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Miele della Lunigiana Dop - Controlli effettuati da Bioagricert Srl

Pubblicato da disciplinare
Miele della Lunigiana

Bioagricert Srl con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta Miele della Lunigiana, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all’organismo denominato “Bioagricert Srl” ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1845 della Commissione del 22 ottobre 2004 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione  della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli  animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito  l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e  tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 6597 del 27 aprile 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle  Politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “Bioagricert Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 aprile 2018, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota prot.n. 0124409 del 20 marzo 2021 con la quale la Regione Toscana ha confermato
“Bioagricert Srl” quale struttura di controllo della denominazione protetta “Miele della Lunigiana”;
Considerato che il tariffario ed il piano dei controlli predisposti da “Bioagricert Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”;

D E C R E T A

Articolo 1
(Autorizzazione)
“Bioagricert Srl” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1845 del 22 ottobre 2004.

Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Bioagricert Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Bioagricert Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “Bioagricert Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Bioagricert Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento) 1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 27 aprile 2021.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà  comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Bioagricert Srl” o  proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7,  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Bioagricert Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“Bioagricert Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione) 1. “Bioagricert Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. “Bioagricert Srl” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Miele della Lunigiana” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l’anno precedente.
3. “Bioagricert Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Bioagricert Srl” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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