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Fagiolo di Sorana Igp - Controlli da ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale - 2026

Pubblicato da disciplinare
Fagiolo di Sorana

ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, con sede in Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Fagiolo di Sorana”, registrata in ambito Unione europea  con Regolamento (UE) n. 1018 della Commissione del 13 giugno 2002.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI


Autorizzazione all’organismo denominato “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Fagiolo di Sorana”, registrata in ambito
Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1308/2013, (UE) n. 787/2019 e (UE) n. 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 1018 della Commissione del 13 giugno 2002 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Fagiolo di Sorana”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.  288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della  prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 346272 del 4 luglio 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Fagiolo di Sorana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 luglio 2023, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0528145 del 30 giugno 2026, con la quale la Regione Toscana ha confermato “ICEA - Istituto
per la certificazione etica e ambientale” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta
“Fagiolo di Sorana”;
Considerato che il Piano dei controlli e il tariffario predisposti da “CSQA Certificazioni Srl”, approvati dalla
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione
geografica protetta “Fagiolo di Sorana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione e durata del provvedimento)
“ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale”, con sede in Bologna, via Giovanni Brugnoli n. 15, è
autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Fagiolo di Sorana”, registrata in ambito Unione europea  con Regolamento (UE) n. 1018 della Commissione del 13 giugno 2002.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e
nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del  presente decreto.
5. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” comunica all’Amministrazione le modifiche relative
alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” o proporre un nuovo soggetto da  scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o  l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” resterà
iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14, comma
12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le
quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto
certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge
526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli
artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ICEA - Istituto per la certificazione etica e ambientale”, delle disposizioni del
presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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