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Valdadige o Etschtaler Doc - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione

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Valdadige o Etschtaler Doc - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini Valdadige o Etschtaler Doc

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO  

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» e «Etschtaler». (23A03465) (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2023)

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto  ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello pnazionale per l'esame delle domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n.  238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del  regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del  Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1975, con il quale e' stata riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini «Valdadige» o «Etschtaler» ed approvato il relativo disciplinare.
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero sezione  Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2018, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione dei vini a DOC  «Valdadige» o «Etschtaler»; 
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Provincia autonoma di  Trento, su istanza del Consorzio vini del Trentino con sede in Trento, intesa ad ottenere la  modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini Valdadige o Etschtaler, nel rispetto  della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo  preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012, nelle more dell'adozione del citato decreto 6  dicembre 2021;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui all'art. 6  e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Trento;
e' stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma di Bolzano;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella  riunione dell'11 maggio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare; 
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla  pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdadige» o «Etschtaler».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in  regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere  inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale del presente comunicato.

ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOC DEI VINI  “VALDADIGE” O “ETSCHTALER”.


Al disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini “Valdadige” o “Etschtaler”, come da ultimo  modifica con il DM 27 novembre 2018, richiamato nelle premesse, sono proposte le seguenti modifiche:
- All’articolo 3 (Zona di produzione delle uve), il seguente paragrafo:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, NagoTorbole, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.
è sostituito con:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Altavalle limitatamente all’ex comune amministrativo di Faver, Arco, Besenello,  Calliano, Calavino, Cavedine, Cembra, Cembra Lisignago, Dro, Faedo, Faver, Giovo, Isera, Lasino,  Lavis, Lisignago, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, NagoTorbole, Nogaredo,  Nomi, Padergnone, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San  Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Terre d’Adige, Trambileno, Trento, Vezzano, Vallelaghi  limitatamente agli ex comuni amministrativi di Padergnone e Vezzano, Villalagarina, Volano,  Zambana.
- All’articolo 5 (Norme per la vinificazione), il seguente paragrafo:
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona. 
è sostituito con:
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona e delle province autonome di Trento e Bolzano.

- All’articolo 9 (Norme per la vinificazione), il seguente paragrafo:
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione del vino “Valdadige”, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori, che si traducono in note di fruttato (frutti di bosco) - speziato per i vini Rosso, Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e  Schiava.
è sostituito con:
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione del vino “Valdadige”, caratterizzando le diverse produzioni con profumi e sapori, che si traducono in note di fruttato (frutti di bosco) - speziato per i vini Rosso, Rosso superiore, Enantio, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Schiava.

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