Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Campi Flegrei Doc - Riconoscimento

Campi Flegrei Doc - Riconoscimento

Pubblicato da disciplinare
Campi Flegrei

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Campi Flegrei" ed e' approvato,  nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. 
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel  predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 ottobre 1994  

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Campi Flegrei".

(GU n.238 del 11-10-1994)
 
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini

Ultimo disciplinare consolidato

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Campi
Flegrei", corredata dal parere della regione Campania;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di
produzione dei vini "Campi Flegrei" formulata dal comitato stesso e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1994;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che l'art. 8 della predetta legge, concernente
modalita' procedurale, prevede che i disciplinari di produzione
vengano approvati con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
Visto l'art. 36 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:


Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Campi Flegrei" ed e' approvato,  nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. 
Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel  predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1994.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello  proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata "Campi Flegrei"  sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia  delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

Art. 3.
Limitatamente alle tipologie bianco e rosso, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito  disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio  1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate  nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per  la produzione dei citati vini.
Limitatamente alle tipologie Piedirosso o Pe'r 'e palummo e Falanghina, in deroga a quanto  previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto  dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purche' esse non superino del 5% il  totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma, saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle  disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al  competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i  necessari accertamenti provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni  apportate nei vigneti ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 3 ottobre 1994
Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini

Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 


Art. 2.
I vini "Campi Flegrei" devono essere ottenuti esclusivamente
mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione
delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che,
nell'ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti
composizioni ampelografiche:
"Campi Flegrei" bianco:
Falanghina, dal 50 al 70%;
Biancolella e Coda di volpe, da soli o congiuntamente, dal 10 al 30%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati o raccomandati per la  provincia di Napoli, fino ad un massimo del 30%.
"Campi Flegrei" rosso:
Piedirosso o Pe'r 'e palummo, dal 50 al 70%;
Aglianico e Sciascinoso (localmente detto Olivella), da soli o congiuntamente, dal 10 al 30%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la  provincia di Napoli, fino ad un massimo del 30%.
"Campi Flegrei" Falanghina:
Falanghina, minimo il 90%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la  provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.
"Campi Flegrei" Piedirosso o Pe'r 'e palummo:
Piedirosso o Pe'r 'e palummo, minimo il 90%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la  provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.


Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla trasformazione in
vino a denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" nei tipi
bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Pe'r 'e palummo, comprende
l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di
Procida e Quarto e parte di quelli di Marano e Napoli, tutti in
provincia di Napoli.
Precisamente la zona di produzione confina ad ovest con il mar
Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il golfo di Pozzuoli, a
nord con i comuni di Giugliano, Villaricca e la parte non compresa
dei comuni di Marano e Napoli.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno
(localita' Licola) si percorre il limite del comune di Pozzuoli
(confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto
che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;
poi ci si immette su via Campana, in direzione Marano, fino al
quadrivio tra questa e via San Rocco; si entra quindi nel comune di
Marano avendo come limite via San Rocco prima e via Santa Maria a
Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via Santa
Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino,
via Cupa Fragolara, strada Casinelle, via Margherita, via
Quagliarello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via
Giustiniano, via Piave, corso Europa, via A. Manzoni, via Boccaccio,
via Marechiaro fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli,
localita' Marechiaro.
Verso sud la zona e' delimitata dal mar Tirreno.
Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 km dal comune di Monte di
Procida, e' situata l'isola di Procida, amministrativamente unico
comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine
controllata.


Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati, specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona
esposizione; sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera
bassa o puteolana, ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti,
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti ed i nuovi impianti la forma di allevamento
dovra' essere la controspalliera e la densita' di impianto non potra'
essere inferiore a duemila viti per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini "Campi Flegrei" non deve
essere superiore a 120 quintali per i tipi bianco e Falanghina ed a
100 quintali per i tipi rosso e Piedirosso o Pe'r 'e palummo.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto
alla superficie effettivamente vitata.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% i
limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione
e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro diverso da quello fissato dal presente disciplinare ai
sensi dell'art. 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, al comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche tipiche dei vini ed alla locale camera di commercio.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10%
per il tipo bianco, 10,5% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o
Pe'r 'e palummo e del 9,5% per il tipo spumante.


Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel
precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi
nella zona di produzione delle uve.
E' altresi' consentito, su richiesta degli interessati, da
presentarsi al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, per il tramite della regione Campania che la correda di
parere, che dette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati
nel territorio della provincia di Napoli, a condizione che le ditte
interessate dimostrino di aver vinificato e/o elaborato, prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini
del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver
utilizzato per gli stessi la denominazione "Campi Flegrei".
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali, costanti e tradizionali atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini "Campi
Flegrei" non deve essere superiore al 70%.
Il vino a denominazione di origine "Campi Flegrei" Piedirosso o
Pe'r 'e palummo, ottenuto da uve che assicurino un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed immesso al consumo
con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo
un periodo di invecchiamento di due anni a decorrere dal 1 novembre
dell'anno di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la
specificazione riserva.
La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" rosso puo'
essere utilizzata per designare il vino novello, ottenuto da uve che
rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la
preparazione dei vini novelli.
La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" Piedirosso
o Pe'r 'e palummo, puo' essere utilizzata per designare il tipo
passito, ottenuto dalle uve di cui all'art. 2 del presente
disciplinare di produzione, e sottoposte del tutto o in parte, sulle
piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.
Nella preparazione del passito si applicano le disposizioni
previste nel precedente art. 4 e la resa massima dell'uva fresca in
vino non deve essere superiore al 45%.
E' escluso, per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo
alcolometrico volumico totale mediante concentrazione del mosto e del
vino o l'impiego di mosti e di vini che siano stati oggetto di
concentrazione.
La denominazione di origine controllata "Campi Flegrei" Falanghina
puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con
mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti
dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante
siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona
delimitata od autorizzata ai sensi del precedente art. 3.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Campi Flegrei"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
rispettive caratteristiche:
"Campi Flegrei" bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Campi Flegrei" rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Campi Flegrei" Falanghina:
colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Campi Flegrei" Piedirosso o Pe'r 'e palummo:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Campi Flegrei" Piedirosso o Pe'r 'e palummo passito:
colore: rosso granato piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17%, di cui svolto
almeno il 12% per il tipo dolce ed il 14% per il tipo secco;
acidita' totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
"Campi Flegrei" Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
E' facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati
per acidita' totale ed estratto secco netto minimi.


Art. 7.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Campi Flegrei" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative,
frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Campi
Flegrei" deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle
uve.


Art. 8.
Per i tipi "Campi Flegrei" Piedirosso o Pe'r 'e palummo riserva e
passito sono ammessi, per l'immissione al consumo, solo contenitori
di vetro di capacita' non superiore a 0,750 litri.


Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Campi
Flegrei" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, e' punito a norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.


Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

Pdf Scarica documento su Campi Flegrei Doc - Riconoscimento

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Dop Igp Stg o con i tag Campi Flegrei, campania, campania-doc, disciplinare, doc, dop, napoli, vino, riconoscimento



Nella stessa categoria