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Montello - Colli Asolani Doc - Modificazione al disciplinare di produzione 1992

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Montello-Colli Asolani

Il disciplinare di produzione della doc Montello e Colli Asolani riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e' sostituito per intero con il seguente testo

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991 

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montello e Colli Asolani".

(GU n.83 del 8-4-1992)
 
 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine
controllata dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Montello e Colli Asolani" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Montello e Colli Asolani" riconosciuta con
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 e' sostituito
per intero con il seguente testo:


Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Montello e Colli Asolani"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani"
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
La denominazione "Montello e Colli Asolani" senza altra
qualificazione e' riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti
da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
varietale: Merlot 40-60%, Cabernet Franc 20-30% e Cabernet Sauvignon
10-20%.
Possono concorrere, inoltre, uve provenienti da altri vitigni a
bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella
provincia di Treviso presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione "Montello e Colli Asolani" e' riservata ai vini
con le seguenti specificazioni di vitigno: Prosecco, Chardonnay,
Pinot Bianco, Pinot Grigio, Merlot, Cabernet, Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione del vino Prosecco, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Pinot
Bianco, Pinot Grigio, Riesling Italico e Bianchetta Trevigiana,
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
Nella preparazione del vino Merlot possono concorrere le uve dei
vitigni Malbech, Cabernet (Franc e/o Sauvignon) presenti nei vigneti
da soli o congiuntamente in misura non superiore al 15% del totale.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon ed inoltre le uve del vitigno Malbech presenti nei
vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
Nella preparazione del vino Chardonnay possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve del vitigno Pinot Bianco e
Pinot Grigio presenti nei vigneti in quantita' non superiore al 15%
del totale.
Nella preparazione del vino Pinot Bianco possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e
Pinot Grigio presenti nei vigneti in quantita' non superiore al 15%
del totale.
Nella preparazione del vino Pinot Grigio possono concorrere,
disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Chardonnay e
Pinot Bianco presenti nei vigneti in quantita' non superiore al 15%
del totale.

Art. 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende l'intero territorio del comune di Monfumo e parte del
territorio dei comuni di: Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del
Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del
Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e
Volpago del Montello.
Tale zona e' cosi' delimitata: dalla localita' Ciano in comune di
Crocetta del Montello il limite prosegue verso est lungo la
provinciale della "Panoramica del Montello" fino al punto d'uscita
sulla stessa della traversale del Montello contraddistinta con il n.
14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla
"Panoramica" fino a raggiungere l'orlo del colle che da' sul fiume
Piave. Da questo punto il limite segue in direzione est la parte alta
della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla
localita' detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia,
prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine tra i comuni di
Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per
l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest
lungo la strada statale n. 248 "Schiavonesca Marosticana" che
percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di
Vicenza, in prossimita' del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone
degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la
strada per Liedolo, supera tale centro abitato in localita'
Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di qui
prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord
costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la
rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando Tuna
Rover e giunto in localita' Fornace piega a nord-ovest per la
localita' Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello
raggiunge la localita' Giustinet. Prosegue quindi verso est tenendosi
a monte della "Pedemontana" del Grappa a una quota di circa 300 metri
e cioe' al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in
corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obiedo
e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400
metri a nord della "Pedemontana del Grappa".
Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta
dell'abitato del Granigo un comune di Cavaso, da dove in linea retta
giunge alla localita' Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli
inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana
porta a sud-est sulla "Pedemontana del Grappa".
Scende quindi per tale strada e ritornato sulla "Pedemontana del
Grappa", il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di
intersezione con la statale n. 348 "Feltrina", una volta superato il
centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per Covolo,
tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e
poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche,
dove raggiunge la quota 146 in prossimita' della riva del Piave.
Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad incrociare
quella per Crocetta del Montello in prossimita' del km 27,8 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all'altezza della localita'
Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera
e seguendo sempre verso sud-est la strada che costeggia il canale di
Castelviero, raggiunge la localita' Ciano da dove e' iniziata la
delimitazione.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ben esposti,
ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di
fondovalle, di quelli esposti a tramontana. I sesti d'impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e devono essere comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Montello e Colli Asolani" non
deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a 120
quintali per il rosso, Prosecco, Merlot, Chardonnay e Pinot Bianco,
110 quintali per il Pinot Grigio e 100 quintali per il Cabernet Franc
e Sauvignon.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle
organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal
comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge
regionale n. 55/85, puo', allo scopo di tutelare l'immagine del
presente vino, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel
periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre
i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche
in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra
fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti
quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal
terzo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la
produzione di vino da tavola.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e quelle relative alla elaborazione
dei mosti o vini destinati a vini spumanti devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero
territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione ed
in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borso del Grappa,
Arcade, Trevignano, Valdobbiadene e Farra di Soligo.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su
richiesta delle ditte interessate, di consentire che le operazioni di
elaborazione dei mosti o vini destinati alla produzione degli
spumanti possano essere effettuate anche al di fuori del territorio
precisato nel precedente comma purche' all'interno della provincia di
Treviso, a condizione che:
1) le ditte interessate dimostrino di essere esistenti alla data
di pubblicazione del presente decreto;
2) le ditte di cui trattasi presentino richiesta motivata e
corredata da una documentazione atta a provare che effettuavano la
spumantizzazione dei vini "Montello e Colli Asolani" Prosecco,
Chardonnay e Pinot Bianco antecedentemente alla suddetta data di
pubblicazione del presente decreto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
"Montello e Colli Asolani" un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale per il Prosecco di 9,50%; per il rosso, Merlot, Chardonnay,
Pinot Bianco e Pinot Grigio di 10% e 10,50% per il Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Nella preparazione del vino Prosecco e' consentita la pratica
tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di
uve Pinot Bianco, Pinot Grigio e Chardonnay, da sole o
congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti all'albo dei vini
"Montello e Colli Asolani", purche' il prodotto finito contenga
almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Prosecco.

Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Montello e Colli
Asolani" devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, gradevole, tendente all'etereo se
invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, robusto, lievemente erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Prosecco:
colore: giallo paglierino, tendente talvolta al dorato, piu' o
meno carico;
odore: vinoso, caratteristico di fruttato;
sapore: secco, rotondo, leggermente di mandorla, amabile nel tipo
frizzante;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, piu' delicato,
etereo e gradevole se invecchiato;
sapore: asciutto, sapido, robusto di corpo, giustamente tannico,
armonico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido di corpo, lievemente erbaceo, giustamente
tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, fine e delicato;
sapore: armonico, sapido, vivace;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pinot Grigio:
colore: giallo paglierino o ramato secondo i sistemi di
vinificazione;
odore: intenso, caratteristico di fruttato;
sapore: vellutato, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
La denominazione "Montello e Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay e
Pinot Bianco, puo' essere utilizzata per designare il vino spumante
naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione "Montello e Colli Asolani" Prosecco puo' essere
utilizzata altresi' per designare il vino frizzante naturale ottenuto
con mosti o vini che rispondano alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione.
All'atto dell'immissione al consumo i vini spumanti "Montello e
Colli Asolani" Prosecco, Chardonnay, Pinot Bianco, devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Prosecco spumante:
colore: giallo paglierino, chiaro, brillante, con spuma
persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile di corpo gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino, brillante con spuma persistente;
odore: fruttato delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
Pinot Bianco spumante:
colore: giallo paglierino chiaro con spuma persistente;
odore: fine caratteristico;
sapore: secco caratteristico pieno;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
I vini "Montello e Colli Asolani" rosso, Merlot, Cabernet e/o
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, ottenuti da uve aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11% e 11,5% per i soli
Cabernet, immessi al consumo con un titolo alcolometrico minimo
complessivo di 11,5% e 12% per i soli Cabernet, dopo essere stati
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui almeno
sei mesi in botti di legno, potranno portare in etichetta la
qualificazione aggiuntiva "Superiore".
L'invecchiamento decorre dal 1› novembre dell'anno di produzione
delle uve.

Art. 8.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Montello e Colli Asolani" accompagnati dal nome
del vitigno, puo' figurare il nome del vitigno seguito dalla
specificazione "del Montello e Colli Asolani". In ogni caso il nome
del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non
superiori ai 2/3 di quelli utilizzati per indicare la denominazione
di origine.
Nella presentazione e designazioni dei vini a denominazione di
origine controllata "Montello e Colli Asolani" e' vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "scelto",
"selezionato", e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, a condizione che le medesime indicazioni:
siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta
degli interessati e sentito il comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE in materia di designazione e presentazione dei V.Q.P.R.D. e dei
V.S.Q.P.R.D.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Montello
e Colli Asolani", vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito
a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 65

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