensione, polpa di
consistenza medio elevata, di colore arancio.
Caratteristiche chimiche ed organolettiche:
Tenore zuccherino (solidi solubili totali): gradi Brix non inferiori a 12 nelle cultivar precoci e non
inferiori a 16 nelle cultivar a maturazione media e nelle cultivar tardive.
Qualità gustativa, misurata attraverso l’indice di maturazione (rapporto tra gradi Brix e acidità titolabile
espressa in meq/100 g di prodotto): non inferiore a 1,30 nelle cultivar precoci; non inferiore a 1,80 nelle
cultivar a maturazione media; non inferiore a 2,0 nelle cultivar tardive.
Sapore dei frutti: naturalmente dolce e fruttato, dovuto al giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità,
gusto intenso e vellutato, profumo intenso, buccia dal sapore dolce e vellutato, non astringente.
I frutti devono essere integri, sani, puliti, esenti da marciumi e da parassiti e privi di sostanze estranee
visibili sulla superficie.
I frutti destinati alla trasformazione possono avere un diametro anche inferiore ai 35 mm, parzialmente
integri con lievi alterazioni della buccia, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra; tali frutti
non possono essere destinati come freschi al consumatore finale.


Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dell’I.G.P. «Albicocca Vesuviana» comprende l'intero territorio amministrativo
dei Comuni di: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena
Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio,
Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre del Greco, Trecase, tutti ricadenti nella Città
metropolitana (Provincia) di Napoli.


Articolo 4
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, il prodotto in entrata e
in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla
struttura di controllo autorizzata, dei produttori agricoli, degli intermediari, dei confezionatori, nonché
attraverso la denuncia annuale alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti. Tutte le persone, fisiche
o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate alle verifiche da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.


Articolo 5
Metodo di ottenimento
Sistema di coltivazione:
Le condizioni ed i sistemi di coltivazione degli impianti destinati alla produzione dell’IGP «Albicocca
Vesuviana» devono essere atti a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche
qualitative di cui all’articolo 2.
I terreni devono essere coltivati secondo i principi della buona pratica agricola. Sono ammesse
innovazioni nel metodo di ottenimento del prodotto, sempre che esse non alterino le caratteristiche
qualitative di cui all’articolo 2.
È ammessa la copertura del frutteto con sistemi di protezione dai danni della grandine e da altre calamità
naturali, come reti o teli costituiti da materiale consentito dalle norme, fatte salve eventuali disposizioni
in vigore nell’area di produzione di cui all’articolo 3.
È ammessa negli impianti produttivi la presenza di altre varietà diverse da quelle riportate all'articolo 2,
nella misura massima del 15% delle piante, che fungono anche da impollinatrici, ma i cui frutti
comunque non concorrono alla produzione dell’IGP.
Tecnica colturale:
Portinnesti: Franco, Mirabolano o Mirabolano 29C.
Materiale di moltiplicazione: è obbligatorio, nei nuovi impianti, l’impiego di astoni o di marze di qualità
certificata virus esente o virus controllato delle varietà di cui al precedente articolo 2, innestati sui
portinnesti sopra indicati ovvero, nel caso delle marze, su piante già a dimora; in quest’ultimo caso, il
materiale di moltiplicazione deve comunque essere certificato come virus-esente o C.A.C.
Sesti d’impianto: la densità massima per ettaro è fissata in 900 piante
Difesa fitosanitaria, fertilizzazione ed irrigazione: Per quanto riguarda gli interventi di lotta ai parassiti,
nonché il diserbo ed il relativo impiego dei prodotti di sintesi, vale quanto disposto dalle Norme di difesa
fitosanitaria e/o di lotta biologica previsti dal “Piano regionale di lotta fitopatologica integrata della
Regione Campania” e dal relativo “Disciplinare di produzione integrata dell’albicocco”. Anche per
quanto riguarda la concimazione valgono le “Norme tecniche generali e guida alla Concimazione” ed il
“Disciplinare di produzione integrata della Regione Campania”. L’irrigazione è consentita, ma va
praticata con sistemi a bassa portata evitando, in ogni caso, apporti eccessivi.
Raccolta: La raccolta si effettua nel periodo che va dal 20 maggio al 20 luglio e può essere scalare, in
particolare per le varietà che presentano una scalarità di maturazione e che necessitano quindi di più
passate. La raccolta è esclusivamente manuale utilizzando recipienti che garantiscano ai frutti adeguata
protezione. La produzione massima consentita per ettaro è di 20 t per le varietà precoci e 25 t per quelle
di media epoca e tardive. Nel caso di impianti promiscui la resa per ettaro dovrà essere calcolata in
rapporto alla superficie effettivamente investita, fermo rimanendo i limiti massimi sopra indicati.
Post-raccolta: Qualora non sia effettuata la commercializzazione del prodotto nell’arco delle prime 24
ore dalla raccolta, i frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento. Il tempo massimo di
conservazione è di 20 giorni.


Articolo 6
Legame con la zona geografica
La richiesta di riconoscimento dell’«Albicocca Vesuviana» si basa sulla storica reputazione della
denominazione e su alcune caratteristiche del prodotto, dovute a fattori specifici della zona geografica
che favoriscono la sua coltivazione. Tali fattori sono costituiti in particolare dalle caratteristiche
pedoclimatiche della zona di produzione, che hanno un impatto sui caratteri distintivi del prodotto.
Essi sono costituiti in particolare:
dalla presenza di suoli profondi, con tessitura moderatamente grossolana, ottima permeabilità con una
buona disponibilità di ossigeno per le radici, sui quali compaiono ampie stratificazioni di materiale
sciolto, incoerente, come tufi, ceneri, lapilli e pomici, derivanti dalle antiche e recenti eruzioni del vicino
vulcano del Vesuvio, Da questo substrato vulcanico hanno avuto origine terre brune fertilissime, stabili,
ricche di elementi minerali determinanti per la qualità del prodotto, come potassio, magnesio e boro, e
con soprassuolo arboreo molto rigoglioso nei versanti poco acclivi, dove la coltura dell’albicocco vegeta
nelle migliori condizioni naturali;
da un clima temperato e mite, tipico dell’area mediterranea, con primavere ed estati calde, mitigate
dall’influenza benefica dovuta alla vicinanza del mare, intensa radiazione solare (oltre 260 giorni
all’anno) e angolo di incidenza dei raggi solari vicino a 90°, condizioni ottimali per la coltura
dell’albicocco.
Gli storici Guglielmo Gasparrini e Achille Bruni, autori del “Breve ragguaglio dell’agricoltura e
pastorizia del Regno di Napoli di qua del Faro”, edito a Napoli nel 1845, descrivono l’albicocco come
“l’albero fruttifero più abbondevole presso Napoli, soprattutto nei contorni del Vesuvio, dove viene
meglio che altrove; e più maniere se ne contano differenti nelle frutta, le quali nel nostro dialetto son
chiamate crisommole”.
L’assortimento varietale tuttora presente nell’area vesuviana deriva dalla sintesi equilibrata e da una
consolidata combinazione, operata dai produttori, fra la capacità di adattamento all’ambiente dei
genotipi autoctoni e la pregevolezza dei loro frutti. Le decine di biotipi che nel corso dei secoli si sono
generati e diffusi nella zona sono il frutto dell’ancestrale ed innata usanza dei produttori locali nel
riprodurre la specie attraverso il seme, selezionando, dopo la loro entrata in produzione, solo i semenzali
in possesso di caratteristiche migliorative rispetto ai tipi già coltivati. Un processo che è andato avanti
per secoli e che ha portato alla diffusione nella zona geografica di produzione le varietà autoctone
elencate all’articolo 2.
Il prof. Domenico Tamaro, della Real Scuola Ligure di Agricoltura, nel suo “Trattato di Frutticoltura”,
edito nel 1915, nel capitolo sull’albicocco, riporta le albicocche vesuviane tra le primizie: “In Italia la
regione vesuviana è la più rinomata per le albicocche primaticcie che vengono spedite in tutti i paesi
d'Europa. Si distinguono per la loro ricchezza in zucchero e per il loro profumo”. L’agronomo
Francesco Andolfi, titolare della cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Napoli, nel 1922,
pubblica l’articolo “Frutta vesuviane. L’albicocca del Prete”, sul periodico “L’Agricoltura napoletana”
e scrive, tra l’altro: “Numerose sono le varietà che si coltivano dell’Albicocca Vesuviana, e tutte proprie
della regione”.
Il più importante ricercatore del secolo scorso sull’albicocco nell’Italia meridionale è stato certamente il
prof. Domenico Casella, ricercatore, docente e preside presso la Facoltà di Agraria di Portici. Di rilievo,
uno dei suoi lavori scientifici sull’albicocco in Italia, edito nel 1934, considerato tra i primi testi del
secolo scorso specificamente dedicati a tale specie, nel quale scrive: “l’Albicocca Vesuviana sempre più
va acquistando di anno in anno maggiore diffusione e importanza per le ottime qualità del prodotto,
giustamente apprezzato e largamente richiesto”. Lo stesso Casella, in un articolo sulla rivista “L’Italia
Agricola” (n. 6 del 1958), scrive: “Le varietà di Albicocca Vesuviana con maturazione precoce
meritevoli di grande diffusione e molto apprezzate per l’esportazione sono la Cafona e la Palummella”.
I proff. Pugliano e Cirillo, della Facoltà di Agraria di Portici, nel 1975, pubblicano su L’Informatore
Agrario, n. 31, l’articolo dal titolo “Cultivar di Albicocca Vesuviana che meglio si prestano alla
produzione di sciroppati”. Il prof. Pugliano fu autore, all’interno di uno Speciale della “Rivista di
Frutticoltura” del settembre 1983, anche di un lavoro dal titolo “Portici, Albicocca Vesuviana per il
Nord”.
Nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale (POM) per l’agricoltura meridionale (1999-
2001), coordinato dall’INEA per conto del Ministero delle politiche agricole, il progetto di ricerca POM
14 “Caratterizzazione agronomica e nutrizionale di prodotti tipici del meridione italiano:
caratterizzazione agronomica e nutrizionale”, studiò, tra gli altri prodotti, anche l’«Albicocca
Vesuviana» e una sintesi dei risultati dell’imponente lavoro scientifico vennero pubblicati su uno
speciale della rivista Agricoltura e Ricerca del gennaio 2000, con un capitolo dedicato espressamente a
tale prodotto.
Nel 2004, l’assessorato all’agricoltura della Regione Campania pubblicò una collana di opuscoli sulle
principali produzioni tipiche, tra le quali l’«Albicocca Vesuviana», cui venne dedicata un’apposita
brochure, che sarà poi distribuita in tutti gli eventi promozionali nazionali ed internazionali nel campo
agroalimentare. L’«Albicocca Vesuviana» compare anche nell’Atlante dei prodotti tradizionali della
Campania, dal titolo suggestivo “Chist’è ‘o paese d’o sole”, pubblicato dalla Regione Campania nel
2003. Anche l’assessorato regionale al turismo, nel 2007, pubblicò un opuscolo promozionale dal titolo
“Campania: luoghi, sapori, eccellenze” che, nel capitolo dedicato a Napoli e i suoi dintorni, riportava
una scheda sull’«Albicocca Vesuviana».
La denominazione Albicocca Vesuviana, in questi ultimi venticinque anni, è riportata e citata in
tantissimi contributi di tipo informativo, lavori scientifici, servizi giornalistici, testi, ricettari, articoli su
blog e social network, che esaltano un prodotto straordinario dalla storia lunga e straordinaria.
Si citano per tutti gli articoli pubblicati su:
 opuscolo su Ravello Festival 2009 sui prodotti tipici della Campania;
 quotidiano on line “Italia a Tavola” (del 1° gennaio 2013);
 opuscolo “I sentieri del gusto” del Parco nazionale del Vesuvio, in occasione dell’Expo a Milano
(ottobre 2015);
 Guida ai Sapori e ai Saperi della Campania 2016 del quotidiano “La Repubblica”;
 volume “Campania, dieta mediterranea e PSR” della Regione Campania (febbraio 2021);
 Napoli Today quotidiano on line (1° giugno 2023);
 web site “Cookist” (11 giugno 2023).
L’«Albicocca Vesuviana» deve la sua rinomanza anche alle sue caratteristiche organolettiche e
sensoriali. Sono tanti lavori scientifici effettuati negli ultimi 50 anni ed oltre, soprattutto a cura
dell’attuale Dipartimento di Agraria di Portici dell’Università degli studi di Napoli (D. Casella, L’Italia
Agricola n. 6/1958; G. Pugliano e A. Cirillo, L’Informatore Agrario n. 31/1975; G. Pugliano e altri,
Agricoltura e Ricerca n. 14/1980; M. Forlani e G. Pugliano, Italus Hortus n.s./1997) e dall’ex Istituto
Sperimentale per la Frutticoltura di Roma, oggi CREA (C. Fideghelli e F. Monastra, Monografia di
cultivar di albicocco, 1977 e 1989; A. Cirillo, Annali ISF 1978; F. Pennone ed altri, Italus Hortus n.
6/1999; AA.VV., Agricoltura e Ricerca n. 1/2000), che hanno studiato in particolare gli aspetti qualitativi
del prodotto.
Tali elementi distintivi sono risultati l’elevato tenore zuccherino e la qualità gustativa dei frutti,
rilevabili, rispettivamente, attraverso l’indice rifrattometrico e l’indice di maturazione, che
nell’«Albicocca Vesuviana» risultano indubbiamente elevati rispetto alla media. Tali caratteri sono
direttamente influenzati dalle condizioni pedoclimatiche presenti nel territorio di produzione ed in
particolare dalla presenza di suoli fertili di origine vulcanica, particolarmente ricchi di macro e
microelementi come il potassio, il magnesio, il boro e il ferro, solo per citare quelli che hanno la capacità
di trasportare gli zuccheri e gli altri nutrienti all'interno della pianta fino ai frutti, migliorandone il sapore
e la dolcezza e favorendone la consistenza. I terreni presenti, inoltre, possiedono anche un’alta capacità
di scambio cationico in grado di trattenere tali nutrienti evitandone il dilavamento. Anche il clima
influenza il tenore zuccherino e l'indice di maturazione del prodotto, in particolare per l'intensa
radiazione solare del territorio vesuviano e l'alto angolo di incidenza dei raggi solari che consente,
quest'ultimo in particolare, un'elevata intensità di calore sulle piante e sui frutti nel periodo di
maturazione.


Articolo 7
Etichettatura e confezionamento
Norme specifiche in materia di confezionamento:
Il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con capienza fino ad un massimo di 10 kg,
realizzati con materiale di origine vegetale od altro materiale consentito per il packaging dell’ortofrutta,
con fondo e lati rigidi, al fine di proteggere il prodotto dagli urti, e che deve assicurare il mantenimento
delle specifiche caratteristiche qualitative di cui all’articolo 2.
Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito riportate:
vaschette e vassoi trasparenti in PET o in cartone, sigillati mediante film plastico, da 0,5 Kg a 1 Kg di
peso;
cestini trasparenti in PET riciclato o vergine o cartone, da 0,5 Kg a 2 Kg;
plateaux in cartone o legno o plastica, con peso fino a 5 Kg.
Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo nel calibro e nella colorazione e comprendere
esclusivamente prodotto di eguale varietà. È ammessa una tolleranza di disomogeneità, in termini di
calibrazione e colore, del 10% in peso del prodotto posto nelle singole confezioni. Le confezioni devono
essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della
confezione. Sono ammesse le confezioni aperte, purché il prodotto abbia una percentuale di bollinatura
non inferiore al 70% dei frutti presenti nella confezione. In quest’ultimo caso, il bollino, adesivo e del
diametro di 1 cm, recherà il logotipo del prodotto, che viene di seguito descritto.
Norme in materia di etichettatura:
Le confezioni da ammettere alla certificazione IGP e all’immissione al consumo devono riportare in
etichetta, a caratteri di stampa, chiari e leggibili, e delle medesime dimensioni la denominazione
ammessa a tutela e cioè «Albicocca Vesuviana», l'Indicazione Geografica Protetta (o anche solo
l'acronimo I.G.P.), il simbolo grafico dell'Unione Europea previsto per le IGP. Anche il logotipo
descritto di seguito va posto obbligatoriamente sulle confezioni da immettere al consumo, in
abbinamento inscindibile con la denominazione geografica. È resa facoltativa l’indicazione della cultivar
in etichetta.
In etichetta è vietata l’aggiunta di qualsiasi ulteriore indicazione o qualificazione non espressamente
prevista dal disciplinare di produzione.
L’etichetta potrà riportare, altresì, altre indicazioni accessorie purché non aventi carattere laudativo e
non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto. Inoltre, è
consentita l'indicazione di altre certificazioni volontarie rilasciate da organismi indipendenti sulla base
di standard riconosciuti e verificabili.
La denominazione «Albicocca Vesuviana» è intraducibile.
Logotipo:
Il logo è costituito da un’ellisse, divisa a metà da una linea curva, che rimanda alla forma caratteristica
dell’albicocca. Due quadrati disposti a 45° rispetto all’ellisse sono le foglie. Questo ordinamento
strutturale del logotipo è orientato alla riorganizzazione delle potenzialità informative ed energetiche
messe in atto dalla disposizione di forme semplici. I segni elementari sono usati proprio per rivalutare
la capacità di sintesi e di relazione con i processi di percezione primaria attuati dall’osservatore.
I caratteri tipografici scelti sono l’Officina Sans Book e l’Officina Sans Bold. I colori utilizzati sono:
arancione (Pantone 151 C), verde (Pantone 368 C) e nero. Declinazione in policromia: arancione M60%
Y100%, verde C60% Y100%, nero.

Albicocca Vesuviana

 

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