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Olio di Roma Dop - Modifica del disciplinare di produzione 2026

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Olio di Roma IGP

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma» registrata come indicazione  geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 gennaio 2026  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma» registrata come indicazione  geografica protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021. (26A00049)

(GU n.11 del 15-1-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025
al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del
Consiglio del'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n.
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del
30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1261 della
Commissione del 26 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 277 del 2 agosto 2021, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta
«Olio di Roma»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio di tutela Olio di Roma, con
la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare
della IGP «Olio di Roma» ed in particolare la parte dell'art. 2
relativamente all'acidita' massima totale;
Visto la determinazione della Regione Lazio del 22 novembre 2025,
n. G17634, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per
l'annata 2025-2026 di innalzare Acidita' (espressa in acido oleico):
=< 0,45%";
Visto i dati analitici dei campioni di olio che mettono in evidenza
valori dell'acidita' del prodotto mediamente piu' elevata delle
precedenti stagioni, a causa della situazione climatica del periodo
luglio-settembre che ha generato condizioni favorevoli per lo
sviluppo della «Bactrocera oleae» (Mosca dell'olivo);
Considerato il carattere eccezionale dell'attacco parassitario
registrato nel corso della campagna olivicola 2025, tale da
determinare il mancato rispetto del requisito di acidita';
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 2 prevede:
Acidita' (espressa in acido oleico): =< 0,4%;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del prodotto;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della IGP «Olio di
Roma»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Olio di Roma» ai sensi del
citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi
l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche
temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Olio di Roma» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 196 del 17 agosto 2021 e' modificato
all'art. 2 nella parte relativa all'acidita' come di seguito
riportato:
Art. 2
dove e' scritto:
Caratteristiche chimico-fisiche:
Acidita' (espressa in acido oleico): =< 0,4%
leggasi:
Caratteristiche chimico-fisiche:
Acidita' (espressa in acido oleico): =< 0,45%.
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per
l'annata olivicola 2025/2026.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Olio di Roma», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 7 gennaio 2026

Il dirigente: Gasparri

 

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