Val d'Arbia Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992
Il disciplinare di produzione della doc Val d'Arbia riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 e' sostituito per intero con il seguente testo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991
Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Val d'Arbia".
(GU n.83 del 8-4-1992)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985,
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Val d'Arbia" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione.
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1990;
Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Val d'Arbia" riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 e' sostituito per intero
con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Val d'Arbia"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Val d'Arbia" e' riservata
al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Val d'Arbia" deve essere ottenuto dalle uve della varieta'
dei vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni appresso
indicate:
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti: dal 70 al 90%;
Chardonnay: dal 10 al 30%.
Possono concorrere alla produzione del "Val d'Arbia" le uve delle
varieta' dei vitigni a bacca bianca "raccomandati" o "autorizzati"
della provincia di Siena con l'esclusione di tutti i vitigni
aromatici, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente fino ad un
massimo del 15% del totale delle viti.
I produttori iscritti all'albo che non hanno i vigneti adeguati
alle caratteristiche di cui sopra hanno cinque anni di tempo per
regolarizzare la loro posizione a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica di modifica del
disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1985.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve dei vini "Val d'Arbia" comprende in
provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di
Siena ed in parte quello dei comuni di Castellina in Chianti, Radda
in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento. Tale zona
e' delimitata come appresso indicato:
partendo dal punto di incontro fra i confini comunali di
Montalcino Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto di incontro
fra il torrente Crevolese e il fiume Ombrone, il limite segue, in
direzione nord-est, il torrente Rigagliano - che costituiscono il
confine comunale fra Buonconvento e Murlo - fino all'incontro con la
strada per Murlo a quota 209; segue poi tale strada fino al punto di
incontro con la strada per Grotti Alto; indi la strada Grotti-Bagnaia
fino al bivio di Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a
quota 263.
Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al
podere il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la comunale per
Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla
strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. Da questo punto il
limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a Costalpino, ove
incontra la strada statale n. 73 Senese Aretina, lungo la quale
continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.
Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a
raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio;
prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca
successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa
Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2)
presso il km 233. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite
prosegue lungo la via Cassia ed in localita' Fontebecci volge a nord
lungo la Chiantigiana (strada statale n. 222) per raggiungere a
Castellina in Chianti la strada statale n. 429.
Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada
statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di
Radda in Chianti al km 24.
Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino
ad incontrare la localita' "Lucarelli" e quindi verso est lungo tutto
il confine della provincia di Firenze sfiorando le localita' Casa al
Sodo a quota 662, localita' Querce alla Fanciulla e ancora verso nord
e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il con-
fine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione
sud-est fino a quota 752.
Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote
772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S.
Gusme', fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo,
seguendola fino al paese stesso.
Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo con-
duce alla strada statale n. 73 Senese Aretina, fino all'incontro con
questa ultima; indi segue per breve tratto la Senese Aretina fino
alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada
carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle,
raggiunge la Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a
Rofena e podere cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale
o vicinale che sfiora i poderi S. Filippo, Ucinilla, Nebbina,
Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a
Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale
Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buonconvento.
Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira
a sud seguendo il fosso di Gobbena, ad est seguendo il fosso di
Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di
resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i
poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate
presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il
limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume
Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto
di partenza della descrizione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigenti destinati alla
produzione del vino "Val d'Arbia" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i terreni di fondo valle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica forzatura.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Val d'Arbia" non deve superare i 110 q.li per ha di coltura
specializzata; fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
produzione per ha di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
L'eccedenza di vino oltre il 65% non ha diritto alla denominazione
di origine controllata "Val d'Arbia".
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali le operazioni
di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in
Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga,
Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento,
Montalcino e San Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero
territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in
provincia di Arezzo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino "Val d'Arbia" devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,5%.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. I prodotti utilizzabili per l'eventuale
arricchimento previsto dalle norme comunitarie e nazionali, devono
provenire, ad eccezione del mosto concentrato rettificato (zucchero
di uva), dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del vino di cui
trattasi, fermo restando che la resa uva vino non deve, comunque,
superare i limiti di cui al precedente art. 4.
Art. 6.
Il vino "Val d'Arbia" all'atto della immissione al consumo deve
rispondere delle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
Le uve idonee alla produzione del vino "Val d'Arbia" possono essere
destinate alla produzione del tipo "Vin Santo" seguendo il
tradizionale metodo di vinificazione che prevede in particolare
quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve
essere sottoposta ad appassimento naturale.
L'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, deve essere protratto fino a
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore a 28%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al
35%; la conservazione e l'invecchiamento del vino devono avvenire in
appositi locali (i vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli)
di capacita' non superiore a 2 hl.
L'immissione al consumo del "Val d'Arbia" Vin Santo non puo'
avvenire prima del 1 dicembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno 17%.
L'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di
vinificazione delle uve di cui all'art. 5.
Il "Val d'Arbia" Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve
presentare le seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno carico;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido, con retrogusto
amarognolo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui:
per il tipo dolce, almeno 12% svolti ed un minimo da svolgere di
5%;
per il tipo semi secco, almeno 13% svolti ed un massimo da
svolgere di 4%;
per il tipo secco, almeno 14% svolti ed un massimo da svolgere di
3%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra citati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore", "vecchio", e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, a condizione e le medesime indicazioni:
siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme richiesta
degli interessati e sentito il Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini;
vengano indicate all'atto della denuncia dei vigneti;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
stesse siano prese in carico separatamente negli appositi registri di
cantina ai fini della vinificazione;
rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla normativa
CEE in materia di designazione e presentazione dei VQPRD.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Val
d'Arbia" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare, e' punito a norma dell'art. 28
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 66
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