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Arancia di Ribera Dop - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A Mirri - 2026

Pubblicato da disciplinare
Arancia di Ribera Dop

La designazione rilasciata all’ “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” con sede a Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 23, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39  del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la Dop Arancia di Ribera, registrata in ambito Unione europea  con Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011, è prorogata fino all’emanazione del  relativo decreto di designazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 16 febbraio  2026.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Proroga designazione “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale autorità pubblica  incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera”, registrata in ambito Unione europea. 


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità  tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti  (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.  288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al  dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della  prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 104723 del 15 febbraio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale  della Sicilia A. Mirri” è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera” registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 16 febbraio 2023, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0117 del 12 febbraio 2026, con la quale il “Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP” ha
chiesto un periodo di proroga dell’incarico all’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”
quale struttura di controllo relativa alla denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera”;
Considerata la necessità di garantire l’efficacia e l’operatività del sistema di controllo concernente la
denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera”;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare la designazione attualmente in essere fino all’emanazione del relativo decreto di designazione triennale all’ “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della  Sicilia A. Mirri” o all’eventuale nuova struttura di controllo individuata e, comunque, per un periodo di tre  mesi a far data dal 16 febbraio 2026;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
La designazione rilasciata all’ “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” con sede a Palermo,
Via Gino Marinuzzi n. 23, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38
e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Arancia di Ribera”,
registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 95 della Commissione del 3 febbraio 2011, è
prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di designazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 16 febbraio 2026.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente, l’“Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni già impartite alla medesima
struttura di controllo con decreto n. 104723 del 15 febbraio 2023, citato nelle premesse.7
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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