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Gioia del Colle Doc - Domanda di riconoscimento e disciplinare di produzione - 1986

Pubblicato da disciplinare
Gioia del Colle

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della doc Gioia del Colle ha  espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino il  rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda  di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» e proposta del  rispettivo disciplinare di produzione. (086A5257)

(GU n.158 del 10-7-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Gioia del Colle» ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Proposta di disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata «Gioia del Colle»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Gioia del Colle» e'
riservata ai vini rossi, rosato e bianco che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.

I vini «Gioia del Colle», rosso o rosato devono essere ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni:
Primitivo: dal 50 al 60 per cento;
Montepulciano, Sangiovese, Negroamaro, Malvasia nera da soli o
congiuntamente dal 40 al 50 per cento, con il limite massimo del 10
per cento per la Malvasia.
Il vino «Gioia del Colle» bianco deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dai vitigni:
Trebbiano Toscano dal 50 al 70 per cento;
altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati in
provincia di Bari dal 30 al 50 per cento.
Il vino «Gioia del Colle» primitivo deve esse ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal solo vitigno Primitivo.
Il vino «Gioia del Colle» aleatico deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno aleatico per almento
l'85 per cento.
Possono concorrere alla produzione del vino «Gioia del Colle»
aleatico da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni
Negroamaro, Malvasia nera, Primitivo, presenti nei vigneti fino ad un
massimo complessivo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende in provincia di Bari tutto il territorio dei comuni di:
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano Murge,
Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci,
Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari,
Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con
esclusione nell'interno di esso del territorio appartenente alla zona
di produzione del vino «Gravina» di cui all'art. 3 del disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1983.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Gioia del Colle» devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Gioia
del Colle» rosso o rosato non deve essere superiore ai quintali 120
e, per il bianco, ai quintali 130 di uve per ettaro in coltura
specializzata.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per i vini «Gioia del Colle» rosso, ed al 60% per i vini «Gioia del
Colle» rosato e bianco.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Gioia
del Colle» primitivo ed aleatico non deve essere superiore ai
quintali 80 di uve per ettaro in coltura specializzata.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%
per i vini «Gioia del Colle» primitivo ed aleatico. Qualora la resa
uva-vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avra'
diritto alla D.O.C.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione dandone comunicazione al M.A.F., al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini ed agli organi di vigilanza.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
«Gioia del Colle» una gradazione alcoolica potenziale minima naturale
di gradi: rosso 11; rosato 10,50; bianco 10; primitivo 13,50;
aleatico 14.
La destinazione delle uve alla produzione delle tipologie di cui
sopra dovra' essere indicata all'atto della denuncia annuale di
produzione effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Il residuo mosto delle uve destinate alla produzione del vino
«Gioia del Colle» rosato non puo' essere utilizzato per la
preparazione del vino «Gioia del Colle» rosso.

Art. 6.

I vini «Gioia del Colle» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gioia del Colle» rosso:
colore: rosso dal rubino al granato;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50 vol. %;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
«Gioia del Colle» rosato:
colore: rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, con profumo caratteristico di fruttato
se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 vol. %;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Gioia del Colle» bianco:
colore: bianco tendente al paglierino;
odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50 vol. %;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
«Gioia del Colle» primitivo:
colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con
l'invecchiamento;
odore: aroma leggero caratteristico;
sapore:
gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con
l'invecchiamento;
puo' anche essere leggermente amabile e in tal caso il
contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13 vol. %;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.
«Gioia del Colle» aleatico dolce:
colore: rosso granato piu' o meno intenso, con riflessi violacei,
tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo
che acquista il vino con l'invecchiamento;
sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gr 15 di cui almeno 13
svolti;
acidita' totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
«Gioia del Colle» aleatico liquoroso dolce:
vino liquoroso ottenuto mediante alcoolizzazione con i vini base
o mosti rispondenti alle condizioni previste dal presente
disciplinare per il tipo «aleatico»;
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei,
tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo
che acquista il vino con l'invecchiamento;
sapore: pieno, caldo, dolce, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gr 18,50 di cui almeno
16 svolti;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Gioia del Colle» primitivo ottenuto da uve che assicurino
un titolo alcolometrico volumico naturale di 14 ed immesso al consumo
con un titolo alcolometrico volumico effettivo di 14 dopo due anni di
invecchiamento puo' portare in etichetta la menzione «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell'annata
di produzione delle uve.
Il vino «Gioia del Colle» aleatico non puo' essere immesso al
consumo prima del primo marzo successivo all'annata di produzione
delle uve.
Il vino «Gioia del Colle» aleatico ottenuto da uve che assicurino
un titolo alcolometrico volumico naturale di 15% e sia immesso al
consumo dopo almeno due anni di cui uno in botti di legno puo'
portare in etichetta la menzione «riserva».
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve e, per il tipo liquoroso dalla
data di alcolizzazione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «superiore»,
«fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' obbligatoria l'indicazione dei termini «amabile», «dolce» e
«liquoroso» per designare le corrispondenti tipologie dei vini «Gioia
del Colle» aventi tali caratteristiche e, per i tipi «riserva» e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche'
la indicazione di nomi di aziende e di vigneti dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, cosi qualificato, e'
stato ottenuto.

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