Prosciutto di Modena Dop - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2024
Era il 150 a.C. quanto Polibio, attraversando la Pianura Padana, rimase colpito dalla «....terra straordinariamente fertile e ricca» e piu' tardi della Cispadania scrivera' che «...l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, e' attestata da quanto diro': la maggior parte dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana». Ulteriore impulso all'allevamento dei suini ed alla trasformazione delle loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei romani. «Questo allevamento comportava anche piccole industrie di trasformazione spesso connesse con la stessa villa (che nella terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che dovevano essere inviate per il consumo in altre regioni, andavano salate o affumicate per la conservazione, oppure trasformate in salumi».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 18 giugno 2024
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena». (24A03532)(GU n.161 del 11-7-2024)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra
citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela del
Prosciutto di Modena DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art.
13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
Denominazione di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Modena»,
registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie L 148 del 21
giugno 1996;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo delle Regione Emilia-Romagna
competente per territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» cosi'
come modificato;
Provvede:
Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n.
12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di
produzione della DOP «Prosciutto di Modena».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP
«Prosciutto di Modena» sara' approvata con apposito provvedimento e
comunicata alla Commissione europea.
Roma, 18 giugno 2024
Il direttore generale: Iacovoni
Allegato
Disciplinare di produzione Prosciutto di Modena DOP
A
NOME DEL PRODOTTO CHE COMPRENDE LA DENOMINAZIONE D'ORIGINE
Il nome del prodotto e' «PROSCIUTTO DI MODENA».
La denominazione d'origine «Prosciutto di Modena» e'
giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della
Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11, «Tutela della
denominazione d'origine del Prosciutto di Modena, delimitazione della
zona di produzione e caratteristiche del prodotto», attualmente in
vigore, ed e' poi stata riconosciuta come DOP ai sensi del reg. CEE
2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.
B
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO MEDIANTE INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME E
DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE FISICHE, CHIMICHE, MICROBIOLOGICHE
ED ORGANOLETTICHE
La denominazione di origine del «Prosciutto di Modena» e'
riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione,
dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona
tipica di produzione e viene attestata dal contrassegno apposto sulla
cotenna citato alla scheda H - figura 1: contrassegno, atto a
garantire l'origine, l'identificazione e l'osservanza delle
disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.
Il Prosciutto di Modena e' ottenuto esclusivamente dalla coscia
fresca di suini nati, allevati, e macellati nelle seguenti regioni:
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute
nel presente disciplinare.
I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e
dissanguati secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del
nono mese dalla nascita.
E' esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.
La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia,
la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.
Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del Prosciutto
di Modena devono essere di peso sufficiente a far conseguire un peso,
a fine stagionatura, non inferiore a otto chilogrammi.
Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca
rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del
femore (sottonoce), con la coscia e la relativa faccia esterna poste
sul piano orizzontale, non deve essere inferiore a 15 millimetri,
cotenna compresa, in funzione della pezzatura.
La giusta consistenza del grasso e' stimata attraverso la
determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido
linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo
adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singola coscia il numero
di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non
deve essere superiore al 15%.
Sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie
conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di pregressi processi
flogistici e traumatici, ecc.), accertate obiettivamente e
certificate, al macello, da un medico veterinario.
Dopo la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne la
refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la
congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine devono
essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una
temperatura interna variabile tra - 1 grado C° e + 4 gradi C°.
Non e' ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino
ricavate da suini macellati da meno di ventiquattro o da
oltre centoventi ore.
Il Prosciutto di Modena, al termine della stagionatura presenta
particolari caratteristiche organolettiche e qualitative, che si
concretizzano in una oggettiva caratterizzazione e nella ricorrenza
di determinati parametri; questi ultimi sono l'inequivocabile
risultato della correlazione, confermata nel tempo fra
caratteristiche organolettiche e parametri chimici in funzione delle
metodiche produttive.
Le particolari caratteristiche organolettiche e qualitative del
Prosciutto di Modena rispondono ai seguenti requisiti:
a) forma a pera, con esclusione del piedino ottenuta con
l'eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura ed
asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;
b) peso non inferiore a chilogrammi 8 e non superiore a
chilogrammi 12,5;
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle
prove dell'ago;
f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di
provenienza.
Per quanto riguarda l'osservanza di determinati parametri, il
Prosciutto di Modena e' altresi' caratterizzato dall'osservanza di
requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e riferiti alla
composizione centesimale di una frazione del muscolo bicipite
femorale, rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui
alla scheda H - figura 1: contrassegno del presente disciplinare.
L'umidita' percentuale non deve essere inferiore al 57%, ne'
superiore al 63,5%.
Il cloruro di sodio in percentuale non deve essere inferiore al
4,3% ne' superiore al 6,3%.
L'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni
azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto
in azoto totale) non deve essere inferiore al 25%, ne' superiore al
32%.
Il peso del Prosciutto di Modena intero e' ricompreso tra
chilogrammi 8 e chilogrammi 12,5.
Il Prosciutto di Modena e' commercializzato anche frazionato; in
tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di
cui alla scheda H - figura 1: contrassegno.
Il Prosciutto di Modena e' commercializzato anche frazionato; in
tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di
cui alla scheda H - figura 1: contrassegno.
C
DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI
CUI ALL'ART. 2, PARAGRAFO 4
La zona tipica di produzione del Prosciutto di Modena corrisponde
alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico
del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla
fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo
i territori dei seguenti comuni:
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca,
Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno,
Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa,
Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (gia' Ciano
d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai
territori gia' dei Comuni di Monteveglio, Savigno, Castello di
Serravalle e Bazzano.
Nella zona di cui al precedente comma devono essere ubicati gli
stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi
tutte le fasi della trasformazione della materia prima, previste dal
presente disciplinare fino alla stagionatura completa.
La materia prima proviene da un'area geograficamente piu' ampia
della zona di trasformazione, che comprende il territorio
amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.
Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno sede
tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla
produzione del Prosciutto di Modena e gli stabilimenti di
macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonche' i
laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito
della produzione tutelata.
Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere
idonei a garantire le tradizionali qualita' del prodotto in esito a
precise prescrizioni produttive, originate da peculiari tecniche
d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente
codificate e pertanto riconosciute e generalmente adottate
all'interno del circuito della produzione tutelata.
La materia prima deve provenire da suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana,
Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come migliorate dal Libro
genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe
delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in
purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e
Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non
consentite:
Parte di provvedimento in formato grafico
La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti
da:
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine stress
sindrome);
suini figli di verri e scrofe diversi da quanto indicato nelle
lettere a), b), c) e d).
I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento
del peso della carcassa, rilevato al momento della macellazione e
indicato nel paragrafo «Macellazione».
I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono
prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.
Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del
Prosciutto di Modena sono cosi' definite:
allattamento;
svezzamento;
magronaggio;
ingrasso.
Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino
pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati
accrescimenti giornalieri, nonche' la produzione di carcasse
appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione
europea per la classificazione delle carcasse suine.
Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto
sino ad almeno ventotto giorni; e' ammesso anticipare tale termine
alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'UE e nazionale
in materia di benessere dei suini.
In questa fase, l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento
naturale sotto la scrofa o artificiale nel rispetto della normativa
dell'UE e nazionale vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni
fisiologici dei suinetti in allattamento e' altresi' possibile
iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa
dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale.
E' ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica
dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della
normativa vigente.
In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita,
l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su
entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a
inchiostro, indelebile e inamovibile, con le seguenti indicazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con
caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di
identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della
lettera «H».
La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere
identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il
tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:
Parte di provvedimento in formato grafico
In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di
origine sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e
garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del Prosciutto di
Modena.
Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e'
data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e' accertata sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di
cui sopra.
Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento, che puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e,
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento puo' essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua
e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. E'
ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica.
Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento, che puo'
prolungarsi fino a cinque mesi di eta' dell'animale. Il suino
raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. Ai fini
dell'alimentazione del suino in magronaggio, le materie prime
consentite, le quantita' e le modalita' di impiego sono riportate
nella tabella sottostante. Sono ammesse tolleranze sulle percentuali
in peso delle singole materie prime nella misura prevista dalla
normativa dell'UE e nazionale vigente, relativa all'immissione sul
mercato e all'uso dei mangimi. L'alimento puo' essere presentato sia
in forma liquida - cosiddetto «broda» o «pastone» - e, per
tradizione, con siero di latte e/o di latticello, che in forma secca.
Di seguito, la tabella delle materie prime ammesse:
Parte di provvedimento in formato grafico
Al fine di ottenere un grasso di copertura di buona qualita' e'
consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di
grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.
Sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine
e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.
La presenza di sostanza secca da cereali non deve essere
inferiore al 45% di quella totale per la fase di magronaggio.
Almeno il 50% della sostanza secca delle materie prime per i
suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento
ovvero il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna,
Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo
e Lazio.
Ingrasso: e' l'ultima fase dell'allevamento, segue la fase di
magronaggio e prosegue fino all'eta' della macellazione che deve
essere di almeno nove mesi. Al termine della fase d'ingrasso, i suini
dovranno aver raggiunto in fase di macellazione i pesi della carcassa
indicati nel paragrafo «Macellazione». Ai fini dell'alimentazione,
sono ammesse le stesse materie prime consentite nella fase di
magronaggio, come previsto nella tabella sopra riportata - con le
medesime specifiche previste dalle relative note - a esclusione della
farina di pesce e della soia integrale tostata e/o panello di soia.
La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d'ingrasso
non dovra' essere inferiore al 55% di quella totale.
Macellazione
L'eta' minima del suino alla macellazione e' di nove mesi; viene
accertata sulla base del tatuaggio di origine, apposto
dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino,
e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.
Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il mese
in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da
carcasse classificate H Heavy ed appartenere alle classi U, R, O
della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle
carcasse suine; inoltre, la carcassa deve avere un peso compreso tra
110,1 chilogrammi e 168,0 chilogrammi.
Il peso e la classificazione delle carcasse vengono rilevati al
momento della macellazione.
Sulle cosce suine fresche munite del timbro apposto
dall'allevatore e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o
in associazione, accertatane la corrispondenza ai requisiti indicati
nella precedente scheda B, il macellatore e' tenuto ad apporre un
timbro indelebile impresso a fuoco.
Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice di
identificazione del macello presso il quale e' avvenuta la
macellazione ed e' impresso sulla cotenna.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il timbro identificativo del macello e' costituito da una sigla
di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto
al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due
numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui puo' essere
anteposta la sigla «PP».
In sostituzione o in associazione al presente timbro
identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che
assicuri e garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
Prosciutto di Modena.
D
ELEMENTI COMPROVANTI L'ORIGINARIETA' DEL PRODOTTO NELLA ZONA
GEOGRAFICA
L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto e'
originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che
lo designa, deve considerare necessariamente l'articolazione della
delimitazione fissata con la precedente scheda C.
Gli elementi comprovanti l'originarieta' di un prodotto con
riferimento ad una zona geografica (scheda D) e gli elementi
comprovanti il legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono
suscettibili di autonoma trattazione data la loro strettissima
interconnessione. La produzione dell'attuale Prosciutto di Modena
infatti, nasce e si afferma nell'arco del tempo nella zona
pedecollinare sia per la ricorrenza di determinate situazioni
microclimatiche, sia perche' la conservazione della carne, con
l'impiego di sale, tempo e aria, e' assolutamente legata al diffuso
allevamento del suino ulteriormente tipico di una determinata zona
geografica, a sua volta caratterizzata da peculiari tecniche di
produzione agraria. La stretta connessione tra le zone di
approvvigionamento della materia prima e della zona di stagionatura,
consentono infatti di sostenere e provare che:
il Prosciutto di Modena e' sicuramente originario della zona
geografica indicata nella scheda C e le relative caratteristiche,
sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei
fattori naturali e umani; inoltre, la relativa trasformazione avviene
esclusivamente nell'area geografica delimitata;
nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la
preparazione del Prosciutto di Modena e' del pari originaria della
zona geografica delimitata nelle forme indicate nella scheda C dove
ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative
caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo
dei fattori naturali ed umani.
La denominazione «Prosciutto di Modena», in quanto designa un
prodotto originario di una determinata zona geografica e'
caratterizzato dall'apporto essenziale dell'ambiente geografico
(insieme di fattori naturali ed umani), e' giuridicamente protetta a
livello nazionale dalla legge della Repubblica italiana 12 gennaio
1990, n. 11, «Tutela della denominazione d'origine del Prosciutto di
Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del
prodotto», attualmente in vigore, ed e' poi stata riconosciuta come
DOP ai sensi del reg. CEE 2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12
giugno 1996.
Le considerazioni svolte circa l'originarieta' del suino e del
prosciutto da esso derivato, sono tutte riprovate da riscontri di
carattere giuridico, storico, socio-economico.
Sotto il profilo storico, e' attendibile ritenere che la
produzione di prosciutti, nella zona tipica abbia le sue radici
nell'epoca del bronzo.
Infatti, pur riconoscendo che la lavorazione del prosciutto crudo
stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia
settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di questa
pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfutabile che sulle
sponde del Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le
caratteristiche ambientali e morfologiche della piu' ampia «Padania»,
l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia cominciato in
tempi veramente remoti, addirittura prima che in ogni altra zona
dell'Emilia-Romagna.
Grazie alla fertilita' dei terreni da destinare alle prime
pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e alle
ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del
Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo della
loro civilta', tanto da poter essere considerati appunto i primi
nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel
neolitico e nell'eneolitico gli antichi abitatori della valle del
Panaro erano agricoltori ed allevatori.
Appurato che i nostri antenati erano allevatori, e che il suino
era uno degli animali domestici piu' rappresentativi, bisogna
arrivare all'eta' del bronzo per conoscere qualcosa relativamente ai
metodi di macellazione ed alle tecniche di conservazione delle carni.
Gli insediamenti originati dalla cultura terramaricola, hanno
consentito il consolidamento dell'allevamento degli animali domestici
e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio). Si puo' quindi
presumere che inizi da questo momento la produzione di carne
conservata tramite la salagione.
Era, invece, il 150 a.C. quanto Polibio, attraversando la Pianura
Padana, rimase colpito dalla «....terra straordinariamente fertile e
ricca» e piu' tardi della Cispadania scrivera' che «...l'abbondanza
delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, e'
attestata da quanto diro': la maggior parte dei suini macellati in
Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si
ricava dalla Pianura Padana».
Ulteriore impulso all'allevamento dei suini ed alla
trasformazione delle loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei
romani. «Questo allevamento comportava anche piccole industrie di
trasformazione spesso connesse con la stessa villa (che nella
terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che
dovevano essere inviate per il consumo in altre regioni, andavano
salate o affumicate per la conservazione, oppure trasformate in
salumi».
La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle
classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per la
bonta' e per l'elevata capacita' nutrizionale «La salagione aveva
come oggetto dunque, innanzitutto le carni, a cominciare da quella di
maiale, che per lungo tempo rappresento' la carne per eccellenza
nella dieta quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto
di maiale salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie
contadine, che non di rado erano tenute a corrispondere al
proprietario della terra un tributo annuo in spalle e prosciutti.
Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi aziende
rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente dal Monastero
di Santa Giulia».
Alla pratica diffusa dell'allevamento (nel 1540 a Modena si
contava una popolazione di 17.000 suini) si affiancava sempre di piu'
la pratica della «pcaria», che utilizzava la carne del maiale per la
fabbricazione degli insaccati, raggiungendo sin d'allora livelli
qualitativi e quantitativi particolarmente apprezzabili. Nel 1547,
infatti, sempre a Modena, i «lardaroli e salsicciai» che sino ad
allora erano assimilati ai «beccari» si costituirono in corporazione
autonoma; la loro arte era riconosciuta anche oltre i confini della
citta' e Modena, in questo campo, era un vero e proprio punto di
riferimento.
Del prosciutto in particolare, si cibavano anche i componenti
delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle piu'
rappresentative era quella del duca di Modena; il prosciutto non
consumato direttamente, a conferma del suo pregio, non veniva
scartato ma riutilizzato con ricette tramandate fino a noi come i
famosi «tortellini». Della preparazione del prosciutto ne riferisce
Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura «Nuova Villa»,
allorquando cita che in Emilia esiste «l'antica specializzazione
sull'allevamento dei maiali e nella lavorazione delle carni suine»,
precisando che «... Non puo' star bene una villa senza porci, animali
si' utili, e di molta cavata ... i prosciutti nostrani si tengono tre
settimane sotto sale ... In tre settimane le mezene restano salate, e
si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume».
Tra il '600 e l'800 la lavorazione della carne di maiale si
consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale arte.
Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a Modena come
«...salsizza rossa, salame nuovo, salame vecchio, panzetta,
presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo,
cotteghino fino cotto ...» come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle
carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti
della cucina del Cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione
fra prosciutti «di montagna» e prosciutti «nostrani» con particolare
predilezione per la qualita' dei primi. Anche il Belloi (1704) nella
sua cronaca «Del piu' moderno Stato di Vignola» esalta la qualita'
delle carni suine della zona pedemontana e collinare e l'industria
della macellazione della carne suina, tanto che nel 1885 Arsenio
Crespellani, nella sua cicalata «Passeggiata in tramway a vapore
Bologna-Bazzano-Vignola» scrisse, proprio avvicinandosi a
quest'ultima tappa «... fertili sono i terreni della collina e
dell'altopiano, producendo in copia cereali, frutta e foraggi;
fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da
gelso in abbondanza, e bella saporita ortaglia ... Le industrie
principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il
rinomato presciutto ...».
L'importanza del suino e della lavorazione delle sue carni e' poi
cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo. Riporta la
relazione sull'andamento economico della Provincia di Modena
nell'anno 1929, a cura del consiglio provinciale dell'economia di
Modena: «L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un
andamento abbastanza regolare, consentendo pero', in generale, utili
piuttosto modesti. La produzione delle rinomate specialita' locali, e
specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. e' stata nel 1929,
discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra corrente di
esportazioni specialmente nei paesi dove prosperano numerose colonie
di connazionali. L'industria e' stata inoltre favorita dai prezzi dei
suini grassi, che si sono mantenuti piuttosto bassi. Andamento
pressoche' analogo ha avuto l'industria della salagione dei
prosciutti, che gode in questa provincia meritata fama ...».
E
METODI DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO
Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla
materia prima, gia' illustrate nelle schede B e C del presente
disciplinare.
Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche
corrispondente alle prescrizioni e ai requisiti gia' indicati nel
presente disciplinare e' illustrato di seguito, mediante la
elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.
La lavorazione del Prosciutto di Modena prevede otto fasi:
1) isolamento;
2) raffreddamento;
3) rifilatura;
4) salagione;
5) riposo;
6) lavaggio;
7) asciugamento;
8) stagionatura.
Isolamento
Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca da impiegare
nella preparazione del Prosciutto di Modena deve essere: sano, di
razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con
sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale
inferiore al 10%, riposato e a digiuno. Dopo la macellazione si
procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo
stabilimento di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari
controlli.
Raffreddamento
Le cosce fresche ritenute idonee vengono sistemate in apposita
cella, dove sostano per il periodo necessario a consentire il
raggiungimento di una temperatura delle carni attorno agli 0 gradi
centigradi; in tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed
una uniforme temperatura, facilitando cosi' la successiva operazione
di salagione in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco
sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire
fenomeni di deterioramento.
Rifilatura
La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in
modo da conferire al prosciutto la classica forma tondeggiante a
«pera». La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:
a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio;
b) di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la
successiva penetrazione del sale;
c) di identificare eventuali condizioni tecniche
pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.
Le cosce impiegate per la produzione del Prosciutto di Modena non
devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.
Salagione
Le cosce rifilate vengono quindi sottoposte alla salagione,
effettuata con il seguente procedimento.
Le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta sia
la superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per questa
operazione la coscia rimane adagiata su un piano orizzontale.
Preliminarmente o contemporaneamente le cosce sono massaggiate
con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al
ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni puntuali,
il perfetto dissanguamento.
Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, con
esclusione di procedimenti di affumicatura.
All'inizio della fase di salagione delle cosce fresche su ogni
coscia viene apposto dal prosciuttificio il sigillo a fuoco di inizio
lavorazione, indicato nella scheda H - figura 2: sigillo a fuoco -
che riporta:
nella parte superiore, la sigla «Pm»;
nella parte inferiore, il mese in numeri romani e le ultime due
cifre dell'anno in numeri arabi.
Tale operazione e' definita sigillatura.
In sostituzione o in associazione al presente sigillo a fuoco di
inizio lavorazione sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che
assicuri e garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
Prosciutto di Modena.
Mantenute sempre su un piano orizzontale, le cosce salate vengono
sistemate in apposita cella, detta di «primo sale», dove rimangono
per un periodo variabile tra i cinque e i sette giorni ad una
temperatura oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e condizioni di
umidita' relativa che varia tra 65% e 90%.
Trascorso tale periodo, le cosce vengono prelevate dalla cella,
il sale residuale viene asportato dalla superficie, viene ripetuto il
massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione con ulteriore sale,
secondo le modalita' descritte.
Riposte in cella, detta di «secondo sale», le cosce salate vi
rimangono per ulteriori dieci/quindici giorni cioe' fino a compimento
della durata del processo di salagione, nelle medesime condizioni
ambientali. Durante l'intero processo il prosciutto assorbe
lentamente sale e cede parte della sua umidita'.
Riposo
Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste
in una sala apposita, per un periodo non inferiore a sessanta giorni,
in funzione della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a
condizioni di umidita' variabile tra il 55% ed il 75% ed una
temperatura compresa tra 1 e 5 gradi centigradi. Nel corso della fase
di riposo, il sale assorbito penetra con graduale omogeneita'
all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme.
Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di
disidratazione, iniziata con il trattamento con il sale e le basse
temperature.
Lavaggio
Ultimato il riposo, la coscia viene sottoposta ad una «lavatura»
definitiva, mediante getti d'acqua ad una temperatura non superiore a
50 gradi centigradi.
Oltre ad un effetto completamente rivitalizzante, il lavaggio
rimuove tutte le formazioni superficiali prodottisi durante la
salatura e riposo per effetto della disidratazione e tonifica i
tessuti esterni.
Prima del lavaggio le cosce vengono «toelettate» e, cioe',
rifinite sul piano superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo
di peso.
Asciugamento
Dopo averle fatte sgocciolare dall'acqua le cosce entrano
nell'essiccatoio a 17/26 gradi centigradi per un periodo che varia
tra le cinque e le dieci ore in rapporto alla quantita' del prodotto,
con una umidita' relativa molto alta, caldo umido 70/90%. Raggiunti
questi livelli, si interviene con le batterie a freddo e si inizia
cosi' la vera fase deumidificante che puo' durare circa una settimana
a seconda dei carichi e delle modalita' di impiego delle
apparecchiature. La variabilita' dei valori e' funzionale alle
tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.
Stagionatura
La fase della stagionatura si puo' dividere in due periodi: la
prestagionatura e la stagionatura vera e propria. Nella
prestagionatura prosegue il processo di rinvenimento - acclimatamento
delle carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20
gradi centigradi, in condizioni di umidita' in progressiva riduzione.
E cosi', in ogni caso, dopo l'asciugamento e l'eventuale
prestagionatura, i prosciutti - a questo punto e' piu' proprio
chiamarli prosciutti anziche' cosce suine - vengono trasferiti in
appositi saloni di stagionatura, ambienti le cui condizioni di
umidita' e temperatura sono normalmente naturali, grazie
all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle
quali sono dotati, disposti in funzione trasversale rispetto alla
disposizione dei prosciutti che, quindi, sono continuamente tutti
sollecitati dall'aerazione naturale.
Solo quando le condizioni climatiche ed ambientali esterne
presentano irregolarita' od anomalie rispetto ai normali andamenti
stagionali, e' ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo
«domestico» tali comunque da impiegare l'aria esterna.
Il processo di stagionatura dura minimo dieci mesi, fermi i
limiti minimi del ciclo completo di lavorazione descritti nel
proseguo.
Nel corso della stagionatura, nelle carni si verificano i
processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di
conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le
priorita' organolettiche caratteristiche grazie all'apporto
dell'ambiente naturale esterno (poca umidita', ventilazione naturale
che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).
Durante la stagionatura non avviene quindi alcun procedimento
specifico di lavorazione, eccettuata la cosiddetta «sugnatura» (o
«stuccatura»), operata una o due volte mediante rivestimento in
superficie della porzione scoperta del prosciutto, con un impasto
composto di sugna o strutto, sale, pepe e farina di riso, applicato
finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.
Tale preparato e relativa applicazione hanno esclusivamente
funzioni tecniche di ammorbidimento della superficie esterna non
coperta dalla cotenna e di contemporanea protezione della stessa
dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione
osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la
sugna un ingrediente.
Il periodo minimo che comprende la durata del processo
complessivo di lavorazione, dalla salagione alla ultimazione della
stagionatura, si definisce come di seguito.
Ai fini del presente disciplinare il periodo minimo di
lavorazione scade nel corso del quattordicesimo mese dalla salagione.
La valutazione del completamento del processo resta quindi
collegata alle esigenze obiettive di lavorazione ed alle condizioni e
caratteristiche proprie del prodotto. Quindi, le indicazioni del
presente disciplinare hanno rilevanza di normazione per quanto
attiene alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative,
relative all'osservanza dei requisiti previsti dal disciplinare
stesso e quindi per l'apposizione del contrassegno.
Infatti, ai fini del presente disciplinare il completamento del
processo di produzione viene attestato dalla apposizione del
contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato alla scheda
B ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda H.
SCHEDA F
LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO
Premessa
Gli elementi riportati nella precedente scheda D a testimonianza
della originarieta' del Prosciutto di Modena e della relativa materia
prima dalle aree geografiche rispettivamente delimitate consentono
gia' di dimostrare ampiamente, attraverso l'excursus storico, lo
stretto e profondo legame tra le produzioni agricole e la
trasformazione del prodotto con le aree di riferimento, legame
vieppiu' rinsaldato e confermate dall'evoluzione dei fattori sociali,
economici, produttivi e di esperienza umana consolidatasi e
stratificatasi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda l'area
delimitata della provenienza della materia prima (animali vivi e
carni) esistono fattori geografici, ambientali e di esperienza
produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti.
Per quanto riguarda viceversa la piu' ristretta zona di
trasformazione nella quale insistono tutti i prosciuttifici
riconosciuti, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani
costituiscono, nella loro irripetibile combinazione, un
irriproducibile «unicum».
Evoluzione dell'allevamento del suino pesante nell'Italia
Centro-Settentrionale
Dai molti frammenti ossei provenienti dai vari scavi, molti dei
quali effettuati lungo le rive del Panaro, si deduce che
l'allevamento di bovini, ovi-caprini e suini si e' sviluppato nel
Nord-Italia nel periodo neolitico. In particolare e' emerso che
grazie alla fertilita' dei terreni e dalle ampie zone boscate ricche
di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le
condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla pratica dell'allevamento
del bestiame molto prima che in altre zone della stessa Regione
Emilia-Romagna. Inizialmente pero', come risulta dai reperti ossei
ritrovati in quantita' omogenea, il bestiame veniva allevato
unicamente per soddisfare le necessita' della famiglia o del
villaggio. Solo in epoca etrusca viene praticato un tipo di
allevamento stabile e specializzato, il cui obiettivo e' la
produzione di carne suina e bovina, lana, latte e suoi derivati,
finalizzati non solo a soddisfare i fabbisogni locali ma anche
all'esportazione. Particolare menzione meritano, a tal proposito, gli
scavi del Forcello, un insediamento etrusco (V secolo a.C.) posto a
sud di Mantova, sul terrazzo della sponda destra del Mincio, non
molto lontano da Andes, localita' che diede i natali a Virgilio. In
detta localita' furono trovati un numero notevolissimo di reperti e,
tra essi, ben 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60%
appartenenti alla specie suina, segno evidente della predilezione
degli etruschi per l'allevamento del maiale; seguendo in ordine di
importanza gli ovini ed i bovini. Dallo studio delle ossa si pote'
dedurre che i maiali erano stati macellati in eta' adulta a due o tre
anni ed inoltre che proporzionalmente mancavano molti arti
posteriori; mancando gli arti posteriori si puo' dedurre che le cosce
venissero consumate in momenti diversi dal resto del suino, previa
differente tecnica di lavorazione e di conservazione. L'allevamento
del maiale ha sempre costituito uno fra i piu' importanti rami
dell'industria zootecnica italiana. Nel censimento del bestiame del
1908, sono indicati presenti in Italia 2.507.798 capi di cui 322.099
scrofe.
Nel 1926, secondo il Fotticchia, i capi allevati in Italia
assommano a 2.750.000 di cui 1.400.000 in Italia settentrionale e
750.000 nell'Italia centrale. All'inizio del secolo, e fino alla
Prima guerra mondiale, tre sono i sistemi di allevamento tradizionale
praticati:
l'allevamento familiare, un tempo il piu' diffuso nella valle
padana; esso si basa su un limitato numero di capi, generalmente ben
curati, alimentati con residui di cucina e prodotti ortivi. Tali capi
sono destinati all'autoconsumo ed in parte al rifornimento delle
salumerie locali. Questo allevamento e' andato riducendo via via la
sua importanza con il diffondersi della specializzazione;
l'allevamento dello stato brado o semi-brado era preminente
lungo l'Appennino ed i suoi contrafforti, nonche' sulle Prealpi
lombarde, venete e del Friuli, ove abbondano la macchia ed i boschi
di quercia;
l'allevamento di tipo industriale primeggiava in Lombardia ed
in Emilia gia' nel secolo scorso, perche' collegato al caseificio per
lo sfruttamento dei sottoprodotti di latteria (siero e latticello),
dell'industria molitaria (farinette, crusca e cruschello) e della
brillatura del riso (pula di riso).
Il 1872 puo' essere indicato come l'anno in cui ebbe inizio in
Italia la moderna suinicoltura. Infatti in quell'anno, per iniziativa
del Ministero dell'agricoltura, che si avvalse dell'opera
dell'Istituto sperimentale di zootecnica di Reggio Emilia, furono
importati dall'Inghilterra in alcune province padane i primi
riproduttori Yorkshire.
Le razze indigene
Esistevano in Italia molte razze indigene, che, con
l'introduzione dello Yorkshire a seguito dei ripetuti incroci fatti
nell'intento di ottenere maiali con maggiore attitudine all'ingrasso,
maggiore precocita' e con scheletro piu' ridotto, finirono per vedere
sminuite la loro importanza e la loro identita'. Le razze piu'
diffusamente allevate in Italia centro-settentrionale ed ancora
presenti all'inizio della Prima guerra mondiale, divise per regioni,
sono le seguenti:
Piemonte: due erano le razze autoctone, la Cavour, a mantello
nero, orecchie pendenti, maschera facciale bianca, allevata sulla
riva destra del Po; la Garlasco che si allevava invece sulla riva
sinistra; razza un po' piu' ridotto con pelle e setole color
rosso-giallastro. Le caratteristiche di entrambe le razze erano la
robustezza, la precocita' e la buona abitudine al pascolo;
Lombardia: si allevava la razza Lombarda dal mantello nero
rossiccio con varie macchie bianche, di grande mole, facile da
ingrassare, che a fine ingrasso raggiungeva il peso di 200-220 Kg.;
Emilia: la razza Parmigiana era diffusa oltre che nel parmense
anche nel piacentino ed in parte a Reggio Emilia. Essa era
caratterizzata da manto grigio scurissimo con rade setole nere, molto
prolifica, alta, robusta, viveva al pascolo per la maggior parte
dell'anno. Altra razza emiliana che occupava un'area assai piu'
estesa della parmigiana (bolognese, modenese e parte del reggiano,
del mantovano e del Veneto), di taglia ancor maggiore della
precedente, era la Bolognese, a setole corte, rade, tra le quali
traspariva la cute di color rosso-violaceo. Le sue carni, come
riferisce il Marchi nel suo testo del 1914, «hanno costituito la fama
degli zamponi di Modena, delle mortadelle, spalle e bondole di
Bologna»;
Romagna: vi si allevava una razza mora, castagnina, diffusa in
tutta la Romagna e detta appunto razza Romagnola. Lo Stanga
(Suinicultura pratica, 1922) la considerava la sottorazza della
Bolognese. Le caratteristiche che contraddistinguevano la razza
romagnola erano il buon sviluppo in altezza (80-90 cm al garrese), il
tronco cilindrico con linea dorso-lombare convessa e soprattutto la
cosiddetta linea sparta, «costituita da robustissime irte e fitte
setole che trovansi lungo la linea dorsale» (Ballardini);
Veneto: oltre alle razze Lombarda e Romagnola nel Veneto
troviamo anche la razza Friulana, rustica, facile da ingrassare, sia
al pascolo che nel porcile, con carni molto saporite ma di mediocre
fertilita';
Toscana: terra ricca di boschi e di leccio, quercia, castagno e
cerro che costituivano l'ambiente ideale per il pascolo dei suini; si
allevavano tre razze la Cinta, la Cappuccia e la Maremmana. Di esse
la piu' importante era la Cinta senese, maiale lungo ed alto, con
tronco cilindrico, con linea dorsale convessa e linea ventrale spesso
retratta. Altre caratteristiche di detta razza riguardano la testa
molto lunga, le orecchie piccole portate in avanti, un mantello nero
ardesia e setola sottile e folta con fascia bianca che, partendo dal
garrese scende alle spalle e cinge tutto il torace estendendosi anche
agli arti anteriori. La Cinta era prolifica e precoce. Il Dondi ne fa
un'accurata descrizione e riferisce che «la carne e' ottima e molto
saporita e sono noti nel commercio i prodotti senesi di salumeria, in
particolar modo salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in
notevoli quantita' da stabilimenti locali che di preferenza attingono
la materia prima dalla montagna senese». Il Mascheroni (Zootecnica
Speciale, 1927) afferma che «questa razza e' allevata ed ingrassata
al bosco, sia durante la buona che la cattiva stagione e solo alla
sera fa ritorno al porcile. L'alimentazione si basa sul pascolo di
quercia e di leccio la cui produzione in ghianda e' variabilissima,
integrata con beveroni, farina di castagne, granoturco e crusca»;
Umbria: la popolazione suina umbra, genericamente chiamata
Perugina variava parecchio dal monte al piano. In montagna
prevalevano i suini «da macchia» a manto scuro e setole abbondanti,
con testa lunga e orecchie pendenti; maiali nel complesso rustici e
resistenti, che vivevano a branchi nei boschi. Vi erano poi i suini
Perugini di collina e di pianura, molto simili alla razza Cappuccia
della Toscana; erano caratterizzati da alta statura, da testa di
media lunghezza con orecchie pendenti, da una linea dorso lombare
convessa accompagnata da groppa spiovente e da cosce e natiche non
molto muscolose. Il mantello era nero ardesia con setole poco
abbondanti ed arti quasi sempre balzani. In collina ed in pianura,
dove esistevano zone boschive, l'allevamento era semi-brado; se
mancava il pascolo in genere prevaleva l'allevamento da riproduzione
per la produzione di lattoni, riservando all'ingrasso solo qualche
capo.
Dalle razze autoctone alla suinicoltura moderna
La sostituzione delle popolazioni suine con razze selezionate
piu' produttive, iniziata gia' alla fine del secolo scorso, fu,
soprattutto nei primi decenni, molto lenta e graduale. Cio' non tanto
per le difficolta' proprie del settore primario nell'acquisire ed
introdurre le novita' emergenti, ma per il fatto che pure molto lenta
e graduale e' stata l'evoluzione dei sistemi di allevamento. Finche'
brado e semi brado hanno rappresentato per molte regioni i sistemi
piu' comuni e piu' economici per l'ingrasso del maiale, la
rusticita', la resistenza, l'attitudine al pascolo e piu' in genere
la capacita' di procurarsi cibo hanno rappresentato condizioni
prioritarie ed irrinunciabili; detti caratteri sono propri delle
razze autoctone, affermatesi sul territorio per selezione naturale.
Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, anche a seguito
della notevole espansione nella valle padana degli allevamenti da
latte, andarono via via aumentando le richieste di lattoni e magroni
da parte degli allevamenti collegati ai caseifici. Gli ingrassatori
rivolgevano le loro preferenze ai maiali di grande taglia,
sufficientemente rustici, dotati di elevata capacita' di utilizzare
il siero, i cruscami e le farine; caratteristiche che si
riscontravano nei prodotti di incrocio delle razze locali con il
verro Yorkshire Large White. Contemporaneamente, a causa del
disboscamento era andato scomparendo il sistema brado e semi-brado
per l'ingrasso dei maiali, in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Umbria
si era affermato l'allevamento delle scrofe per la produzione dei
suinetti, ricercati dagli ingrassatori della valle padana.
Questa suddivisione di compiti tra regioni diverse
nell'allevamento del suino favori' ed accelero' il processo gia'
iniziato di incrociare le popolazioni suine, e tra esse in primo
luogo la Romangnola, la Cinta senese, la Perugina e la Cappuccia,
razze rustiche e di buona taglia, con verri della piu' precoce e piu'
selezionata razza Large White. Vi e' da osservare a questo punto che,
nonostante l'affermarsi degli allevamenti industriali, permane e si
accentua, proprio in questo periodo, la pratica di ingrassare i
maiali fino al peso di 160-180 Kg. ed oltre. Il motivo va ricercato
nel fatto che la produzione del suino pesante trova concordi sia i
suinicoltori che gli operatori industriali. L'industria richiedeva,
come tuttora richiede, carcasse pesanti per disporre di carni mature,
adatte a conferire ai prodotti lavorati e stagionati, primi fra tutti
i prosciutti, quelle insuperabili caratteristiche organolettiche che
hanno reso famosa nel mondo la salumeria italiana.
I caseifici dell'Emilia e della Bassa Lombardia, in grande
maggioranza orientati alla produzione del formaggio «Grana»
iniziavano la produzione a primavera, dopo il parto delle bovine e lo
svezzamento dei vitelli, e chiudevano a fine novembre, quanto le
vacche andavano in asciutta. I suini, allevati per il consumo del
siero e del latticello, venivano percio' acquistati verso il mese di
marzo al peso di 35-45 Kg. (magroncelli) e venduti dopo la chiusura
del caseificio, durante l'inverno, per la lavorazione delle carni,
considerato che ancora non esistevano i frigoriferi. Durante i
nove-dieci mesi di permanenza nelle porcilaie il suino raggiungeva il
peso di 160-180 Kg. Il suino pesante pertanto soddisfaceva le
esigenze del mercato e quelle del caseificio. Un solo ciclo annuale
consentiva d'altra parte di meglio ammortizzare il costo della
rimonta nonche' di contenere le perdite per malattie e per
mortalita', molto piu' frequenti nel periodo di ambientamento. Una
critica che viene fatta a questo sistema riguarda l'alto consumo di
alimenti necessari nell'ultima fase dell'ingrasso, per produrre un
chilo di incremento.
Bisogna tuttavia tener presente che, in detta fase, piu' di un
terzo del valore nutritivo della dieta era fornito dal siero fresco,
disponibile in abbondanza. La produzione di incroci utilizzando verri
Large White e scrofe di razze locali continuo' per alcuni anni anche
dopo l'ultima guerra mondiale. Gia' da tempo pero' le razze
autoctone, a seguito di ripetuti incroci, al fine di ottenere animali
piu' adatti al caseificio, avevano finito per perdere la loro
importanza fin ad essere costituite da una popolazione avente le
caratteristiche proprie del Large White.
Soggetti «fumati» (Large White per Romangola) provenienti dal
mercato di Cesena e soggetti «grigi» o «tramacchiati» provenienti
dalla Toscana (Large White per Cinta) erano presenti in qualche
porcilaia dei caseifici lombardi agli inizi degli anni '50. In questo
periodo in conseguenza delle piu' approfondite conoscenze in fatto di
alimentazione e dello sviluppo dell'industria mangimistica,
incominciarono ad affermarsi allevamenti specializzati in suini non
collegati a caseifici. A seguito di questi nuovi indirizzi la
popolazione suina subisce in Italia, e soprattutto nel Nord, un
sensibile aumento. Contro una consistenza media, nel quinquennio
1951-1955, da 3.320.000 capi si passa nel 1962 a 4.800.000 unita'.
Incrementata la produzione lattiera, si potenziano i caseifici e si
estende l'ingrasso suino; pero' all'aumento dei capi concorrono pure
gli allevamenti specializzati, per lo piu' senza terra, non collegati
ai caseifici, gestiti da imprenditori provenienti anche da attivita'
extraagricole, dediti di preferenza alla riproduzione piuttosto che
all'ingrasso. Si diffusero gli allevamenti iscritti ai libri
genealogici, che con l'aiuto dei centri di controllo genetico
istituiti dal Ministero dell'agricoltura (1960), si diede inizio ad
un serio programma di selezione delle razze Large White e Landrace.
Si gettarono pertanto le basi di una moderna suinicoltura avendo
sempre come riguardo la produzione di un suino pesante dotato dei
requisiti richiesti dell'industria di trasformazione in continua e
rapida espansione. Dal 1960 al 1970 furono molte ed importanti le
tecnologie innovative introdotte negli allevamenti, specie in quelli
da riproduzione. Da allevamenti agricoli, suddivisi in gruppi
costituiti da poche unita', condizione irrinunciabile per combattere
le pericolose malattie neonatali, si passo', nel giro di pochi anni,
alla concentrazione di centinaia di fattrici in allevamenti
industriali completamente automatizzati.
Dette innovazioni, che consentirono la produzione di suinetti
anche negli allevamenti intensivi della valle padana, modificarono
gli equilibri, durati per molti decenni, tra le regioni del Nord,
prevalentemente dedite all'ingrasso e quelle del Centro,
specializzate nella riproduzione. Mentre nel Nord la suinicoltura
trovo' motivo per ulteriore rafforzamento ed espansione, la Romagna e
le regioni dell'Italia centrale si avviarono ad una ristrutturazione
dell'intero settore suinicolo. La consistenza della popolazione suina
italiana passa dai 4.800.000 capi nel 1962 ai 9.014.600 nel 1981, con
un incremento medio annuo del 4,4%. Negli anni immediatamente
successivi, e piu' precisamente fino al 1987, si assiste ad un
ulteriore incremento dei capi suini, ma con un ritmo di crescita
molto piu' modesto rispetto al decennio precedente. Pero' anche a
seguito della necessita' di ristrutturazione sopra evidenziata,
l'espansione risulta meno accentuata nelle regioni del Centro Italia.
Negli ultimi anni peraltro l'emanazione in alcune regioni del Nord di
normative locali di tipo ambientalistico, tali da rendere piu'
problematico il mantenimento delle attuali strutture, e, ancora di
piu', il reperimento di aree idonee per nuovi allevamenti, ha creato
i presupposti per un potenziamento dell'allevamento anche nelle zone
omogenee delle regioni dell'Italia centrale dove comunque, come
dianzi richiamato, la tradizione contadina di' una produzione di un
suino pesante e' ugualmente antichissima.
Premessa
Vi e' peraltro un ulteriore elemento, attuale, scientificamente
provato, normato a livello comunitario - che comprova il legame
esistente tra la materia prima e la zona geografica in funzione di un
insieme di requisiti specifici e vocazionali.
Infatti se e' vero che la caratterizzazione produttiva di natura
zootecnica e' strettamente funzionale ai requisiti del prodotto a
denominazione di origine, tanto da assumere tratti distintivi
esclusivi e peculiari con riferimento all'area geografica, e'
altrettanto vero che il riconoscimento di questa peculiarita' - che
definisce legame di cui si discute - interviene a conferma di quanto
fin qui sostenuto. Il tratto distintivo che collega territorio,
produzione agricola e trasformazione del prodotto a denominazione di
origine «Prosciutto di Modena» e' indiscutibilmente sintetizzato nel
concetto di «suino pesante» piu' volte specificato nella precedente
scheda D, nella stessa legislazione nazionale di protezione e sempre
richiamato, nella forma e nella sostanza, dal presente disciplinare,
con particolare riferimento alle prescrizioni produttive di cui alla
precedente scheda C. E' quindi assolutamente pertinente sottolineare
che questo particolare indirizzo produttivo della suinicoltura delle
aree delimitate, insieme alla definizione di suino pesante e' stata
riconosciuto formalmente a livello comunitario attraverso la
legislazione concernente la classificazione commerciale delle
carcasse suine. Il reg. (CEE) n. 3220 del 13 novembre 1984
costituisce l'ultimo aggiornamento introdotto dalla Commissione sulla
materia. Entrato in vigore a partire dal primo gennaio 1989 tale
dispositivo introduce metodi di misura oggettivi per la valutazione
della percentuale di carne magra contenuta nelle carcasse,
suddividendola in cinque classi commerciali con le lettere della
sigla EUROP e la possibilita' di introdurre una classe speciale
denominata «S». In sede di applicazione del regolamento in questione,
unicamente all'Italia e' stata riconosciuta la presenza sul
territorio di due popolazioni suine:
a) una di «suino leggero» macellato a pesi conformi alle medie
europee;
b) l'altra di «suino pesante» macellato a pesi di 150-160 Kg.,
le cui carni sono destinate alla trasformazione.
Conseguentemente, con decisione della Commissione del 21 dicembre
1988, si e' autorizzata la distinzione delle carcasse in «leggero»
(peso morto < a 120 Kg.) e «pesanti» (peso morto > a 120 Kg.), con la
derivante applicazione di due formule nettamente diverse nella
valutazione commerciale.
Sul piano attuativo nazionale, poi, e' noto che il competente
dicastero ha elaborato un piano per dare attuazione all'art. 3, comma
4, del citato reg. (CEE) 3220/84, per la messa a punto di criteri di
valutazione della qualita' della carne che possano essere associati a
quelli della qualita' del magro. Interpretare lo sdoppiamento della
popolazione suinicola nazionale normato in sede comunitaria, come un
riconoscimento dell'esistenza di requisiti diversificati che, con
totale sovrapposizione, si identificano con quelli previsti dal
presente disciplinare, comporta l'identificazione della categoria
«suino pesante» con quella insistente nell'area delimitata e ad essa
legata da precise motivazioni storiche, economiche e sociali. Ne
consegue che il riconoscimento della presenza di due popolazioni
cosi' profondamente diverse sullo stesso territorio nazionale,
costituisce una formale anticipazione del riconoscimento del legame
che salda entrambe ai rispettivi contesti geo-economici.
In sintesi quanto sopra esposto sta a significare che:
la materia prima utilizzabile per la produzione di Prosciutto
di Modena e' tratta unicamente dal cosiddetto suino pesante;
la Comunita' ha riconosciuto attraverso la decisione del 21
dicembre 1988 l'esistenza in Italia e solo in Italia di due
popolazioni suinicole, una delle quali «leggera» e conforme alle
medie europee, l'altra «pesante» conforme alle esigenze
dell'industria salumiera, tradizionali e storicamente affermate e
documentate;
il suddetto riconoscimento ha indotto ad autorizzare la
definizione di due categorie di carcasse con la conseguente
applicazione di formule nettamente diversificate nella loro
valutazione commerciale;
la normazione dello sdoppiamento della popolazione suinicola
nazionale riconosce l'esistenza di requisiti peculiari che, non
casualmente, si sovrappongono con quelli previsti dalle prescrizioni
contenute nel presente disciplinare, e che, ancora senza casualita',
identificano la categoria del «suino pesante» insistente, come
ampiamente documentato, nell'area delimitata in quanto ad essa legata
da precise motivazioni storiche, sociali e produttive;
il riconoscimento comunitario costituisce pertanto un
sostanziale riconoscimento del legame al contesto geografico di
riferimento.
Zona tipica di produzione
Come gia' riportato nella scheda C, la zona tipica di produzione
del Prosciutto di Modena corrisponde alla particolare zona collinare
insistente sul bacino idrografico del fiume Panaro e sulle valli
confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i
900 metri di altitudine, comprendendo i territori dei seguenti
comuni:
Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul
Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca,
Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno,
Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano,
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa,
Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (gia' Ciano
d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai
territori gia' dei Comuni di Monteveglio, Savigno, Castello di
Serravalle e Bazzano.
Tale zona e' favorita da eccezionali condizioni ecologiche,
climatiche e ambientali. In particolare le condizioni
micro-climatiche presenti nella zona di produzione (clima
prevalentemente asciutto e leggermente ventilato) sono strettamente
connesse alla conformazione del territorio di produzione, tipico
della zona pedemontana dell'Appennino Tosco-Emiliano. Per sfruttare
al meglio le costanti brezze che insistono nella zona gli
stabilimenti di produzione sono orientati trasversalmente al flusso
dell'aria e sono dotati di grandi e numerose finestre, affinche'
l'areazione possa dare il suo decisivo contributo ai processi
enzimatici e di trasformazione biochimica del prodotto che
caratterizza il Prosciutto di Modena.
Tali trasformazioni biochimiche che si verificano durante la fase
della stagionatura, seguono un loro preciso andamento proprio grazie
alle condizioni ecologiche che esistono nella zona di produzione
sopra descritta.
La riprova di quanto detto si ha immediatamente confrontando il
Prosciutto di Modena con altri prodotti sottoposti ad artificiosi
trattamenti allo scopo di conferire ad essi l'aspetto di una regolare
maturazione. In realta' si tratta di prodotti i quali, sia per
l'effetto dell'alto tenore di sale, sia in seguito all'esposizione in
ambienti necessariamente condizionati in assenza delle ideali
condizioni naturali, si prosciugano in breve tempo e, in particolare,
assumono esteriormente l'aspetto del prosciutto che ha subito un
razionale e naturale processo di stagionatura, senza pero' averne ne'
il profumo ne' la fragranza ne' la dolcezza caratteristica.
La zona a «monte» della zona tipica di produzione del Prosciutto
di Modena e' caratterizzata dall'assoluta mancanza di insediamenti
produttivi che possano in qualsiasi modo determinare fenomeni di
inquinamento ambientale.
L'insediamento dei prosciuttifici nella zona tipica di produzione
non e' stato casuale e nemmeno conseguente a disposizioni di legge ma
piuttosto l'espressione dello stretto rapporto che si instaura fra il
sistema di produzione e l'ambiente geografico: il prosciutto
necessita di un ambiente assolutamente salubre e al tempo stesso i
suoi sistemi di produzione non alterano tali caratteristiche di
salubrita'.
L'attuale quadro normativo nazionale, che costituisce parte
integrante del presente disciplinare, in via formale e sostanziale,
altro non rappresenta che il consolidamento e conseguente
codificazione del percorso che i fattori umani e produttivi hanno
storicamente compiuto, in contesti geografici ed ambientali
particolari, nell'ambito delle aree rispettivamente vocate ai fini
della produzione della materia prima destinata ad approvvigionare la
lavorazione del Prosciutto di Modena e della trasformazione del
Prosciutto di Modena stesso, aree rigorosamente identificate e
delimitate.
G
PROVA DELL'ORIGINE
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di
controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei
produttori nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva
all'organismo di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da
parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
H
ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA CONNESSI ALLA DICITURA DOP E
DICITURE TRADIZIONALI NAZIONALI EQUIVALENTI
Il contrassegno, apposto dal produttore sotto la diretta
sorveglianza e responsabilita' dell'organismo di controllo, e' il
solo elemento che comprova la rispondenza del prodotto alla
disciplina giuridica di produzione.
Inoltre, il presente disciplinare prevede l'apposizione -
preliminare rispetto all'apposizione del contrassegno - di tutta una
serie di tatuaggi, timbri e sigilli, non meno di tre e non piu' di
quattro - tatuaggio di origine, timbro identificativo del macello,
sigillo a fuoco di inizio lavorazione - e di altri dispositivi di
identificazione in loro sostituzione o associazione, il cui riscontro
e' funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del
prodotto - anche in corso di lavorazione - ai requisiti ed agli
adempimenti che risultano obbligatori per i diversi soggetti
produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma «il circuito
della produzione tutelata».
Il «Prosciutto di Modena» e' permanentemente identificato dal
contrassegno apposto sulla cotenna.
Per ottenere il contrassegno di cui al punto precedente e,
comunque, anche dopo la relativa apposizione, il Prosciutto di Modena
deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:
a) timbro indelebile apposto dall'allevatore entro il
ventottesimo giorno dalla nascita e/o dispositivo di identificazione
in associazione o in sostituzione di cui alla scheda C;
b) timbro identificativo indelebile impresso a fuoco apposto
dal macellatore e/o dispositivo di identificazione in associazione o
in sostituzione di cui alla scheda C;
c) sigillo a fuoco apposto dal produttore prima della
salagione, riproducente il mese e l'anno d'inizio della lavorazione
e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione
di cui alla scheda E.
Il contrassegno comprende come parte integrante il numero di
codice di identificazione del produttore.
Il contrassegno, i timbri, i sigilli e i dispositivi di
identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli
sono apposti con le modalita' previste dal presente disciplinare.
Il contrassegno, il timbro, il sigillo e i dispositivi di
identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli
sono approvati, anche ai fini del presente disciplinare,
dall'organismo di controllo.
Inoltre ai fini del presente disciplinare:
l'etichettatura del Prosciutto di Modena intero con osso reca
le seguenti indicazioni obbligatorie:
«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine
protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP
dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale
dell'etichetta frontale cosi' da distinguersi sempre dalle rimanenti
indicazioni;
l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne
suina/coscia suina/coscia di suino e sale;
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del
produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che
commercializza il Prosciutto di Modena DOP;
la sede dello stabilimento di produzione;
l'etichettatura del Prosciutto di Modena disossato intero,
oppure presentato in tranci reca le seguenti indicazioni
obbligatorie:
«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine
protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP
dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale
dell'etichetta frontale cosi' da distinguersi sempre dalle rimanenti
indicazioni;
l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne
suina/coscia suina/coscia di suino e sale;
il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del
prosciuttificio produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema
di controllo che commercializza il Prosciutto di Modena DOP;
la sede dello stabilimento di confezionamento;
la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il
sigillo a fuoco non risulti piu' visibile o il dispositivo di
identificazione in sostituzione del sigillo a fuoco non sia piu'
presente;
la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il
sigillo a fuoco non risulti piu' visibile o il dispositivo di
identificazione in sostituzione del sigillo a fuoco non sia piu'
presente;
la quantita' netta;
il termine minimo di conservazione;
la dicitura di identificazione del lotto.
Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte le
seguenti regole relative alla etichettatura del Prosciutto di Modena:
e' vietata l'utilizzazione di qualificativi come «classico»,
«autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni ed
attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di
«disossato», nonche' di altre indicazioni non specificamente qui
previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre
prescrizioni di legge;
i medesimi divieti valgono anche per la pubblicita' e la
promozione del Prosciutto di Modena, in qualsiasi forma o contesto.
Qualora il Prosciutto di Modena venga utilizzato quale
ingrediente di un altro prodotto alimentare deve essere menzionato
secondo la normativa vigente al momento.
Il Consorzio di tutela riconosciuto e' il proprietario delle
matrici e degli strumenti per l'apposizione del contrassegno che
vengono affidati all'Organismo di controllo per il loro utilizzo.
Il Consorzio di tutela riconosciuto puo' utilizzare il
contrassegno come proprio segno distintivo e autorizzarne l'uso per
iniziative volte alla protezione e valorizzazione del Prosciutto di
Modena.
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Consorzio volontario di tutela e valorizzazione del vino DOC Nardo' - Conferma incarico 2024 »
