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Riviera Ligure Dop - Registrazione della modifica del disciplinare 2023

Pubblicato da disciplinare
Riviera Ligure Dop - Registrazione della modifica del disciplinare 2023

Disciplinare di produzione della DOP «Riviera Ligure» nella stesura  risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160  del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del  19 giugno 2023. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 6 luglio 2023  

Registrazione della modifica del disciplinare della DOP Riviera Ligure ai sensi del regolamento  (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di  qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. (23A03981)

(GU n.165 del 17-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160
del 26 giugno 2023 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione
(UE) 2023/1224 della Commissione del 19 giugno 2023, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome
iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Riviera Ligure»;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di
produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento
siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio
nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Riviera Ligure» nella stesura  risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160  del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del  19 giugno 2023. I produttori che intendono porre in commercio la DOP «Riviera Ligure» sono  tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla  normativa vigente in materia.
Roma, 6 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» e'
riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

L'olio extravergine di oliva «Riviera Ligure», facoltativamente
accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve
essere ottenuto dalle seguenti varieta' locali e relativi sinonimi
(dei quali tra parentesi vengono indicati a titolo non esaustivo i
piu' comuni) di olive presenti da sole o congiuntamente negli oliveti
del territorio indicato all'art. 3: Arnasca, Carparina, Castelnovina,
Colombaia, Cozzanina, Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina,
Lantesca (o Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (o
Lizzone, Olivastrone), Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea,
Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (o Principina),
Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (o Gentile, Giuggiolina),
Taggiasca di Feglino, Toso.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio
extravergine di oliva «Riviera Ligure» comprende i territori olivati
di tutti i comuni citati ai successivi punti 2, 3, 4 del presente
articolo.
2. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera
Ligure» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera
dei Fiori» comprende, nella Provincia di Imperia, l'intero territorio
amministrativo dei seguenti Comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica,
Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo,
Ventimiglia, Taggia, Costarainera, Pontedassio, Civezza, San
Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio,
Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia,
Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua,
Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Carpasio, Castelvittorio,
Isolabona, Vallebona, Sanremo, Bajardo, Diano Arentino, Badalucco,
Ceriana, Perinaldo, Prela', Pigna, Apricale, Villa Faraldi,
Vallecrosia, San Biagio della Cima, Bordighera, Soldano, Ospedaletti,
Seborga, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al
Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila
d'Arroscia, Armo, Rezzo, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte,
Mendatica, Triora.
3. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione protetta «Riviera Ligure»,
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera del
Ponente Savonese», comprende nella Provincia di Savona l'intero
territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Orco Feglino, Finale
Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli,
Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico,
Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva,
Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia,
Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda,
Albisola Superiore, Castelbianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto
Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio,
Stella, Zuccarello, Calizzano, Osiglia.
4. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Riviera
Ligure», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Riviera
di Levante», comprende, nelle Province di Genova e La Spezia,
l'intero territorio amministrativo, dei seguenti Comuni: Provincia di
Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco,
Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari,
Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza
Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno,
Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna,
Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi,
Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese, Davagna; Provincia di La
Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano
Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto di
Vara, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto,
Santo Stefano di Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore,
Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo, Brugnato, Carro, Carrodano,
Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago.

Art. 4.

Origine del prodotto

1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e
attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei
trasformatori, degli intermediari e dei confezionatori in appositi
elenchi gestiti dalla struttura di controllo e' garantita la
tracciabilita' e rintracciabilita' del prodotto.
2. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1
devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
3. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» sono da
considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione
descritta ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 3, i cui terreni, situati
prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano da
disgregazione di roccia madre di origine calcarea o
scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo a suoli di medio
impasto tendenzialmente piu' sciolti alle quote piu' elevate o nelle
parti prossime alle zone costiere.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 9000 per ettaro. La
resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%.

Art. 6.

Modalita' di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», priva di una
delle tre menzioni geografiche aggiuntive, comprende l'intero
territorio amministrativo di tutti i comuni facenti parte dell'area
di produzione definita dall'insieme delle tre menzioni geografiche
aggiuntive.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera dei Fiori», comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera del Ponente Savonese», comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3
dell'art. 3.
4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», accompagnata
dalla menzione geografica «Riviera di Levante», comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a
garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22);
nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve
essere = 0;
fruttato: mediana ≥ 3,0;
piccante: mediana ≤ 5,0;
amaro: mediana ≤ 4,5;
dolce: mediana ≥ 2,0;
acidita' massima totale espressa in acido oleico in peso non
superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio;
numero perossidi ≤ 17 MeqO2/Kg;
K232 ≤ 2,30;
K270 ≤ 0,16.
2. Altri parametri non espressamente citati devono essere
conformi alla normativa UE.

Art. 8.

Legame con l'ambiente

Il «Riviera Ligure» deve le sue caratteristiche alle particolari
condizioni pedoclimatiche del territorio.
La Liguria si presenta con una forma ad arco aperto verso
mezzogiorno, stretta tra una dorsale montuosa che la ripara dai venti
e dalle temperature rigide del Nord e un mare apportatore di
condizioni atmosferiche favorevoli, soprattutto in termini di
temperatura e umidita'. Il clima di tipo mediterraneo, unitamente
alla situazione pedologica caratterizzata in gran parte da terreni in
pendenza di medio impasto, ha creato le condizioni ottimali per la
crescita dell'ulivo, la cui distribuzione e' avvenuta su quasi tutto
il territorio fino ad una altitudine di circa 800 m s.l.m. anche se
in prevalenza lungo la fascia della Riviera di Ponente.
L'uomo ha contribuito in maniera importante allo sviluppo delle
condizioni favorevoli all'olivicoltura ligure attraverso una intensa
attivita' manuale di costruzione di terrazzamenti sostenuti da muri
in pietra a secco, che impediscono l'erosione del terreno, lo
arieggiano e ne gestiscono i carichi idrici. Si tratta di un'opera
secolare, che ha dato un'impronta specifica al suolo coltivato e ha
contribuito a rendere unico il paesaggio ligure nel panorama
internazionale. Anche le pratiche colturali olivicole liguri sono il
frutto di secoli di esperienze. Esse vanno dalla forma di allevamento
delle piante, che tradizionalmente asseconda lo sviluppo naturale
dell'albero verso l'alto e puo' anche presentarsi con sesti di
impianto molto stretti perche' legati alla carenza di terreno, alla
pratica della raccolta scalare, che sconta un periodo prolungato di
operazioni a vantaggio della giusta maturazione dell'oliva.
Storicamente si ritiene che furono i monaci benedettini (IX
secolo) a introdurre l'ulivo in Liguria. Il ceppo iniziale prese il
nome di «taggiasca» da Taggia, localita' mercantile dalla quale le
olive venivano spedite e commercializzate.
La derivazione dell'olivicoltura ligure da un ceppo comune e'
testimoniata fin dai primi anni dell'Ottocento dal piu' grande
botanico italiano, Giorgio Gallesio, il quale verifico' l'esistenza
di un'unica tipologia di pianta di ulivo, che ha progressivamente
caratterizzato tutto il territorio assumendo nomi diversi a seconda
delle localita' interessate (Pomona italiana, 1817). Questa
situazione e' stata rilevata anche in tempi recenti da studi e
ricerche specialistiche, che hanno confermato come l'olivicoltura
ligure sia rappresentata prevalentemente dalla varieta' storica
«taggiasca», tuttora presente con tale nome nelle Provincie di
Imperia e Savona, e da varieta' da esse derivate, conosciute con i
nomi Lavagnina nella Provincia di Genova e Razzola nella Provincia di
La Spezia. E' accaduto infatti che con gli anni i cloni antichi nel
loro complesso si sono perfettamente adattati agli ambienti nei quali
si sono insediati, dando vita a differenze di minore importanza
percepibili solo a livello locale (Regione Liguria. R. Barichello Le
varieta' di olivo liguri, 2017).
L'olio «Riviera Ligure» e' molto apprezzato dal consumatore per
il suo equilibrio, gli alti valori di acido oleico e la sensazione
particolare di dolce che offre all'assaggio. Queste caratteristiche
distintive dipendono tutte dai fattori naturali e umani dell'ambiente
di origine. L'ottenimento di un prodotto «equilibrato», in
particolare fra le sensazioni gustative di amaro e/o piccante da una
parte e quella di fruttato dall'altra, e' infatti il risultato delle
condizioni pedoclimatiche favorevoli come pure della scelta del
giusto momento di maturazione delle olive attraverso la pratica della
raccolta scalare. Sul livello elevato di acido oleico incide
principalmente la presenza preponderante della «taggiasca» e delle
altre varieta' aventi con questa una stretta vicinanza genetica. La
sensazione specifica di «dolce», ricercata da un segmento importante
di consumatori, e' influenzata dalla tendenza, non riscontrabile
nelle altre regioni italiane, di prolungare la raccolta fino a
stagione inoltrata. Infine, non va dimenticato che le caratteristiche
del «Riviera Ligure» sono da ascrivere anche alla secolare dedizione
regionale alla produzione e al commercio dell'olio d'oliva, che fa
leva sia sulla cura dedicata ai terreni e sia su quel «saper fare»
riscontrabile tanto nella gestione degli oliveti quanto negli
impianti di trasformazione, il cui numero elevato appare un segno
inequivocabile di una professionalita' ampiamente diffusa.

Art. 9.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». L'attributo
«dolce» si puo' inserire in etichetta solo nel caso in cui la mediana
dell'attributo «amaro» e quella dell'attributo «piccante» sono
inferiori o uguali a 2,0.
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati tali da non trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute,
fattorie e loro localizzazione territoriale e' consentito solo se il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli
oliveti facenti parte dell'azienda, della tenuta o della fattoria
interessata.
4. La zona di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni facenti parte dell'area di
produzione definita all'art. 3, comma 1.
5. La denominazione «Riviera Ligure» puo' essere accompagnata da
una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Riviera dei
Fiori», «Riviera del Ponente Savonese», «Riviera di Levante», cosi'
come delimitate all'art. 3. Tali menzioni geografiche aggiuntive, se
utilizzate, devono essere riportate con dimensione non superiore
rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine protetta «Riviera Ligure».
6. E' consentita l'indicazione in etichetta delle varieta'
utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine
protetta «Riviera Ligure» purche' la corrispondenza varietale sia
tracciata. E' inoltre consentita l'indicazione monovarietale con il
nome della cultivar utilizzata, purche' anche in questo caso la
corrispondenza varietale sia tracciata. L'indicazione delle varieta'
utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in
etichetta con caratteri di dimensione non superiore a quella dei
caratteri con i quali viene indicata la denominazione di origine
protetta «Riviera Ligure».
7. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine di cui
all'art. 1.
8. Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
9. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extra vergine di
oliva «Riviera Ligure» ai fini dell'immissione al consumo possono
essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente di capacita'
non superiore a 5 litri.
10. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

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