Lison-Pramaggiore
Bianco: Tai (dal 50% al 70%) o Chardonnay e/o Pinot Bianco e/o Pinot Nero, Sauvignon, Verduzzo Friulano, Verduzzo Trevigiano (min. 85%).
Rosso: Merlot (dal 50% al 70%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère, Malbech,
Refosco dal Peduncolo Rosso (min. 85%)
Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.
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La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della doc dei vini Prosecco, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 9 agosto 2025, e' approvata.
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C del 23 dicembre 2025 e' stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE (C/2025/6773) relativa all'approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini Prosecco, di cui al decreto 22 settembre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 30 settembre 2025.
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Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 , sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.
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Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Prosecco
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**Contiene modifiche del 31/07/2020
Il Prosecco è un vino di colore giallo paglierino brillante, con perlage fine e persistente nella tipologia spumante o con evidente sviluppo di bollicine nella versione frizzante. E’ caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela e pera) tipiche delle uve di provenienza. Al gusto è fresco, leggero e caratterizzato da equilibrio tra la componente zuccherina e acidica. La versione spumante, in riferimento al contenuto zuccherino si distingue in brut, extra dry, dry e
demi-sec.
Il Prosecco fermo presenta anche marcati sentori di frutta e un gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.
Titolo alcolometrico volumico totale min 10,50; estratto non rid. min 14,0.
L’area di produzione dei vini della denominazione "Prosecco" comprende i territori delle seguenti province: Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
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All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
«La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso».
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A titolo di rettifica del decreto ministeriale 8 ottobre 2013 richiamato in premessa, l'art. 5, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a IGT Venezia Giulia, e' sostituito con il seguente:
"La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all'art. 3. Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, e' consentito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle Province di Venezia e Treviso"
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La Igt Venezia Giulia è riservata ai vini bianchi, anche nella tipologia frizzante, rossi, anche nella tipologia frizzante e novello e rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Venezia Giulia” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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