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Pizza Napoletana Stg - Controlli effettuati da DQA

Pubblicato da disciplinare
pizza napoletana stg

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”, registrata in ambito Unione europea.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Visto il regolamento (UE) n.97 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione “Pizza Napoletana” è stata iscritta nel registro delle “specialità tradizionali garantite”;
Visto il decreto n.2781 del 5 febbraio 201 0, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.38 del 16 febbraio 2010, relativo all’approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 2274 del 13 febbraio 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”;
Vista la nota n. 29/21 del 7 gennaio 2021 con la quale “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ha chiesto il rinnovo della autorizzazione di cui al comma precedente;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”;

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)
“DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, via Nazionale 89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la STG “Pizza Napoletana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.97 del 4 febbraio 2010.

Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1 “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 13 febbraio 2021.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA – Dipartimento Qualità Agroalimentare” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 4
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, l’elenco dei soggetti interessati alla produzione della “Pizza Napoletana” STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
3. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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