Colline Joniche Tarantine Doc

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Colline Joniche Tarantine
Bianco:
Chardonnay (min.50%) o Verdeca (min. 85%).
Rosso e Rosato:
Cabernet Sauvignon (min. 50%) o Primitivo (min. 85%).
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini Denominazione di Origine Controllata “Colline Joniche Tarantine” comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Laterza, Mottola, Crispiano e Martina Franca e parte dei territori amministrativi dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Massafra, Statte e Grottaglie, in Provincia di Taranto

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Copertino Doc

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Copertino
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 70%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 30%).
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile.

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Daunia Igt

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La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.

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Galatina Doc

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Galatina
Bianco: Chardonnay (dal 55% all’85%).
Rosso e Rosato: Negramaro (dal 55% all’85%)

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Galatina” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Galatina, Cutrofiano, Aradeo, Neviano, Secli, Sogliano Cavour, Collepasso. Tutti in provincia di Lecce.

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Gioia del Colle Doc

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 Gioia del Colle
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 50% al 70%).
Rosso e Rosato: Primitivo (dal 50% al 60%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Negroamaro (dal 40% al 50%), Malvasia (max. 10%), Aleatico

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino «Gravina» di cui all’articolo 3 del disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.

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Gravina Doc

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Gravina
Bianco: Greco (min. 50%), Malvasia del Chianti (min. 20%).
Rosso e Rosato: Montepulciano (min. 40%), Primitivo (min. 20%)

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:Gravina di Puglia Poggiorsini e in parte il territorio dei comuni di: Altamura Spinazzola tutti in provincia di Bari.

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Leverano Doc

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 Leverano
Bianco: Malvasia Bianca (min. 50%), Vermentino (max. 40%), Fiano, Chardonnay.
Rosso e Rosato: Negroamaro (min. 50%), Malvasia Nera di Lecce e/o Montepulciano e/o Sangiovese (max. 40%)

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino in provincia di Lecce

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Lizzano Doc

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 Lizzano
Bianco: Trebbiano Toscano (dal 40% al 60%), Chardonnay e/o Pinot Bianco, (min. 30%), Malvasia Lunga Bianca (max. 10%), Sauvignon e/o Bianco d'Alessano (max. 25%).
Rosso e Rosato: Negroamaro (dal 60% all’80%), Montepulciano e/o Sangiovese e/o Pinot Nero e/o Bombino Nero (max. 30%), Malvasia Nera di Brindisi e/o Malvasia
Nera di Lecce (max. 10%)

Le uve della denominazione di origine controllata “Lizzano” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con la lettera A e C. in provincia di Taranto.

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Locorotondo Doc

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 Locorotondo
Verdeca (min. 50%), Bianco d'Alessano (min. 35%), Fiano

La zona di produzione del vino “Locorotondo” comprende gli interi territori dei comuni di: Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta così delimitato: partendo dal confine territoriale Locorotondo – Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all’incrocio con la strada statale 172 in provincia di Bari e Brindisi

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Martina o Martina Franca Doc

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 Martina o Martina Franca
Verdeca (dal 50% al 65%), Bianco d'Alessano (dal 35% al 50%), Fiano e/o Bombino Bianco e/o Malvasia Toscana (max. 5%)

La zona di produzione del vino a DOC “Martina o Martina Franca” comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Crispiano, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni 

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