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Alto Crotonese Dop - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva

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Alto Crotonese Dop - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva

La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" puo' essere attribuita all'olio extravergine di  oliva ottenuto da olive della varieta' "Carolea" che deve essere presente negli oliveti in misura non  inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che possono concorrere da sole o  congiuntamente nella produzione della denominazione "Alto Crotonese" in misura non superiore al  30% sono le cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese"

(GU n.56 del 8-3-2001)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione  della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese", ai sensi  del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da Consorzio di tutela olio extravergine di oliva  "Alto Crotonese", con sede in Verzino (Crotone), esprime parere favorevole e formula la proposta  di disciplinare nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti  interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche al Ministero delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali  nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle  attestazioni di specificita' - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove  pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del  regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Alto Crotonese" a denominazione di  origine protetta


Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese", e'
riservata all'olio di oliva extravergine che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
indicati nel presente disciplinare di produzione.


Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" puo' essere
attribuita all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive della
varieta' "Carolea" che deve essere presente negli oliveti in misura
non inferiore al 70%. Le altre varieta' presenti negli oliveti e che
possono concorrere da sole o congiuntamente nella produzione della
denominazione "Alto Crotonese" in misura non superiore al 30% sono le
cultivar: Pennulara, Borgese, Leccino, Tonda di Strongoli, Rossanese.


Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine della
denominazione di origine protetta "Alto Crotonese" devono essere
prodotte, nell'ambito della provincia di Crotone, nei territori
olivati della zona dell'Alto Crotonese idonei alla produzione di olio
con le caratteristiche a livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castelsilano (in parte), Cerenzia, Pallagorio, San Nicola
dell'Alto Savelli (in parte), Verzino.
Tale zona e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea che, partendo dalla confluenza dei confini tra i
comuni di Caccuri (escluso dall'area), Cerenzia e Castelsilano, segue
poi, in direzione nord-est delimitando a sud le localita' di
Colimiti, Fiumarella di Grisuria e Mesudera (incluse nell'area), per
raggiungere il confine del comune di Savelli ad una altitudine di 340
metri s.l.m.
Proseguendo verso nord-ovest lungo il confine del comune di
Savelli fino ad incontrare il ponte che attraversa il fiume Lese. Da
questo ponte il confine prosegue lungo il tratto della s.s. 108-ter
fino al centro abitato del comune di Savelli. Dal centro abitato del
comune di Savelli il confine si porta a nord lungo una linea che
passa attraverso la localita' Acqua dei Grozzi ad una altitudine di
565 metri s.l.m. fino a raggiungere il confine ovest del comune di
Verzino. Che coincide con l'intersecazione del fiume Senapite. Da qui
proseguendo verso nord lungo il confine del comune di Verzino,
prosegue delimitando verso est i territori amministrativi dei comuni
di Pallagorio e San Nicola dell'Alto.
Dal punto di confluenza dei confini di questi ultimi due comuni
in localita' Rivista, la linea prosegue a sud dell'area di interesse,
lungo i confini di Pallagorio, Verzino, Castelsilano e Cerenzia, fino
ad arrivare al punto di confluenza dal quale la delimitazione ha
avuto inizio.


Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona, per conferire alle
olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni di
origine miocenico-pliocenica, di varia natura litologica, porosi con
permeabilita' nell'insieme elevata, provviste di buona sistemazione,
atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per
i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una
densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive /Ha non puo' superare i q.li 100
per ettaro negli oliveti specializzati intensivi.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di
olive e' di kg 65.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non deve protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni
campagna oleicola.
La raccolta delle olive deve avvenire dalla pianta manualmente o
meccanicamente. Le olive devono risultare indenni da attacchi
parassitari, devono essere trasportate e conservate fino alla
molitura in recipienti rigidi e fenestrati.
La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le
procedure previste. La resa massima delle olive in olio non puo'
superare il 20%.


Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu'
fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; negli impianti a ciclo continuo durante la gramolatura la
temperatura della pasta oleosa non deve superare i 25o C. Ogni altro
trattamento e' vietato. Le olive devono essere molite entro i 2
giorni dalla raccolta.


Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
"Alto Crotonese" nell'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino-verde chiaro;
odore: delicato di oliva;
sapore: fruttato leggero;
punteggio minimo al panel test: 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
acido oleico: non inferiore al 70%;
numero perossidi: non superiore a 14 meq/Kg;
K232: <=2;
K270: <=0,2;
polifenoli totali, minimo: <=100 p.p.m.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e
conserva un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio
extravergine a denominazione di origine controllata "Alto Crotonese"
da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione degli
esami organolettici e chimico-fisici.


Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima. Il nome della denominazione di origine protetta "Alto
Crotonese" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui e'
confezionato l'olio extravergine "Alto Crotonese" ai fini
dell'immissione al consumo devono essere di capacita' fino a litri 5,
in vetro o in banda stagnata.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno di
produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto. Dovra' figurare,
inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine del logotipo
specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
denominazione di origine protetta.
Il simbolo grafico e' costituito da un'ellisse che racchiude in
primo piano l'antico vescovado della vecchia Acherentia su un'altura,
sullo sfondo il cielo.
I colori utilizzati sono: il marrone pantone 464 C del vescovado,
il verde dell'altura verde pantone 340 C, il celeste del cielo
azzurro pantone 2985 C.

Alto Crotonese dop evo

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