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Vulture Dop - Controlli di RINA AGRIFOOD SpA - Designazione 2026

Pubblicato da disciplinare
Vulture Dop

“RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad espletare le funzioni  di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione  di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 21 della Commissione dell’11 gennaio 2012, in sostituzione della “Camera di commercio  industria artigianato e agricoltura della Basilicata”, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e  certificazione per la medesima denominazione.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione  europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica
i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n.
1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 21 della Commissione dell’11 gennaio 2012 con il quale l’Unione europea
ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio
extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14
il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al
n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 501973 del 29 settembre 2025, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale la “Camera di commercio
industria artigianato e agricoltura della Basilicata” è stata designata ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva;
Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2025, n. 690637 recante “Attuazione del regolamento (UE)
2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni
geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali
garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”;
Visto in particolare l’art. 56, comma 8, del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690637, il
quale stabilisce l'obbligo di accreditamento degli organismi di controllo secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065:2012, e successive modifiche, fissando per gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica un termine di adeguamento di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (16 settembre
2026);
Vista la nota prot. n. 11989 del 28 aprile 2026, con la quale la “Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura della Basilicata” ha comunicato la decisione di non procedere all’iter di
accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 7065:2012;
Preso atto che, con comunicazione del 10 settembre 2026, il “Consorzio di tutela DOP Vulture” ha
individuato “RINA AGRIFOOD S.p.A.” con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305,, in sostituzione
della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Basilicata”, quale nuovo
organismo di controllo della denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di
oliva;
Considerato che in data 15 settembre 2026 “RINA AGRIFOOD S.p.A.” ha trasmesso il Piano dei
controlli e tariffario definitivi, per la denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio
extravergine di oliva;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto di procedere all’approvazione della citata
documentazione e alla emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale nei confronti di “RINA
AGRIFOOD S.p.A.”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzato ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n.
1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva,
registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 21 della Commissione dell’11 gennaio
2012, in sostituzione della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Basilicata”, che
contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. La “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Basilicata” dovrà rendere disponibile
a “RINA AGRIFOOD S.p.A.” tutta la documentazione inerente al controllo per la denominazione di
origine protetta “Vulture” riferita all’olio extravergine di oliva.
3. Alla “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della Basilicata” spetta la parte dei
proventi delle tariffe approvate relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro
delle funzioni di cui al comma 1.


Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Vulture” riferita all’olio
extravergine di oliva, presentati da “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo
ritenga necessario, decida di impartire.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e
il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione
di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 16 settembre 2026.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “RINA AGRIFOOD S.p.A.” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o
un’autorità pubblica accreditata ai sensi dell’art. 56, comma 8, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025,
n. 690637.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “RINA AGRIFOOD S.p.A.” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 5
(Vigilanza)
“RINA AGRIFOOD S.p.A.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a
richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque,
in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “RINA AGRIFOOD S.p.A.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto
ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “RINA AGRIFOOD S.p.A.”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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