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Olive taggiasche liguri Igp - Controlli da CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - 2025

Pubblicato da disciplinare
Olive taggiasche liguri Igp

CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality, con sede in Savona, via  Quarda Superiore n. 16, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli  articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la igp Olive taggiasche  liguri, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 2025/1995 della Commissione del 25  settembre 2025.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Area Made in Quality quale  autorità pubblica ad effettuare i controlli per la igp Olive taggiasche liguri, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,
nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti
agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) 2025/1995 della Commissione del 25 settembre 2025 recante iscrizione
dell’indicazione “Olive taggiasche liguri” (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni
geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari;
Considerato che l’art. 7 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta “Olive
taggiasche liguri” individua per il controllo alla verifica del disciplinare di produzione medesimo
l’organismo denominato “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Area
Made in Quality”, con sede in Savona, via Quarda Superiore n. 16;
Preso atto che il 3 novembre 2025 “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in Quality” ha trasmesso il Piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e
tariffario, per l’indicazione geografica protetta “Olive taggiasche liguri”;
Considerato che il medesimo Piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, è stato
ritenuto conforme;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo “CeRSAA –
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Area Made in Quality” ad espletare le funzioni
di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione
geografica protetta “Olive taggiasche liguri”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
“CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality”, con sede in
Savona, via Quarda Superiore n. 16, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di
controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione
geografica protetta “Olive taggiasche liguri”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento
(UE) 2025/1995 della Commissione del 25 settembre 2025.


Articolo 2
(Approvazione del Piano dei controlli e tariffario)
Il Piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Olive taggiasche
liguri”, presentati da “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola - Area Made in
Quality”, sono approvati.


Articolo 3
(Obblighi del soggetto designato)
1. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality” per tutta
la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi
previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di
impartire.
2. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality”
sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il
personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita
nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’art. 14 della legge 21 /12/1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area
Made in Quality” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui
all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 5
(Vigilanza)
“CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality” è
sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.
526.


Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality”
comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto
certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality”
trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto,
del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale
richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area Made in Quality” è tenuto
ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola - Area
Made in Quality”, delle disposizioni del presente decreto, può comportare la sospensione o la
revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge
526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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