Standard per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla produzione primaria di carne di bovino - 2025

Il disciplinare di produzione «Standard per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla produzione primaria di carne di bovino», si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 17 giugno 2025
Modifica del disciplinare di produzione SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina.
(25A03564)
(GU n.145 del 25-6-2025)
IL DIRETTORE GENERALE
per la produzione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/1997 del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione);
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione
del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali;
Vista la direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive
2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione
dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento
della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno
2025, emanata con decreto ministeriale n. 99324 del 4 marzo 2025,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195;
Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256 il 26 marzo
2025 recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli
obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attivita'
amministrativa e per la gestione per il 2025»;
Visto il decreto ministeriale n. 876 del 16 gennaio 2015 sulle
nuove indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II relativo all'etichettatura
delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito
delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 recante l'istituzione e
la regolamentazione del Sistema di qualita' nazionale zootecnia
riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n.
1974/2006 della Commissione;
Visto il decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 che,
abrogando il suindicato decreto ministeriale 4 marzo 2011, istituisce
il Sistema di qualita' nazionale zootecnia riconosciuto a livello
nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della
Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti
aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati
membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal
2023 al 2027, nonche' per le norme in materia di buone condizioni
agronomiche e ambientali;
Visto il decreto ministeriale n. 56344 del 3 febbraio 2023 recante
«Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e
certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste»;
Vista la procedura d'informazione alla Commissione europea notifica
n. 2023/0315/IT e conseguente approvazione del testo finale dello
standard di produzione «Zootecnia da carne sostenibile» del sistema
di qualita' «Qualita' verificata» (Legge regionale n. 12/2001)»;
Vista la deliberazione n. 1128 del 19 settembre 2023 della giunta
regionale del Veneto con la quale, a conclusione della suddetta detta
procedura d'informazione alla Commissione europea, e' stato approvato
il testo definitivo dello standard di produzione «Zootecnia da carne
sostenibile» del sistema di qualita' regionale «Qualita' verificata»;
Vista la deliberazione n. 1309 del 30 ottobre 2023 della giunta
regionale del Veneto avente ad oggetto il Riconoscimento dello
standard di produzione "Zootecnia da carne sostenibile" del sistema
di qualita' "Qualita' verificata" come standard di produzione
afferente al Sistema di qualita' nazionale zootecnia;
Vista la nota n. 8134 dell'8 gennaio 2024 della Regione Veneto -
Area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport
Direzione agroalimentare - Qualita', conoscenze e innovazioni
agroalimentari - Regimi di qualita' dei prodotti agroalimentari,
inerente alla richiesta di riconoscimento dello standard di
produzione «Zootecnia da carne sostenibile» nell'ambito del Sistema
di qualita' nazionale zootecnia ai sensi del decreto ministeriale 16
dicembre 2022, art. 3, comma 5;
Visto il decreto ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 di
riconoscimento del disciplinare di produzione «Standard: zootecnia da
carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di
carne bovina» n. 280632 del 24 giugno 2024, adottato ai dell'art. 3,
comma 5 e 6, del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022,
che prevede che i disciplinari di produzione afferenti ai sistemi di
qualita' riconosciuti ed autorizzati dalle regioni possono essere
riconosciuti ed autorizzati come disciplinari afferenti al Sistema di
qualita' nazionale zootecnia su richiesta della regione che li ha
riconosciuti e che per ottenere tale riconoscimento i disciplinari di
produzione regionali devono rientrare in un regime di qualita'
conforme alle previsioni del regolamento delegato (UE) 2022/126 ed
aver completato la procedura d'informazione alla Commissione europea
di cui all'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE;
Tenuto conto dell'esigenza di favorire una piu' efficace
applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato al decreto
ministeriale n. 280632 del 24 giugno 2024 con il quadro normativo di
riferimento;
Considerati i risultati di specifici incontri tecnici organizzati
con rappresentanti qualificati del settore produttivo, di controllo e
certificazione al fine di individuare le opportune modifiche da
apportare al disciplinare di produzione «Standard: zootecnia da carne
sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne
bovina» al fine di assicurarne una piena efficacia attuativa;
Considerato che l'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 recita:
«Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla
Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalita'
stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora
essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che
ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di
applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu'
rigorosi le specificazioni o i requisiti»;
Considerato che la modifica del disciplinare di produzione
«Standard: zootecnia da carne sostenibile applicabile all'allevamento
per la produzione di carne bovina» non e' riconducibile ad una delle
fattispecie richiamate dall'art. 5 della direttiva (UE)2015/1535 e
che, pertanto, non e' necessaria una nuova comunicazione alla
Commissione del progetto di regola tecnica (Notifica TRIS);
Atteso che l'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 646632
del 16 dicembre 2022, stabilisce che il disciplinare di produzione
SQNZ e' adottato, con decreto del direttore generale per la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet del Ministero.»;
Sentita la Commissione «SQNZ» di cui all'art. 4 del decreto
ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022 attraverso le
consultazioni del 17 aprile, 27 e 30 maggio 2025;
Decreta
Articolo unico
1. Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono
integralmente richiamate l'allegato al decreto ministeriale n. 280632
del 24 giugno 2024 e' sostituito dall'allegato al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 17 giugno 2025
Il direttore generale: Iacovoni
Allegato
Disciplinare di produzione
«Standard per la zootecnia da carne sostenibile applicabile alla
produzione primaria di carne di bovino» adottato ai sensi del
dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 646632
del 16 dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia».
=====================================================================
| Denominazione del prodotto: |
| «zootecnia da carne sostenibile produzione primaria |
| di carne di bovino» |
+=========================+==================+======================+
=====================================================================
| | Categoria di | |
| Classe di prodotto | prodotto | Filiera produttiva |
+=========================+==================+======================+
|Carni fresche (e | | |
|frattaglie) | Carni | Carni |
+-------------------------+------------------+----------------------+
=====================================================================
| Categorie di operatori | |Prodotto destinato |
| ammissibili nel sistema di | | al consumatore |
| controllo SQNZ | / | finale |
+============================+==================+===================+
|a) Allevatori b) Macellatori| | |
|c) Porzionatori d) Esercizi | | |
|commerciali | Allevatori | SI |
+----------------------------+------------------+-------------------+
1. Premessa
Il disciplinare di produzione «Standard per la zootecnia da carne
sostenibile applicabile alla produzione primaria di carne di bovino»,
si applica fatte salve le disposizioni derivanti da fonti di grado
superiore, con particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione
europea e nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare,
di salute e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul
mercato.
2. Campo di applicazione
Il presente disciplinare si applica alla produzione primaria di
carne di bovino.
Il disciplinare di produzione puo' essere applicato all'intero
ciclo di vita dell'animale o alla fase di ingrasso (ultimi mesi del
ciclo vita) per gli animali a ciclo di vita medio/lungo.
Nel caso di applicazione parziale e' obbligatorio specificarlo
anche in fase di comunicazione.
Il presente disciplinare di produzione puo' essere applicato da
aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2)
organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si
assume la responsabilita', verso la struttura di controllo e verso i
clienti, della conformita' del prodotto ai parametri previsti dal
presente documento.
Il disciplinare di produzione si applica esclusivamente alla fase
di allevamento, ma puo' essere comunicato nell'etichetta del prodotto
finito immesso in commercio esclusivamente se viene adottato un
approccio di «catena di custodia», che assicuri il mantenimento delle
informazioni lungo tutta la filiera fino al consumatore finale,
attraverso l'implementazione di un sistema di rintracciabilita' che
assicuri la riferibilita' di ciascun prodotto finito identificato in
accordo al presente disciplinare di produzione, agli allevamenti
certificati; che permetta l'identificazione e la tracciabilita' degli
animali e dei prodotti ottenuti, in tutte le fasi della filiera; che
consenta di tracciare gli elementi funzionali a dimostrare la
conformita' al presente disciplinare di produzione.
Gli allevamenti aderenti al presente disciplinare di produzione
hanno l'obbligo di gestire l'intero allevamento in conformita' allo
stesso (allevamento dedicato).
3. Periodo minimo di allevamento
Il periodo di accrescimento presso le aziende di allevamento
aderenti al presente disciplinare di produzione, fino alla
macellazione, non puo' essere complessivamente inferiore a sei mesi
consecutivi per la produzione di carne di bovino.
4. Definizioni
Fatte salve le definizioni del decreto ministeriale n. 646632 del
16 dicembre 2022 di istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia e delle correlate disposizioni in materia di sicurezza
della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di
immissione di prodotti sul mercato di cui alle legislazioni
dell'Unione europea e nazionali, si adottano le seguenti definizioni:
tracciabilita': capacita' di tracciare il percorso di un
prodotto agricolo, alimentare o di un ingrediente attraverso tutte le
fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso un
idoneo sistema di registrazione e conservazione delle relative
informazioni;
rintracciabilita': capacita' di ricostruire la storia e la
movimentazione di un prodotto attraverso una o piu' fasi del processo
produttivo. La rintracciabilita' deve consentire di dimostrare che un
lotto di prodotto finito (o semilavorato o materia prima) proviene da
aziende agricole e operatori aderenti al presente disciplinare di
produzione. Secondo la norma ISO 22005 la rintracciabilita' e' la
capacita' di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un
prodotto alimentare o mangimistico attraverso specifiche fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione;
bilancio di massa: attivita' finalizzate alla verifica,
mediante comparazione, della compatibilita' dei flussi materiali in
ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilita' (per la
produzione primaria e' preferibile utilizzare il termine «resa
produttiva»);
LCA: acronimo di Life Cycle Assessment che consiste in un
metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi
energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un
prodotto/processo/attivita' lungo l'intero ciclo di vita, dalla
pre-produzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione,
distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e
dismissione finale (con un approccio cosiddetto «from cradle to
gate»);
capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si
assume la responsabilita' di garantire nel tempo il rispetto al
presente disciplinare di produzione. Il capofiliera ha la
responsabilita' di coordinare tutta la filiera coinvolta nella
produzione del prodotto conforme al presente disciplinare di
produzione fino a dove cessa la sua responsabilita' (es. conferimento
al cliente);
utilizzo responsabile del farmaco: applicazione di una
procedura di gestione del farmaco (antibiotici e antimicrobici) volta
a minimizzarne l'uso in condizioni di estrema necessita', dopo le
valutazioni del caso, e optando fra farmaci a minor impatto.
5. Requisiti valorizzanti obbligatori
I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto le
disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con particolare
riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e nazionali in materia
di sicurezza della catena alimentare, di salute e benessere degli
animali e di immissione di prodotti sul mercato.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono gli elementi essenziali
del presente disciplinare di produzione e sono oggetto di valutazione
in autocontrollo da parte dell'operatore e verifica da parte della
struttura di controllo.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono:
a. Coltivazione degli alimenti zootecnici autoprodotti secondo
sistemi/tecniche agronomiche volte a ridurre l'impatto ambientale:
produzione biologica di cui al regolamento UE n. 2018/848, sistema di
qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI) di cui all'art. 2
della legge n. 4/2011, sistema di qualita' «Qualita' verificata» (QV)
di cui alla legge regionale della Regione Veneto n. 12/2001 o altri
sistemi di qualita' nazionali o regionali che prevedono
l'applicazione di disciplinari di produzione integrata. La Struttura
di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre
verificare il rispetto dei requisiti previsti dal metodo di
produzione biologica o il rispetto delle tecniche agronomiche
previste dai disciplinari di produzione integrata nazionali o
regionali attraverso idonei documenti di certificazione che ne
attestino la relativa conformita' alle norme europee, nazionali e
regionali;
In alternativa alle condizioni del precedente capoverso, in
fase di elaborazione del piano di controllo e' necessario individuare
puntualmente i requisiti riferiti alle tecniche agronomiche volti a
ridurre l'impatto ambientale applicati per l'autoproduzione degli
alimenti zootecnici, in conformita' a documenti ufficiali nazionali
e/o regionali delle tecniche agronomiche per la produzione integrata;
b. Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione che
preveda:
tecnico alimentarista (diploma o laurea in ambito
zootecnico);
analisi qualitative igienico sanitarie sugli alimenti
definite dall'alimentarista;
protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento;
c. Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti
zootecnici definite nel «Capitolo 6 Tecniche di alimentazione»;
d. Benessere animale valutato secondo Sistemi di valutazione
del benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es.
Classyfarm) con punteggio minimo 70%. La Struttura di controllo ed il
capofiliera (nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il
rispetto del requisito indicato del 70% attraverso la visualizzazione
della relativa sezione Classyfarm tramite accesso delegato
dall'allevatore in sede di verifica ispettiva;
e. Biosicurezza valutata secondo Sistemi di valutazione del
benessere animale riconosciuti dallo Stato membro (es. Classyfarm)
con punteggio minimo 55%. La Struttura di controllo ed il capofiliera
(nel caso di opzione 2) deve sempre verificare il rispetto del
requisito indicato del 55% attraverso la visualizzazione della
relativa sezione Classyfarm tramite accesso delegato dall'allevatore
in sede di verifica ispettiva;
f. Gestione responsabile del farmaco secondo i requisiti
definiti al «Capitolo 7 Trattamenti farmacologici»;
g. Calcolo e valutazione dei consumi di antibiotico (Defined
Daily Doses for animals - DDDvet) su base annua e conseguente
definizione delle eventuali azioni di miglioramento. Il calcolo del
consumo dell'antibiotico verra' fatto avvalendosi del «cruscotto»
aziendale predisposto dal sistema «VETINFO». Le azioni di
miglioramento devono essere obbligatoriamente definite dalle aziende
singole (opzione 1) o dal capofiliera (opzione 2) in presenza di
colore rosso del «cruscotto» in «VETINFO», mentre negli altri casi
tale definizione e' facoltativa;
h. Adozione di misure valorizzanti in relazione alla gestione
dei reflui: con suolo nudo interramento dei reflui zootecnici sul
100% della superficie entro le dodici ore dalla distribuzione;
distribuzione dei liquami o digestati a raso o con interramento
localizzato su terreni coperti da vegetazione; distribuzione dei
liquami o digestati (frazione liquida) in presemina (trenta giorni
prima della semina);
i. Valutazione dell'impatto ambientale della fase di produzione
primaria, secondo metodologia LCA definita al «Capitolo 8 Valutazione
degli impatti ambientali», in fase di prima certificazione e
successivamente con frequenza triennale;
j. Adozione di azioni in grado di assicurare il miglioramento
di almeno due categorie di impatto ambientale nell'arco di ciascun
triennio di validita' del certificato;
k. Applicazione di almeno 2 requisiti valorizzanti facoltativi
(fra quelli definiti al «Capitolo 9 Requisiti valorizzanti
facoltativi») ogni anno, fino a raggiungere almeno il 50% dei
miglioramenti previsti dai requisiti valorizzanti facoltativi;
l. Per le aziende famigliari senza dipendenti presenza di
idonea autodichiarazione comprensiva dei seguenti punti:
uso dispositivi di sicurezza (es. maschera e filtri adeguati
per trattamenti antiparassitari);
uso di macchine e attrezzature a norma (es. trattrice con
sistemi anti-ribaltamento, trattrice con cinture di sicurezza,
cinghie, ventole, marmitta e altre parti meccaniche in movimento
protette);
dichiarazione di conformita' impianto elettrico (dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, dichiarazione di
conformita' rilasciata dall'installatore (art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 462/2001) ai sensi del decreto
ministeriale n. 37/2008);
presenza cassetta di pronto soccorso;
fosse e pozzetti liquami aperte adeguatamente protette da
recinzione;
deposito di gasolio conforme (copertura + messa a terra +
bacino raccolta + marchio CE);
presenza di estintori in prossimita' del deposito di gasolio;
vasche insilato con parapetto (> 2 metri di altezza) o silos
orizzontali riempiti sino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore;
m. Tutte le aziende, con o senza operai, che aderiscono in
forma associata o singola, si impegnano almeno una volta all'anno a
partecipare ad attivita' formative riguardanti la tutela, la salute e
la sicurezza dei lavoratori;
n. Il capofiliera organizza, almeno una volta all'anno,
iniziative di informazione/formazione rivolte agli allevatori volte
ad implementare conoscenza e consapevolezza dei temi trattati dal
presente disciplinare di produzione. Il personale degli operatori che
aderiscono in forma singola partecipa ad almeno un corso di
formazione/anno negli ambiti obbligatori previsti dal presente
disciplinare di produzione (responsabilita' sociale, sostenibilita'
ambientale, benessere animale, uso responsabile del farmaco, gestione
agronomica dei terreni secondo il metodo di produzione biologica o le
tecniche di produzione integrata, ecc.);
o. Adozione di un sistema di rintracciabilita' conforme alla
«chain of custody» che deve: assicurare la riferibilita' di ciascun
prodotto finito, identificato in accordo al presente disciplinare di
produzione, agli allevamenti certificati; permettere
l'identificazione e la tracciabilita' degli animali e dei prodotti
ottenuti, in tutte le fasi della filiera; tracciare gli elementi
funzionali a dimostrare la conformita' al presente disciplinare di
produzione (alimenti zootecnici, animali, trattamenti veterinari). La
Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione 2)
verificheranno che il sistema di rintracciabilita', paragonabile alle
previsioni di cui alla norma ISO 22005, sia idoneo ed efficace nel
mantenere le informazioni relative al prodotto del presente
disciplinare attraverso il controllo della documentazione aziendale
riferita al sistema di rintracciabilita' implementato;
p. Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la
conformita' ai requisiti del presente disciplinare di produzione
secondo i requisiti definiti al «Capitolo 10 Sistema di gestione e
controllo».
6. Tecniche di alimentazione
6.1 Bovino adulto
a. Razione alimentare composta da ingredienti autoprodotti o di
origine nazionale o del continente europeo in misura non inferiore al
60% sulla sostanza secca. Il requisito di origine deve essere
dimostrato attraverso idonea certificazione di origine o attraverso i
documenti ufficiali del fornitore o attraverso autoproduzione o
attraverso acquisto diretto e documentato da aziende agricole.
6.2 Vitello
b. Il 100% di mais, insilati di graminacee/cereali e prodotti
lattiero-caseari e derivati destinati all'alimentazione dei vitelli
deve essere autoprodotta o di origine nazionale o del continente
europeo. Il requisito di origine deve essere dimostrato attraverso
idonea certificazione di origine o attraverso i documenti ufficiali
del fornitore o attraverso autoproduzione o attraverso acquisto
diretto e documentato da aziende agricole.
7. Gestione responsabile del farmaco: criteri per la definizione
della procedura aziendale
L'organizzazione richiedente deve implementare una «procedura di
gestione responsabile del farmaco, in collaborazione con il
veterinario aziendale responsabile dei trattamenti che sia coerente
con i seguenti documenti scientifici:
1. Piano nazionale di contrasto dell'antimicrobico-resistenza
(PNCAR) 2017-2020;
2. Report ESVAC - Sales of veterinary antimicrobial agents in
30 European countries in 2015;
3. Biosicurezza e uso corretto e razionale degli antibiotici in
zootecnia del Ministero della salute;
4. Linee guida europee sull'uso prudente degli antibiotici in
medicina veterinaria.
La procedura di cui sopra deve prevedere una classificazione
degli antibiotici allineata con quanto descritto nell'allegato 5 del
Report ESVAC, prevedendo una classificazione degli antimicrobici
in tre categorie:
categoria 1: antimicrobici ritenuti non critici / impattanti
secondo i documenti scientifici presi come riferimento;
categoria 2: antimicrobici ritenuti mediamente critici /
impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento;
categoria 3: antimicrobici ritenuti altamente critici /
impattanti secondo i documenti scientifici presi come riferimento.
E' ammessa la possibilita' di unificare la classificazione e la
gestione dei farmaci di categoria 1 e 2.
La procedura deve descrivere le modalita', i criteri, le
casistiche, le evidenze oggettive che portano all'utilizzo dei
farmaci delle diverse categorie.
In caso di utilizzo di farmaci di categoria 3 devono essere
previsti test di laboratorio (antibiogrammi o altro) in grado di dare
evidenza oggettiva della necessita' imprescindibile di utilizzare
antimicrobici di questa categoria; nel caso in cui non sussistano i
presupposti temporali per attendere i risultati dei test, questi
devono in ogni caso essere effettuati e fungere da comprova
dell'adeguatezza della scelta terapeutica effettuata.
In tutti i casi di utilizzo di antimicrobici di qualsiasi
categoria, la procedura deve prevedere per ogni trattamento
antimicrobico effettuato, la registrazione di:
sintomatologia;
diagnosi presunta (in caso di utilizzo di farmaci di categoria
1 e 2) o confermata da test di laboratorio (nel caso di utilizzo di
antimicrobici di categoria 3);
dati storici aziendali che supportino in maniera oggettiva la
scelta terapeutica;
analisi di laboratorio, antibiogrammi o equivalenti, nel caso
di utilizzo di antimicrobici di categoria 3;
a livello opzionale analisi di laboratorio, antibiogrammi o
equivalenti, nel caso di utilizzo di antimicrobici di categoria 1 e
2;
posologia;
verifica dei risultati ottenuti con la terapia.
Nell'ottica di una gestione responsabile del farmaco l'azienda
deve definire sulla base di quali criteri debbano essere utilizzati
gli antimicrobici in conformita' con quanto descritto nelle linee
guida di riferimento.
A titolo di esempio si riportano alcuni concetti espressi nelle
linee guida stesse:
a) l'uso degli antibiotici dovrebbe essere sempre basato
sull'antibiogramma effettuato dai batteri isolati dall'animale
oggetto della terapia. Se cio' non e' possibile, la terapia deve
essere basata su informazioni anamnestiche (precedenti informazioni
di sensibilita' degli agenti patogeni gia' isolati in azienda) ed
epidemiologiche locali sulla sensibilita' dei batteri responsabili
della malattia;
b) gli antibiotici che non vengono utilizzati in medicina umana
dovrebbero essere quelli di prima scelta, rispetto a molecole della
stessa classe usate in medicina umana. Antibiotici critici per la
salute pubblica quali le cefalosporine di 3° e 4° generazione e i
(fluoro) chinoloni dovrebbero essere utilizzati solo in base ai
risultati dell'antibiogramma e utilizzati solo in situazioni che
hanno risposto negativamente o se si ritiene, sulla base di dati
pregressi sulla sensibilita' degli agenti causali in allevamento, che
possano non rispondere a terapie con altri antibiotici;
c) va usato sempre l'antibiotico a spettro piu' stretto e con
la piu' alta efficacia in vitro nei confronti della specifica specie
batterica per minimizzare l'esposizione di popolazioni batteriche non
target all'antibiotico;
d) i veterinari (e le organizzazioni certificate a fronte del
presente disciplinare di produzione) dovrebbero concentrare i propri
sforzi sulla fornitura di assistenza ai clienti attraverso adeguati
programmi di management aziendale, immunizzazione, gestione delle
poste, selezione genetica e programmi nutrizionali in grado di
consentire la riduzione dell'incidenza delle malattie e la
conseguente necessita' di utilizzare antibiotici.
La Struttura di controllo ed il capofiliera (nel caso di opzione
2) deve sempre accertarsi, attraverso idonee consultazioni di
Classyfarm, tramite accesso mediante le credenziali dell'allevamento,
dell'assenza di non conformita' nella gestione del farmaco rilevate
in sede di autocontrollo da parte del veterinario aziendale
responsabile o delle autorita' ufficiali di controllo e vigilanza.
8. Valutazione degli impatti ambientali
La valutazione dell'impatto ambientale riguarda la fase di
produzione primaria e deve essere effettuato facendo riferimento alle
norme UNI EN ISO 14040 «Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di
vita, Principi e quadro di riferimento» e UNI EN ISO 14044
«Valutazione del ciclo di vita, Requisiti e Linee guida» (in versione
corrente) per 1 kg di animale vivo.
L'impatto ambientale deve essere calcolato rispetto agli impatti
ambientali significativi per le seguenti categorie di impatto
ambientale:
a) cambiamento climatico (sulla base dell'emissione di GHG -
gas ad effetto serra - e conseguente CO² equivalente);
b) l'acidificazione del suolo;
c) eutrofizzazione delle acque;
d) uso di risorse fossili;
e) uso dell'acqua (limitatamente alle aziende che effettuano
irrigazione).
La valutazione dell'impatto ambientale in allevamento,
formalizzata in uno studio di LCA, deve essere effettuata per la
prima volta in fase di primo accesso al Sistema di qualita' nazionale
e successivamente ogni tre anni. Ai fini dello studio di LCA devono
essere considerati i dati (nel caso di certificazione in opzione 2,
devono essere raccolti i dati rilevanti, tramite opportuni strumenti,
su un numero di aziende agricole aderenti pari ad almeno la radice
quadrata dei cluster omogenei, approssimata per eccesso - al numero
superiore piu' vicino) relativi all'anno solare precedente, nei casi
in cui la fase di ingrasso e allevamento supera un anno, mentre nei
casi in cui la fase di ingrasso e' inferiore ad un anno, sara'
necessario considerare unicamente i mesi di ingrasso dell'animale
(quest'ultima modalita' di identificazione dei confini temporali
dell'analisi si applica per quanto riguarda il primo studio che per
le revisioni triennali successive).
I confini dello studio di LCA devono essere «from cradle to
gate», cioe' dall'approvvigionamento e produzione delle materie prime
fino al cancello dell'allevamento, tenendo conto delle seguenti fasi:
1. Fase di produzione degli alimenti zootecnici:
a. per i mangimi e foraggi autoprodotti:
produzione semi; lavorazione agricola (uso di carburante
agricolo); eventuale consumo di acqua e di altre fonti energetiche
(es. elettricita'); uso di fitofarmaci (considerare produzione e
utilizzo); fertilizzanti acquistati e autoprodotti (considerare
produzione e utilizzo); produzione e consumo di materiali ausiliari.
b. per i mangimi, integratori e foraggi acquistati:
acquisto alimenti zootecnici; provenienza degli stessi.
2. Fase di allevamento:
numero di animali allevati nel periodo di riferimento degli
animali allevati; numero di animali acquistati e provenienza; peso
degli animali allevati;
consumo di acqua ed energia (inclusa l'autoproduzione di
energia); consumo di materiali ausiliari (per gestione stalla e
animali); gestione della stalla (inclusa digestione e ruminazione
degli animali); produzione di rifiuti; gestione letame/liquami; uso
di farmaci.
Lo studio di LCA deve contenere una sezione conclusiva indicante
i punti critici emersi dall'analisi del ciclo di vita e una proposta
di azioni di miglioramento cha vadano ad incidere sulle due categorie
di indicatori identificati.
Gli studi successivi dovranno misurare e confrontare i risultati
degli indicatori analizzati.
Sulla base dell'esito di tale studio di LCA devono essere
definite, dall'operatore in opzione 1 o dal capofiliera nel caso di
opzione 2, le azioni finalizzate al miglioramento di almeno due
categorie di impatto ambientale.
La Struttura di controllo deve sempre verificare la presenza di
uno studio di impatto ambientale LCA, elaborato in conformita' alle
prescrizioni del presente paragrafo da professionista specializzato.
9. Requisiti valorizzanti facoltativi
I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente; sono definiti facoltativi in
quanto l'operatore ha la facolta' di scegliere quali applicare,
tenendo conto che all'atto dell'adesione al disciplinare di
produzione e negli anni successivi e' obbligato a garantire la
conformita' di almeno due di essi al fine di ottenere o mantenere la
certificazione.
I requisiti valorizzanti facoltativi sono:
1. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a
goccia, pivot ad alta efficienza) su almeno il 20% della superficie
agricola utilizzata (SAU);
2. impiego di abbeveratoi antispreco;
3. impiego di energia da fonti rinnovabili;
4. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni
con colture in atto per almeno il 20% della SAU;
5. interramento dei reflui zootecnici sul 100% della superficie
entro le sei ore dalla distribuzione;
6. copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici
(es. concimaie, vasconi, etc.);
7. digestione anaerobica attraverso impianti di produzione di
biogas;
8. ventilazione con destratificatori sulla concimaia coperta;
9. separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di
separatori;
10. impiego di stabilizzatori dell'azoto con conseguente
riduzione del dilavamento;
11. impiego di additivi tecnologici e fitogenici per diminuire
la produzione di gas serra (es. ammoniaca e metano);
12. limitatamente al bovino adulto: somministrazione di diete a
ridotto utilizzo di insilati (di pianta intera di mais o altri
cereali), fino al 35% della sostanza secca della razione;
13. impiego di integratori o additivi nell'alimentazione degli
animali, la cui efficacia sia scientificamente comprovata;
14. limitatamente al bovino adulto: ottimizzazione del
contenuto proteico della dieta che deve essere distribuito tenendo
conto di almeno tre fasi di accrescimento (arrivo, ingrasso e
finissaggio) in base allo stato evolutivo dell'animale;
15. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che
preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati non inferiore a
140 kg di sostanza secca durante l'intero ciclo di allevamento;
16. limitatamente al vitello: somministrazione di una dieta che
preveda prodotti lattiero-caseari e prodotti derivati in percentuale
non inferiore al 70% sulla sostanza secca della formula del latte da
ricostituire (razione giornaliera);
17. uso di macchine o attrezzature di precisione negli
interventi agronomici o di difesa delle piante (concimazione,
diserbo, trattamenti fitosanitari);
18. rispetto dei requisiti di difesa fitosanitaria previsti dai
disciplinari di produzione integrata applicabili nel territorio in
cui e' ubicata l'azienda, come specificato nel piano dei controlli.
19. sistemi di pulizia automatici dei reflui zootecnici nei box
di allevamento;
20. gestione del microclima in stalla (presenza di sistemi di
raffrescamento, arieggiamento e ombreggiamento);
21. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle
stalle di ingrasso;
22. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale
previsto nella PAC 2023-2027 di riferimento nel territorio in cui e'
ubicata l'azienda;
23. pascolamento dei bovini con rapporto 4UBA/ha nelle zone non
vulnerabili ai nitrati e 2UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati;
24. utilizzo di sistemi di identificazione elettronica e/o
monitoraggio individuale per la valutazione del benessere animale,
performance produttive e impatto ambientale. Sistema di gestione e
controllo.
10. Sistema di gestione e controllo
Gli operatori che intendono applicare il presente disciplinare di
produzione devono adottare un apposito sistema di gestione volto a
dimostrare la conformita' ai requisiti del presente disciplinare di
produzione, anche sulla base della documentazione prevista dalla
normativa vigente (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui
zootecnici, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).
Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti
sotto riportati (i requisiti identificati da (*) non sono applicabili
nel caso di certificazione in opzione 1:
1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la
responsabilita' di assicurare la conformita' al presente disciplinare
di produzione da parte di tutti gli operatori associati (*);
2. qualifica degli operatori della filiera in grado di
rispettare tutti i requisiti definiti dal disciplinare di produzione
(*);
3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti
oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione
delle non conformita' (*);
4. responsabilita' della direzione dell'organizzazione
richiedente;
5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti
di certificazione. Devono essere definiti anche tempi e modalita' di
archiviazione (*);
6. applicazione di un piano di verifica finalizzato ad
accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione
(audit interni e analisi). Le attivita' di auditing sugli operatori
di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono
essere effettuate sul 100% degli operatori / anno in fase di
qualifica e sul 100% degli operatori / anno in occasione degli anni
successivi. Per i richiedenti in forma singola e' richiesta una
autovalutazione almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal
presente disciplinare di produzione;
6. gestione del prodotto non conforme;
7. azioni correttive e preventive;
8. riesame della direzione (*);
9. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno
essere formati sulla tematica della sostenibilita'. La formazione
dovra' essere prevista, per i differenti livelli della filiera,
almeno per le figure chiave, registrata (docente, partecipanti e
firme, argomenti trattati, data, durata) e dovra' come minimo coprire
i temi oggetto della presente certificazione (es: responsabilita'
sociale, sostenibilita' ambientale, benessere animale, uso
responsabile del farmaco, gestione agronomica dei terreni secondo il
metodo di produzione biologica o le tecniche di produzione integrata,
ecc.). Tale formazione dovra' essere effettuata prima del rilascio
della certificazione e successivamente con cadenza almeno
quinquennale e dovra' comunque essere fatta in occasione di
assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte;
10. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo
operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che
coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli,
strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e
assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i
livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o
privati che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori
della filiera devono essere correttamente registrati e gestiti in
tempi congrui;
11. monitoraggio di impatto ambientale, studio di LCA, azioni
di miglioramento.
11 . Dichiarazione di sostenibilita'
Ogni partita commerciale di prodotto che rispetta i requisiti del
presente disciplinare di produzione deve essere accompagnata da una
dichiarazione di sostenibilita' che faccia riferimento esplicito al
presente disciplinare di produzione ed al relativo certificato di
conformita' in vigore. Tale dichiarazione di sostenibilita' puo'
essere emessa in formato cartaceo o digitale.
12 . Etichettatura
La carne di bovino prodotta in conformita' al presente
disciplinare di produzione puo' essere identificata dalle seguenti
diciture riportate nell'etichetta del prodotto:
a) «Prodotto da allevamenti sostenibili» quando l'intero ciclo
di vita dell'animale e' condotto presso allevamenti in conformita' e
certificati ai sensi del presente disciplinare di produzione;
b) «Prodotto da allevamenti sostenibili per almeno sei mesi»,
quando almeno gli ultimi sei mesi del ciclo di vita dell'animale sono
condotti presso allevamenti in conformita' e certificati ai sensi del
presente disciplinare di produzione.
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