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Valli Trapanesi Dop - Controlli di Agroqualita

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Valli Trapanesi Dop - Controlli di Agroqualita

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita'" - Societa' per la certificazione  della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla  denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Valli Trapanesi", registrata in  ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 1999  

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Agroqualita'" - Societa' per la certificazione  della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla  denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Valli Trapanesi", registrata in  ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(GU n.243 del 15-10-1999)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della commissione CE n. 2325, del 24 novembre
1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Valli Trapanesi" nel quadro della procedura di
cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 giugno l997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 148, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in
particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui
controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole
sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 53, della legge n. 128/1998, il
quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la segnalazione inoltrata da parte del comitato promotore DOP
"Valli Trapanesi", con la quale il suddetto comitato ha proposto
quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sulla
denominazione di origine protetta di che trattasi "Agroqualita' -
Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.", con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21;
Vista la documentazione inviata da Assolivo - Associazione
produttori olivicoli Sicilia, con la quale la predetta associazione,
che inizialmente aveva proposto altro organismo privato, ha aderito
alla segnalazione del comitato promotore;
Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto
ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN n. 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai
sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
Considerato che la "Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della qualita' nell'agroalimentare a r.l." risulta gia' iscritta
nell'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni
di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)
di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n.
128/1998;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l." in seguito
denominato "Agroqualita'", con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21
gia' iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche
agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998,
e' autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n.
128/1998, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, per la denominazione
di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Valli Trapanesi"
registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n.
2325 del 24 novembre 1998.

Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per
"Agroqualita'" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3
dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti
piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto
dell'Autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53, individua
nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "Agroqualita'" non puo' modificare
il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita'
di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo
assenso dell'Autorita' nazionale competente, e provvede a comunicare
ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati
nell'elenco presente nella documentazione presentata.
Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita'
nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la
certificazione e non possono essere variate senza il preventivo
assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono
prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota
variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli
utilizzatori della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Valli Trapanesi".

Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione
l'organismo di controllo "Agroqualita'" e' tenuto ad adempiere a
tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.
L'organismo autorizzato "Agroqualita'" comunica con immediatezza e
comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di
origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Valli Trapanesi"
mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.

Art. 6.
L'organismo autorizzato "Agroqualita'" immette nel sistema
informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti
gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da
sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita'
nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Valli Trapanesi" rilasciate agli utilizzatori.
Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del
presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di
oliva "Valli Trapanesi".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 1999
Il direttore generale: Di Salvo

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