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Mela Alto Adige - Südtiroler Apfel IGP - Controlli da Controllo Qualità Alto Adige - autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Mela Alto Adige Südtiroler Apfel IGP

Controllo Qualità Alto Adige è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14  novembre 2005.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “Controllo Qualità Alto Adige” ad effettuare i controlli  per la indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”, registrata in ambito  Unione europea


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente  nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile  2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,  nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti  agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o 
Südtiroler Apfel”;
Visto il Regolamento (UE) n. 176 della Commissione del 6 settembre 2023 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte  delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli  organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali  non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23  febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 07 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321,  con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione  Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 236763 del 21 maggio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Controllo Qualità Alto Adige” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 maggio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 23 febbraio 2024, con la quale il Consorzio Mela Alto Adige ha confermato
Controllo Qualità Alto Adige quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Controllo Qualità Alto Adige” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“Controllo Qualità Alto Adige” con sede in Terlano (BZ), Via Jakobi n. 1/B, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1855 della Commissione del 14 novembre 2005.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Controllo Qualità Alto Adige” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità  nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Controllo Qualità Alto Adige” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il
preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Controllo Qualità Alto Adige” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Controllo Qualità Alto Adige” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 25 maggio 2024. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “Controllo Qualità Alto Adige” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21  dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Controllo Qualità Alto Adige” resterà iscritto
nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Controllo Qualità Alto Adige” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Controllo Qualità Alto Adige” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Controllo Qualità Alto Adige” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate
nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Controllo Qualità Alto Adige” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Controllo Qualità Alto Adige”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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